Tar Abruzzo - L'aquilaSEZIONE PRIMA19 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600096/2026

Decreto Di Rifiuto Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato, Emesso Dalla Questura Della Provincia Di L'aquila In Data [7 Ottobre 2024 E Notificato Il 20.01.2025]

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso la Questura della provincia dell'Aquila, allegando la documentazione necessaria a provare la sussistenza dei prescritti requisiti normativi. La Questura, con decreto emesso il sette ottobre duemilaventiquattro e successivamente notificato in data venti gennaio duemilaventiquinque, ha rifiutato il rilascio del permesso senza fornire adeguata motivazione riguardante le ragioni specifiche dell'inadempimento dei requisiti richiesti dalla legge. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento dinegatorio davanti al Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sostenendo che il decreto fosse viziato e che sussistessero in realtà tutti i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto di soggiorno per motivi lavorativi.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri in Italia è disciplinata dal decreto legislativo numero duecentottantasei del millenovecentonovantotto, che configura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato come uno strumento di regolarizzazione della posizione giuridica dello straniero lavoratore dipendente. La legge richiede la sussistenza di determinati presupposti, tra cui la disponibilità di una proposta di lavoro regolare, il possesso dei requisiti di idoneità sanitaria, l'inesistenza di condanne penali per reati ostativi e il compimento dei procedimenti previsti in materia di nulla osta al lavoro. L'amministrazione è tenuta a motivare esplicitamente i provvedimenti di diniego, indicando le ragioni concrete per cui i requisiti non sarebbero stati soddisfatti, in osservanza dei principi costituzionali della trasparenza amministrativa e del diritto di difesa.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del rifiuto opposto dalla Questura, in particolare se il diniego fosse stato basato su una corretta valutazione della sussistenza dei presupposti normativi ovvero se fosse affetto da vizi procedurali e sostanziali. Risultava centrale la questione se la Questura avesse fornito una motivazione adeguata e puntuale in relazione ai singoli requisiti richiesti dalla normativa applicabile, oppure se avesse pronunciato un diniego generico e infondato. Inoltre rilevava l'accertamento se il ricorrente avesse effettivamente documentato il possesso dei presupposti e se l'amministrazione avesse valutato correttamente la documentazione prodotta.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha sottoposto il decreto della Questura a scrutinio rigoroso, verificando l'adeguatezza della motivazione fornita e la fondatezza delle ragioni di diniego indicate nell'atto amministrativo. Ha ritenuto che il provvedimento fosse viziato da insufficiente motivazione rispetto ai singoli presupposti richiesti dalla norma, ovvero che la Questura non avesse specificamente indicato quali requisiti non fossero stati soddisfatti dal ricorrente e con quale ragionamento tecnico-amministrativo fosse pervenuta a tale conclusione. Il giudice amministrativo ha altresì accertato che il ricorrente aveva effettivamente presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti legali e che l'amministrazione non aveva correttamente valutato tale documentazione. Ha pertanto concluso che il diniego era affetto da difetti sostanziali e procedurali tali da determinarne l'illegittimità e l'annullabilità.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo ha accolto integralmente il ricorso, annullando il decreto di rifiuto emesso dalla Questura della provincia dell'Aquila in data sette ottobre duemilaventiquattro. La sentenza prescrive alla Questura di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato al ricorrente, in quanto sussistono in concreto i presupposti richiesti dalla normativa vigente. Il ricorrente ha conseguito il riconoscimento del diritto di soggiorno e la legittimazione della propria posizione, mentre l'amministrazione è tenuta a conformarsi al dispositivo del giudice amministrativo procedendo senza ulteriori indugi.

Massima

L'amministrazione che nega il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve fornire una motivazione specifica e puntuale indicando analiticamente quale singolo requisito non sia stato soddisfatto dal ricorrente, pena l'illegittimità del provvedimento per insufficiente motivazione e difetto di istruttoria corretta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Germana Panzironi,	Presidente
Maria Colagrande,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento,
previa sospensione,
- del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura dell’Aquila in data -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Galdieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell’avv. Marco Galdieri dichiaratosi antistatario, in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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