Sentenza n. 202600056/2026
Del Decreto Questoriale Con Il Quale È Stato Decretato Il Rigetto Della Richiesta Di Rinnovo/conversione Del Permesso Di Soggiorno Per “minore Età”.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero minore di età ha presentato una richiesta di rinnovo ovvero di conversione del permesso di soggiorno presso la Questura competente, invocando la qualificazione normativa di minore età come motivo di permanenza nel territorio italiano. Il Questore, mediante decreto, ha rigettato la richiesta senza accogliere le istanze del ricorrente. Contro tale provvedimento negativo, il minore, assistito da legale, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nella sezione dell'Aquila. Il ricorso era diretto ad ottenere l'annullamento del decreto questoriale e il riconoscimento del diritto al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno sulla base della condizione di minore età.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale prevede ipotesi specifiche in cui i minori stranieri hanno diritto a permessi di soggiorno autonomi o assistiti, indipendentemente dalle circostanze dei genitori o tutori. La norma prevede altresì che il permesso di soggiorno per minore età deve essere rinnovato automaticamente sino al raggiungimento della maggiore età salvo circostanze eccezionali che comportino la perdita dei presupposti di diritto. Le autorità amministrative, nel gestire le domande di permesso di soggiorno, sono sottoposte a vincoli di legittimità costituzionale e amministrativa che impediscono decisioni arbitrarie o non motivate.
La questione giuridica
La questione fondamentale verteva sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative che attribuiscono ai minori stranieri il diritto al permesso di soggiorno e sulla legittimità del rigetto opposto dalla Questura. In particolare, era controverso se il minore ricorrente ricorresse effettivamente nella fattispecie normativa idonea a generare il diritto al rinnovo o alla conversione del permesso, e se la Questura avesse motivato adeguatamente il rigetto sulla base di elementi concreti e non su mere presunzioni. La questione implicava anche una valutazione sulla correttezza del procedimento amministrativo seguito e sulla completezza dell'istruttoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminata la documentazione allegata al ricorso e considerata la normativa di riferimento, ha ritenuto che il minore ricorrente possedeva effettivamente i requisiti previsti dalla legge per ottenere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in questione. Il collegio ha riscontrato che il decreto questoriale risultava carente di adeguata motivazione ovvero fondato su valutazioni fattiche erronee, prive di un supporto documentale idoneo o contraddittorie rispetto alle acquisizioni procedimentali. Il TAR ha inoltre considerato che il rigetto non era conforme ai principi costituzionali di tutela dell'interesse superiore del minore e alle norme che impongono l'obbligo di una istruttoria scrupolosa nei procedimenti che incidono sulla condizione giuridica di minori. La corte ha quindi concluso per l'illegittimità del provvedimento questoriale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto questoriale con cui era stato rigettata la richiesta di rinnovo ovvero di conversione del permesso di soggiorno per minore età. Con l'annullamento della decisione amministrativa, è conseguito il riconoscimento della pretesa giuridica del ricorrente minore al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno, con l'obbligo per la Questura di provvedere al rilascio del titolo secondo la normativa vigente.
Massima
Nei procedimenti amministrativi che incidono sulla condizione giuridica di cittadini minori stranieri, l'autorità amministrativa è tenuta al rispetto rigoroso dei presupposti normativi e all'adeguata motivazione, non potendo rifiutare il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per minore età in assenza di circostanze eccezionali concrete e specificamente documentate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Germana Panzironi, Presidente Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di L’Aquila ha decretato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per “lavoro subordinato” presentata dall’interessato in data -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 109 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ceci, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Enrico De Nicola, 1a; Ministero dell’Interno, Questura di L'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di L'Aquila; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di cui in epigrafe. Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) complessivi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →