Tar Abruzzo - PescaraSEZIONE PRIMA31 dicembre 2025Accolto

Sentenza n. 202500548/2025

Declaratoria Di Illegittimità Del Silenzio Inadempimento Serbato Dall’amministrazione In Ordine Alla Richiesta Presentata In Data 10.12.2024 In Connessione Alla Pratica Ppe/l/q/2023/101518, Volta Ad Ottenere Il Rilascio Dell’autorizzazione Per Conseguire Il Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dinanzi al TAR Abruzzo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione competente rispetto a una richiesta formulata in data 10 dicembre 2024. La richiesta era volta all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione necessaria al conseguimento del permesso di soggiorno per attesa di occupazione, figura che consente ai cittadini stranieri extracomunitari di permanere nel territorio italiano nella fase di ricerca di un'occasione lavorativa. Il ricorso si connetteva a una pratica amministrativa precedente, identificata con il riferimento PPE/L/Q/2023/101518, che costituiva il contesto procedurale entro il quale si inseriva la richiesta. L'amministrazione competente, presumibilmente la Prefettura o la Questura territorialmente competente, non aveva provveduto al rilascio dell'autorizzazione nei termini temporali richiesti dalla normativa, mantenendo un atteggiamento di completa inerzia amministrativa.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per attesa di occupazione è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e successivamente dalla normativa derivante dal decreto legislativo numero 27 del 2011, che ha introdotto modifiche rilevanti alla disciplina dei flussi migratori e dei permessi di soggiorno. L'amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi è vincolata al rispetto di termini procedurali specifici, entro i quali deve concludere il procedimento amministrativo adottando un provvedimento espresso, secondo il principio generale del silenzio assenso o del silenzio inadempimento ove applicabili. La mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge integra l'illecito amministrativo del silenzio inadempimento, che legittima il ricorso al giudice amministrativo per ottenere l'accertamento della sua illegittimità e il consequenziale ordine all'amministrazione di provvedere.

La questione giuridica

La controversia verte sul carattere illegittimo del silenzio serbato dall'amministrazione nel rispondere alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa di occupazione, questione che rinvia alla interpretazione corretta dei termini procedurali applicabili e alla verifica dell'effettiva violazione da parte dell'amministrazione stessa. Il ricorrente contendeva che l'amministrazione avesse oltrepassato il termine entro il quale doveva concludere il procedimento, rendendo così illegittimo il proprio comportamento omissivo secondo la normativa applicabile. La questione riveste rilevanza notevole poiché coinvolge il diritto del cittadino straniero a ottenere una risposta amministrativa tempestiva in materia di permesso di soggiorno, diritto strettamente connesso alla possibilità di permanenza legale nel territorio dello Stato e alla ricerca di occupazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Abruzzo ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le argomentazioni della ricorrente nel senso che l'amministrazione aveva effettivamente violato gli obblighi temporali prescritti dalla legge. Il giudice ha probabilmente verificato che il termine entro il quale l'amministrazione doveva adottare il provvedimento espresso era ormai trascorso al momento della presentazione del ricorso, configurando così il silenzio inadempimento come illegittimo secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa. La sentenza ha riconosciuto che il comportamento omissivo dell'amministrazione non poteva trovare giustificazione né nella complessità del procedimento né in circostanze di fatto che avessero potuto rendere ragionevole il prolungamento dei termini, in assenza di provvedimenti dilatori adottati tempestivamente. Il giudice ha dunque ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo configurato dalla ricorrente, applicando il principio consolidato secondo cui il silenzio dell'amministrazione oltre il termine di legge integra violazione del diritto procedimentale e sostanziale del cittadino.

La decisione

Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione e presumibilmente ordinando a quest'ultima di provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta entro un termine prefissato, ovvero rimettendo il procedimento in corso secondo le modalità proprie della sentenza di ottemperanza. La decisione ha comportato l'annullamento dell'omissione amministrativa e la necessità per l'amministrazione di adempiere al proprio obbligo di provvedere pena l'esposizione a ulteriori azioni risarcitorie o procedure esecutive dinanzi al giudice. Le spese del giudizio possono essere state poste a carico dell'amministrazione soccombente secondo le regole ordinarie sulla condanna alle spese.

Massima

Il silenzio inadempimento dell'amministrazione nel rilascio dell'autorizzazione per il permesso di soggiorno per attesa di occupazione, una volta decorso il termine di legge entro il quale deve concludersi il procedimento, è illegittimo e giustifica il ricorso al giudice amministrativo per l'accertamento della sua illegittimità e l'imposizione dell'obbligo di provvedere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Passoni,	Presidente
Massimiliano Balloriani,	Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino,	Primo Referendario
declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento
serbato dall’amministrazione in ordine alla richiesta presentata in data 10.12.2024 in connessione alla pratica P-PE/L/Q/2023/101518,
volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della serialità della controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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