Sentenza n. 202600127/2026
Annullamento Previa Sospensione Del Provvedimento Di Rigetto Della Dichiarazione Di Emersione Al Lavoro Domestico Protocollo Nr. P-Pe/l/n/2020100516 Em-Dom_2020, Nonchè Di Tutti Gli Atti Prodromici E Conseguenziali Del Procedimento In Corso E Specificatamente Del Diniego Di Rilascio Di Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione al lavoro domestico presentata dal suo datore di lavoro a suo favore mediante il protocollo numero P-PE/L/N/2020100516 EM-DOM_2020 in data 25 giugno 2020, nonché il conseguente diniego del rilascio del permesso di soggiorno. Il procedimento era stato avviato dal ricorrente in qualità di lavoratore domestico straniero che cercava di regolarizzare la propria posizione attraverso la procedura di emersione, mediante la quale il datore di lavoro dichiara il rapporto di lavoro irregolare presso l'Ufficio Territoriale del Governo. La controversia si inserisce nel quadro dei rapporti tra lavoratori migranti e amministrazione italiana in materia di diritto del lavoro domestico e di soggiorno. Il rigetto della dichiarazione di emersione aveva determinato l'impossibilità per il ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno, compromettendo così la sua situazione amministrativa e professionale in Italia.
Il quadro normativo
La disciplina della regolarizzazione dei lavoratori stranieri attraverso la dichiarazione di emersione al lavoro domestico è contenuta in normative che mirano a contrastare il lavoro nero e a garantire tutele minime ai lavoratori migranti. La materia del permesso di soggiorno è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione, che prevede specifiche fattispecie di soggiorno relative alla condizione lavorativa, incluso il lavoro domestico. Le norme in questione garantiscono che la dichiarazione di emersione, quando correttamente presentata e ricorrono i presupposti di legge, consenta il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La sentenza richiama inoltre i principi di protezione dei dati personali in base al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 196/2003, applicabili anche nei procedimenti amministrativi concernenti l'immigrazione. Il caso versa quindi sul delicato equilibrio tra le esigenze di controllo amministrativo dell'ingresso e permanenza dei stranieri e la tutela dei diritti dei lavoratori migranti.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del rigetto della dichiarazione di emersione al lavoro domestico da parte dell'amministrazione e, di riflesso, sulla legittimità del diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ricorrente contestava presumibilmente che il provvedimento amministrativo mancasse dei necessari presupposti di legge o fosse viziato da illegittimità procedurali o sostanziali, asserendo il diritto a beneficiare della procedura di emersione ove ricorressero i requisiti richiesti. Il punto centrale era se l'Ufficio Territoriale del Governo avesse correttamente valutato i presupposti per l'accoglimento della dichiarazione di emersione e se sussistessero elementi ostativo al rilascio del permesso di soggiorno. Tale questione riveste rilievo amministrativo generale in quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione della normativa sulle regolarizzazioni dei lavoratori domestici stranieri.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza fornita contenga solo il dispositivo e non la motivazione estesa, è possibile desumere dal rigetto del ricorso che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che l'Ufficio Territoriale del Governo aveva correttamente valutato la dichiarazione di emersione secondo i parametri normativi applicabili, oppure che ricorrevano elementi fattici o legali per i quali il rigetto era giustificato. È probabile che il TAR abbia ritenuto che il ricorrente non soddisfacesse tutti i requisiti previsti dalla normativa sulla regolarizzazione del lavoro domestico, oppure che il procedimento fosse stato correttamente concluso nel senso del rigetto sulla base di una corretta interpretazione delle norme di legge. La sentenza, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ha di conseguenza respinto tutte le censure sollevate dal ricorrente nel suo ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha rigettato integralmente il ricorso proposto dal ricorrente contro il rigetto della dichiarazione di emersione al lavoro domestico e contro il diniego del permesso di soggiorno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro ottocento, oltre accessori. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così la validità e l'operatività del provvedimento amministrativo impugnato. Infine, il giudice ha prescritto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo ai sensi delle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione gode della discrezionalità tecnica nell'accertamento dei presupposti di legge per l'accoglimento della dichiarazione di emersione al lavoro domestico, e il rigetto di tale dichiarazione costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo quando fondato sulla verifica corretta della documentazione e dei requisiti normativi richiesti, non potendo essere annullato dal giudice amministrativo salvo che non ricorrano vizi procedurali o sostanziali significativi e rilevanti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Anna Maria Verlengia, Presidente FF Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario Fabio Belfiori, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione al lavoro domestico protocollo nr. P-PE/L/N/2020100516 EM-DOM_2020, presentata dal sig. -OMISSIS- a favore del ricorrente -OMISSIS-, notificato al predetto -OMISSIS- in data 25.06.2020, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali del procedimento in corso e specificatamente del diniego di rilascio di permesso di soggiorno sul ricorso numero di registro generale 386 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso monumentale San Domenico; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Pescara; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, liquidate, tenuto conto della natura della controversia, in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →