Sentenza n. 202500388/2025
Provvedimento Di Autorizzazione Al Funzionamento Di Struttura Di Prima Accoglienza Per Minori Stranieri Non Accompagnati.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda un provvedimento amministrativo concernente l'autorizzazione al funzionamento di una struttura di prima accoglienza destinata a minori stranieri non accompagnati, sottoposta al controllo del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata. La controversia nasce dalla richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una simile struttura ovvero dal diniego di tale autorizzazione da parte dell'amministrazione competente. Le strutture di prima accoglienza costituiscono uno dei servizi essenziali nel sistema di protezione dei minori in situazione di migrazione, previsto dalla normativa italiana ed europea in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il ricorso era stato proposto al fine di contestare la legittimità del provvedimento amministrativo, facendo valere violazioni di norme di legge e di principi generali dell'ordinamento.
Il quadro normativo
La materia dei minori stranieri non accompagnati è disciplinata principalmente dal decreto legislativo numero 142 del 2015, che implementa la direttiva europea sulla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché dal decreto del presidente della repubblica numero 359 del 1990, recante disposizioni in materia di procedimento di primo accoglimento e di assegnazione dei minori richiedenti asilo. Il procedimento di autorizzazione al funzionamento di strutture di accoglienza è soggetto alle norme del codice del processo amministrativo e alle disposizioni specifiche dettate dalle leggi regionali in materia di servizi sociali e protezione dell'infanzia. Inoltre, assumono rilevanza i principi della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono il superiore interesse del minore come principio cardine di qualsiasi decisione amministrativa.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla ricevibilità della domanda di accesso al processo amministrativo, concentrandosi sugli aspetti procedurali e sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice amministrativo. La questione riguardava in particolare se il ricorrente potesse vantare un interesse legittimo differenziato e qualificato a ricorrere e se fossero stati rispettati i termini e le forme procedurali previsti dalla legge. Nel contesto delle controversie relative ai servizi di accoglienza per minori, tali profili presentano elementi di peculiarità legata alla necessità di equilibrare la tempestività dell'intervento amministrativo con le esigenze garantistiche del processo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire nel merito in ragione di vizi procedurali o difetti nella sua propositio che ne rendevano insostenibile il proseguimento. La decisione di inammissibilità può essere stata motivata dall'assenza dei requisiti soggettivi necessari per agire in giudizio, dalla mancata legittimazione del ricorrente a impugnare quel determinato provvedimento, ovvero dal mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge. Il tribunale ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui le eccezioni di carattere procedimentale devono essere esaminate con rigore, soprattutto quando riguardano l'accesso alla tutela giurisdizionale. L'inammissibilità rappresenta un'ipotesi di archiviazione senza valutazione nel merito della domanda, implicando che il giudice non possa procedere all'esame delle questioni di legittimità sostanziale dedotte dal ricorrente.
La decisione
Il TAR della Basilicata ha dichiarato inammissibile il ricorso, comportando l'estinzione della controversia senza un pronunciamento sulla fondatezza della dedotta violazione del provvedimento amministrativo. La sentenza non entra nel merito delle questioni relative all'autorizzazione della struttura, limitandosi al rigetto della domanda per carenza dei presupposti processuali. Ogni conseguente questione relativa alla legittimità del provvedimento rimane quindi indecisa, permanendo in capo all'amministrazione il provvedimento originario con la sua stessa efficacia e validità.
Massima
L'inammissibilità del ricorso amministrativo in materia di provvedimenti riguardanti l'autorizzazione di strutture di accoglienza per minori deriva dalla mancanza dei requisiti procedurali e soggettivi per l'esercizio dell'azione dinanzi al giudice, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle eccezioni sollevate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Pasquale Mastrantuono, Presidente FF Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore Paolo Mariano, Primo Referendario per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di autorizzazione “al funzionamento di struttura di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di cui alla DGR n. 931/2016, sita a Potenza in via Portofino n. 27 (piano primo, piano terzo e piano quarto) per un numero di posti letto pari a 29 (ventinove)” del 19.07.2024 (prot. n. 0076377/2024) del Comune di Potenza - Unità di Direzione Servizi alla persona - Ufficio di Piano, del parere igienico-sanitario del 19.07.2024 (prot. n. 20240072015) dell’Azienda Sanitaria di Potenza ASP - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, della comunicazione in data 19.11.2024 (prot. n. 0117136/2024 - U), del Comune di Potenza - Unità di Direzione Servizi alla Persona - Ufficio di Piano e di tutti gli ulteriori provvedimenti ed atti meglio indicati nel ricorso. Dichiarazione di inefficacia di qualsivoglia contratto nelle more eventualmente stipulato tra la P.A. e la controinteressata avente ad oggetto l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso le unità abitative ricomprese nello stabile condominiale di via Portofino n. 27, censite in catasto al foglio 29, particella 882, sub 36 - 38 - 40 (quest’ultima ora sub 58); e, in subordine, richiesta di risarcimento del danno per equivalente. sul ricorso avente numero di registro generale 543 del 2024, proposto da - Rocco Teodosio Ciriello, Condominio via Portofino n. 27, in personale dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Antonio De Bonis, con domicilio digitale in atti di causa; - Comune di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Maria Rosa Zaccardo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Nazario Sauro; - Azienda Sanitaria di Potenza - ASP, non costituita in giudizio; - Global Servizi Sociali s.r.l. – impresa sociale, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Salvatore Paolo Guarino, con domicilio digitale in atti di causa; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza e della Global Servizi Sociali s.r.l. – impresa sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 giugno 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi; Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
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