Sentenza n. 202500216/2025
Provvedimento Di Diniego Sull'istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Assistenza Minori In Permesso Di Lavoro Subordinato .
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di assistenza a minori, ha presentato istanza all'autorità competente per ottenere la conversione di tale titolo in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presumibilmente al fine di regolarizzare una condizione lavorativa in corso o acquisire una posizione occupazionale più stabile. L'amministrazione competente ha negato l'istanza di conversione attraverso un provvedimento esplicito di diniego, senza accogliere la richiesta del ricorrente di modificare il presupposto giuridico del suo soggiorno. Dinanzi a questo rifiuto amministrativo, il cittadino straniero ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sede di Potenza, per contestare la legittimità del provvedimento di diniego e ottenere l'annullamento dello stesso.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce le condizioni, le modalità e i presupposti per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei titoli di soggiorno per cittadini stranieri in Italia. Secondo la disciplina vigente, la conversione di un permesso di soggiorno da una categoria a un'altra non è libera, ma è subordinata al verificarsi di condizioni e circostanze specifiche indicate dalla legge. In particolare, la conversione da un titolo di soggiorno per motivi familiari o di assistenza a un titolo per lavoro subordinato richiede il soddisfacimento di una serie di requisiti normativi e amministrativi, inclusa la verifica della sussistenza dei presupposti di legge e il rispetto della procedura amministrativa prescritta.
La questione giuridica
Il punto di diritto fondamentale sotteso al ricorso riguarda se sussistano i presupposti legali per convertire un permesso di soggiorno già rilasciato per un titolo diverso, in particolare da un permesso per assistenza a minori a un permesso per lavoro subordinato, e quale sia il grado di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione nel valutare le domande di conversione. La controversia investe direttamente l'interpretazione delle norme in tema di mobilità tra categorie di soggiorno e i requisiti che il cittadino straniero deve possedere al momento della presentazione dell'istanza. In particolare, vi era questione circa la compatibilità della situazione del ricorrente con i presupposti legali richiesti per la conversione richiesta e circa la corretta applicazione da parte dell'amministrazione della normativa di riferimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato la fondatezza della domanda di conversione operando un ricognizione della normativa applicabile in materia di permessi di soggiorno e verificando se le condizioni richieste dalla legge per autorizzare la conversione richiesta fossero effettivamente presenti nel caso di specie. Il giudice amministrativo ha probabilmente riscontrato che l'amministrazione aveva correttamente applicato le disposizioni normative nell'identificare i presupposti necessari per la conversione e che il ricorrente non soddisfaceva uno o più di questi requisiti. La decisione di respingimento del ricorso implica che il collegio giudicante ha ritenuto il provvedimento di diniego conforme alla legge e proporzionato rispetto alla situazione concreta, e che l'amministrazione non aveva ecceduto il proprio potere discrezionale nell'esercitare il controllo sui requisiti di conversione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sezione prima, con sentenza del 31 marzo 2025, ha respinto integralmente il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando così il provvedimento amministrativo di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da titolo per assistenza a minori a titolo per lavoro subordinato. La conseguenza immediata della sentenza è la conservazione della vigenza del provvedimento di diniego e il mantenimento dello status giuridico originario del ricorrente quale titolare di un permesso di soggiorno per assistenza a minori, senza la possibilità di conversione richiesta. Il ricorrente rimane obbligato al pagamento delle spese processuali secondo le disposizioni ordinarie in materia di soccombenza nelle controversie amministrative.
Massima
La conversione di un permesso di soggiorno da categoria per assistenza a minori a categoria per lavoro subordinato è soggetta al verificarsi dei requisiti tassativamente indicati dalla legge, e l'amministrazione legittimamente opera il diniego quando tali presupposti non risultino effettivamente sussistenti nel caso concreto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabio Donadono, Presidente Pasquale Mastrantuono, Consigliere Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Matera, in data 8-10-2024 prot. n. -0039739, notificato in data 9-10-2024, a seguito del quale veniva rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 472 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fabbricatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Matera e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo respinge. Conferma la reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazioni statale, da liquidarsi nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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