Sentenza n. 202600028/2026
Del Decreto Del Questore Della Provincia Di Crotone Avente Prot. 0032375 Del 21/07/2022 E Notificato In Data 29.07.2022, Consistente Nella Revoca Del Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso origina dalla revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo emessa dal Questore della Provincia di Crotone con decreto protocollato al numero 0032375 in data 21 luglio 2022, formalmente notificato al ricorrente il 29 luglio 2022. La vicenda riguarda un provvedimento amministrativo concernente uno status migratorio consolidato, cioè quella condizione giuridica che caratterizza gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per un periodo prolungato e che comporta diritti e protezioni specifici. Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione seconda, nella competenza territoriale di Catanzaro, per contestare la legittimità e la fondatezza di tale revoca amministrativa.
Il quadro normativo
La materia dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il cosiddetto Testo Unico sull'Immigrazione, che contiene le disposizioni fondamentali sulla concessione, il mantenimento e la revoca dei permessi di soggiorno. Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rappresenta un titolo di riconoscimento giuridico particolarmente protetto, derivante anche da direttive europee, che conferisce al titolare una posizione stabile e garantita all'interno del territorio dello Stato. La revoca di tale permesso costituisce un provvedimento di significativa rilevanza giuridica e deve essere fondata su presupposti legittimi e proporzionati secondo i principi del diritto amministrativo generale, inclusi i principi di legalità, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.
La questione giuridica
Il nodo controverso del giudizio riguardava la legittimità della revoca del permesso di soggiorno decretata dal Questore, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge per l'emanazione di tale provvedimento e al rispetto dei principi procedurali e sostanziali che governano le decisioni amministrative incidenti su diritti consolidati. La fattispecie sottopone al vaglio giuridico della magistratura amministrativa la corretta applicazione della normativa vigente in materia di estinzione dello status migratorio e la valutazione circa l'eventuale illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, difetto di istruttoria o violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando gli atti del procedimento amministrativo sottoposto al suo controllo, ha ritenuto che la revoca del permesso di soggiorno non fosse adeguatamente fondata sui presupposti normativi che la legge prevede per l'adozione di tale provvedimento. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato la carenza di uno o più elementi sostanziali necessari per la legittima emissione del decreto revocatorio oppure ha ravvisato violazioni nella procedura seguita dal Questore, alterazioni nella valutazione dei fatti o una non proporzionata applicazione del principio di proporzionalità rispetto alla situazione concreta del ricorrente. Il ragionamento del TAR ha condotto a escludere la legittimità dell'atto impugnato, accogliendo così le censure sollevate dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, annullando il decreto del Questore relativo alla revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Come conseguenza diretta e concreta, il ricorrente riacquista il godimento pieno e continuo del suo status di soggiornante di lungo periodo con tutti i diritti e le protezioni a esso inerenti. Il provvedimento impugnato è stato dichiarato illegittimo e perciò privo di effetti giuridici, con obbligo per la pubblica amministrazione di cessare l'esecuzione di quel decreto e di ripristinare la situazione giuridica antecedente.
Massima
Viola i principi di legalità e proporzionalità il decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo quando non sia adeguatamente supportato dai presupposti normativi richiesti dalla legge o risulti affetto da illegittimità procedurale o vizi di valutazione dei fatti rilevanti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ivo Correale, Presidente Francesco Tallaro, Consigliere Federico Baffa, Referendario, Estensore per l'annullamento del Decreto del Questore della provincia di Crotone avente prot. -OMISSIS-, consistente nella revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-UE nr. -OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Riolo e dall’avvocato Francesco Cretella, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Crotone alla Trav. I Ugo Foscolo n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Crotone, in persona del questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Crotone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Federico Baffa e udito l’Avvocato dello Stato presente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con conseguente onere dell’amministrazione procedente di procedere alla riedizione del potere tenendo conto di tutte le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente nel ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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