Sentenza n. 202600018/2026
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In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da un cittadino straniero nei confronti del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore della Provincia di Ferrara in data 9 febbraio 2023 e notificato il 7 maggio 2025. Il permesso di soggiorno in questione era stato originariamente rilasciato il 19 novembre 2010, circa tredici anni prima della revoca, conferendo al ricorrente uno status giuridico stabile e consolidato nel territorio italiano quale soggiornante di lungo periodo. La revoca rappresentava un drastico mutamento dello status legale acquisito, comportando l'obbligo implicito di lasciare il territorio nazionale e interrompendo una condizione di regolare soggiorno di lunga durata. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Matteo Totta, ha impugnato tempestivamente il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, contestandone la legittimità.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è contenuta principalmente nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 231, che implementa la direttiva europea sulla definizione dello status di soggiornante di lungo periodo e ne regola le condizioni di revoca. La revoca del permesso di lungo periodo è un provvedimento eccezionale sottoposto a rigorose limitazioni legali, poiché tocca uno status stabilizzato e protetto dalla normativa comunitaria. Il Questore, in qualità di autorità amministrativa competente in materia di immigrazione, dispone del potere di revocare il permesso ma soltanto in presenza di presupposti tassativamente indicati dalla legge, quali pericoli per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la salute pubblica. Ogni revoca deve essere adeguatamente motivata e proporzionata al pericolo concreto, non potendo rappresentare un esercizio discrezionale arbitrario. La procedura di revoca deve inoltre rispettare i principi di corretta istruttoria amministrativa e del contraddittorio.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di revoca e sui presupposti giuridici che avrebbero potuto giustificarlo. Il nucleo della questione risiede nella ricerca dei motivi per cui il Questore aveva ritenuto di revocare uno status consolidatosi ormai da oltre un decennio, considerato che lo status di soggiornante di lungo periodo beneficia di una protezione costituzionale e sovranazionale rafforzata. Emergono interrogativi sull'adeguatezza della motivazione prodotta, sulla sussistenza concreta dei presupposti legali per la revoca e sulla legittimità procedimentale dell'atto amministrativo. La questione assume rilievo particolare poiché coinvolge il bilanciamento tra il potere amministrativo dello Stato di controllare l'immigrazione e il diritto fondamentale dell'individuo a una vita stabile e al rispetto della sicurezza giuridica, diritto particolarmente rilevante per colui che ha risieduto legalmente per oltre dieci anni.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il provvedimento di revoca nella sua interezza, verificando sia la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto sia la regolarità della procedura amministrativa. L'accoglimento del ricorso evidenzia che il collegio giudicante ha ritenuto il provvedimento difettoso sotto uno o più profili, potenzialmente per carenza di motivazione adeguata, per assenza dei presupposti legali richiesti dalla norma, oppure per violazione dei principi procedurali che disciplinano l'esercizio del potere di revoca. La sentenza, pur nella brevità formale, segnala che il Questore non ha correttamente giustificato le ragioni della revoca ovvero che mancavano i presupposti legittimi per esercitare siffatto potere nei confronti di uno status consolidato. Il ragionamento giudiziale si è mosso nel quadro della tutela dei diritti fondamentali del ricorrente e della necessaria proporzionalità dell'azione amministrativa rispetto ai fini legittimi della sicurezza pubblica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna accoglie completamente il ricorso e annulla il provvedimento di revoca emesso dal Questore della Provincia di Ferrara, ripristinando così il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nella sua validità originaria. Sono inoltre annullati tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi al provvedimento impugnato, garantendo al ricorrente la piena restituzione della sua posizione giuridica antecedente. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, significando che ognuna sostiene le proprie spese legali senza condanna dell'una verso l'altra. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, imponendo al Questore e agli uffici competenti di dare attuazione al provvedimento giurisdizionale.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è illegittima quando non sia adeguatamente motivata ovvero quando manchino i presupposti di fatto e di diritto tassativamente richiesti dalla legge per l'esercizio di tale potere eccezionale nei confronti di uno status consolidato dalla lunga residenza legale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, composto dai magistrati Paolo Carpentieri Presidente, Alessio Falferi Consigliere Estensore, Paolo Nasini Primo Referendario, ha pronunciato sentenza il 17 dicembre 2025 in camera di consiglio su ricorso numero 1027 del 2025. La controversia riguardava l'annullamento del provvedimento del 9 febbraio 2023 emesso dal Questore della Provincia di Ferrara con il quale era stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo originariamente rilasciato il 19 novembre 2010. Il ricorrente, con il patrocinio dell'avvocato Matteo Totta, aveva impugnato tale decisione con ricorso amministrativo proponendo delle contestazioni sulla legittimità del provvedimento di revoca. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Ferrara, rappresentati in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, avevano costituito il proprio contraddittorio in giudizio difendendo la legittimità dell'atto amministrativo. Il Tribunale, valutati gli atti di causa, la documentazione allegata e le argomentazioni delle parti mediante l'esame del relatore consigliere Alessio Falferi nel corso dell'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, ha definitivamente pronunciato l'accoglimento del ricorso per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. Il collegio giudicante ha disposto l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore, l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ad esso, il ripristino nella validità del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e l'immediata esecutorietà della sentenza a carico dell'autorità amministrativa. In protezione della dignità e dei diritti del ricorrente, ed in applicazione dell'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 nonché degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente. Sentenza datata 9 gennaio 2026.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Alessio Falferi, Consigliere, Estensore Paolo Nasini, Primo Referendario per l'annullamento -del provvedimento emesso in data 09/02/23 – notificato in data 07.05.2025 – con il quale il Questore della Provincia di Ferrara ha decretato la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato il 19/11/10, nonché l’annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Totta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ferrara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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