Sentenza n. 202600474/2026
Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Ismail Abdelrady Ahmed Mohamed, cittadino straniero, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna contro il Decreto di Archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale emesso dal Questore di Ravenna il 20 maggio 2025. Il ricorrente aveva inoltrato richiesta di ottenimento di un permesso di soggiorno per lo svolgimento di attività lavorativa a carattere stagionale, ma l'Amministrazione ha archiviato la sua istanza attraverso un provvedimento formale. Contro questo atto, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo, contestando il decreto di archiviazione come viziato e pretendendo il suo annullamento nonché il rinnovo della procedura amministrativa per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce le procedure e i presupposti per il rilascio di titoli di soggiorno per attività lavorativa, incluse quelle stagionali. L'Amministrazione (Questura) deve seguire un procedimento amministrativo corretto secondo i principi del diritto amministrativo italiano, in particolare il diritto alla partecipazione del procedimento, il diritto a una decisione motivata e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. La normativa sul procedimento amministrativo generale, disciplinata dalla legge numero 241 del 1990, impone all'Amministrazione di seguire modalità procedurali rigorose e di emanare provvedimenti correttamente motivati.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del decreto di archiviazione dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero se il Questore di Ravenna avesse correttamente archiviato la richiesta del ricorrente oppure avesse violato i principi di correttezza amministrativa e le norme procedurali applicabili. Il ricorrente contestava il provvedimento adducendo difetti procedurali e sostanziali nella gestione della sua istanza, prospettando una violazione delle regole sulla corretta istruzione dei procedimenti amministrativi. La questione era rilevante poiché attiene al diritto dello straniero a ricevere una decisione amministrativa corretta ed una trattazione leale della propria richiesta di titolo di soggiorno.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione collegiale presieduta da Paolo Carpentieri ed estensore la consigliera Mara Bertagnolli, ha esaminato il ricorso all'udienza pubblica del 11 marzo 2026 acquisendo le controdeduzioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Analizzando il decreto di archiviazione impugnato, il collegio ha ritenuto che il provvedimento presentasse vizi procedurali e sostanziali tali da determinarne l'illegittimità e l'annullabilità. Il giudice amministrativo ha accolto le censure del ricorrente, ravvisando nella condotta amministrativa una violazione delle regole che disciplinano la corretta conduzione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di titoli di soggiorno. Il TAR ha quindi deciso di annullare il provvedimento viziato e di rimettere la questione all'Amministrazione per il rinnovo della procedura istruttoria con la dovuta correttezza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il Decreto di Archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale emesso dal Questore di Ravenna il 20 maggio 2025, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Ha altresì ordinato all'Amministrazione il rinnovo dell'attività istruttoria, affinché questa proceda alla corretta riesame della istanza del ricorrente secondo i principi e le procedure amministrative corrette. Ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro duemila/00 oltre agli eventuali accessori di legge dovuti, e ha ordinato l'esecuzione immediata della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'Amministrazione deve provvedere al rigore procedurale nel trattenimento delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale, annullandosi il decreto di archiviazione che non rispetti le norme sulla corretta istruzione del procedimento amministrativo e sulla motivazione degli atti. --- Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, Sezione Prima, ha pronunciato la presente sentenza. Composizione: Paolo Carpentieri, Presidente; Mara Bertagnolli, Consigliere Estensore; Alessio Falferi, Consigliere. Il ricorso era proposto da Ismail Abdelrady Ahmed Mohamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Castiglia con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia, contro il Ministero dell'Interno rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna domiciliataria in Bologna via A. Testoni, 6. Il ricorso numero 968 del 2025 era diretto all'annullamento del Decreto di Archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale emesso dal Questore di Ravenna il 20 maggio 2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere o che sopravverranno nel corso del presente giudizio. Acquisiti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e tutti gli atti della causa, il collegio ha proceduto alla relazione nella udienza pubblica del 11 marzo 2026 ove è intervenuta la difesa erariale come verbalizzato. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Demanda all'Amministrazione il rinnovo dell'attività istruttoria come precisato in motivazione. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate a favore del ricorrente in euro duemila/00 oltre ad accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 11 marzo 2026. Esito: Accoglie. Data della pubblicazione: 16 marzo 2026.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore Alessio Falferi, Consigliere per l'annullamento - del Decreto di Archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, emesso dal Questore di Ravenna emesso e notificato il 20 maggio 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere o che sopravverranno nel corso del presente giudizio. sul ricorso numero di registro generale 968 del 2025, proposto da Ismail Abdelrady Ahmed Mohamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Castiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Demanda all’Amministrazione il rinnovo dell’attività istruttoria come meglio in motivazione precisato. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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