Tar Emilia-Romagna - BolognaSEZIONE PRIMA30 marzo 2026ACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202600598/2026

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In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna contro un provvedimento del Questore di Bologna, adottato il 4 giugno 2025 e notificato il 3 luglio 2025, con il quale le era stato negato il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 286 del 1998. La ricorrente, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazzarena Zorzella, ha contestato il diniego assoluto opposto dall'autorità di pubblica sicurezza, argomentando che avrebbe dovuto almeno essere valutata la possibilità di conversione del suo titolo di soggiorno in un diverso permesso ordinario destinato all'attesa occupazione e ricerca di lavoro. La controversia si inserisce nel complesso contesto della disciplina degli stranieri in Italia e della discrezionalità amministrativa dei Questori nel rilascio e nella gestione dei diversi titoli di soggiorno. La questione ha carattere paradigmatico per l'interpretazione dei diritti di soggiorno e delle obbligazioni procedurali dell'amministrazione nei confronti dei richiedenti stranieri.

Il quadro normativo

La materia è regolata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998, comunemente noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che rappresenta la norma fondamentale per la disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano. L'articolo 9 del predetto decreto legislativo disciplina il permesso UE di lungo soggiorno, riconosciuto ai cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente nel territorio della Repubblica per un determinato periodo e che soddisfino specifici requisiti reddituali, assicurativi e abitativi. La normativa prevede inoltre meccanismi di conversione tra diversi titoli di soggiorno, consentendo all'amministrazione di proporre alternative qualora il richiedente non possieda tutti i requisiti per il permesso richiesto, purché sussistano le condizioni per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. L'esercizio di tali facoltà è sottoposto a principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà, in conformità ai principi costituzionali e alle disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il Questore fosse legittimato a respingere in via assoluta la richiesta di permesso UE di lungo soggiorno senza valutare la possibilità di convertire il titolo di soggiorno della ricorrente in un permesso ordinario per attesa occupazione e ricerca di lavoro, nel caso in cui l'interessata possedesse i presupposti per tale diversa tipologia di soggiorno. La questione involgeva la corretta interpretazione dell'estensione della discrezionalità amministrativa del Questore e la sussistenza di obblighi procedurali impliciti di valutazione delle alternative e di motivazione della scelta di non convertire il titolo di soggiorno. Era inoltre in gioco il principio per cui l'amministrazione non può limitarsi a un diniego secco quando sussistano margini legali per riconoscere un diritto alternativo meno favorevole ma comunque dovuto in base ai presupposti di legge.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, la struttura del dispositivo consente di ricavare il ragionamento del collegio. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse illegittimo nella parte in cui aveva escluso categoricamente la conversione del titolo di soggiorno, evidentemente perché ha accertato che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare questo percorso alternativo conformemente ai presupposti normativi vigenti. Il giudice ha operato una distinzione fra il diniego del permesso UE di lungo soggiorno in sé, che poteva rimanere in piedi qualora fondato su motivi legittimi, e l'illegittimità della mancata considerazione della conversione in un titolo ordinario per attesa occupazione. Il collegio ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di pretendere che l'amministrazione esaminasse approfonditamente tutte le opzioni disponibili secondo la legge, respingendo una lettura della discrezionalità amministrativa come potestà arbitraria di negazione assoluta. La compensazione delle spese indica che il TAR ha riconosciuto fondatezza alla pretesa ricorrente, pur non accogliendo integralmente il ricorso nella sua massima estensione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso soltanto parzialmente, annullando il provvedimento del Questore esclusivamente nella parte in cui aveva escluso la conversione del titolo di soggiorno in un permesso ordinario per attesa occupazione e ricerca di lavoro. Tale annullamento comporta l'obbligo per l'amministrazione di riavviare il procedimento e di valutare concretamente se ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso ordinario alternativo, pur potendo confermare il diniego del permesso UE di lungo soggiorno qualora sussistano motivi legittimi per farlo. La sentenza ha disposto la compensazione delle spese processuali fra le parti, significando che nessuna delle due deve rimborsare le spese dell'altra. Infine, il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, intendendo sottolineare l'obbligo vincolante del Questore di attenersi alla decisione pronunciata.

Massima

L'amministrazione competente al rilascio dei titoli di soggiorno non può negare assoluta e categoricamente un permesso senza valutare la possibilità di conversione in titoli alternativi per i quali ricorrano i presupposti di legge, pena l'illegittimità del provvedimento per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Mara Bertagnolli,	Consigliere, Estensore
Alessio Falferi,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. -OMISSIS- del Questore di Bologna, datato 4 giugno 2025 e notificato il 3 luglio 2025, con cui è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso UE di lungo soggiorno ex art. 9 TU d.lgs. 286/98;
nonché per l’annullamento degli atti presupposti e/o connessi, allo stato non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazzarena Zorzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui ha escluso la conversione del titolo posseduto in un permesso ordinario per attesa occupazione/lavoro.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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