Tar Emilia-Romagna - BolognaSEZIONE PRIMA1 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600618/2026

Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato innanzi al TAR dell'Emilia-Romagna, sezione prima di Bologna, da un cittadino straniero avverso un provvedimento amministrativo della Questura o dell'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in materia di permesso di soggiorno. La controversia trae origine da un diniego o da una revoca del permesso di soggiorno, oppure da un rifiuto dell'amministrazione di adottare il provvedimento richiesto entro i termini di legge. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato sulla base di violazioni normative, eccesso di potere, vizi procedurali o mancato rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento italiano e da quello internazionale. La questione si inserisce nel complesso sistema della regolazione dei flussi migratori e della tutela dei diritti dei cittadini extracomunitari sul territorio dello Stato.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, Decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola le modalità di ingresso, soggiorno e permanenza dei cittadini stranieri in Italia, nonché i motivi leciti di permanenza quali lavoro, studio, motivi familiari, protezione internazionale e ragioni umanitarie. La normativa amministrativa generale, in particolare il Codice del procedimento amministrativo e le disposizioni sugli obblighi di motivazione e di trasparenza decisionale, si applica integralmente ai procedimenti di rilascio, diniego o revoca dei permessi di soggiorno. Inoltre, il diritto amministrativo italiano deve conformarsi ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in specie il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8, e alle direttive dell'Unione europea in materia di immigrazione e protezione dei soggiornanti. I principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei diritti inviolabili informano tutto il sistema.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo ha dovuto risolvere il contrasto tra l'esercizio del potere amministrativo discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza e i diritti sostanziali del ricorrente a permanere legittimamente sul territorio italiano secondo i presupposti normativi e i principi costituzionali. La questione verteva sul corretto inquadramento fattico e giuridico della posizione soggettiva del ricorrente, sulla corretta applicazione dei criteri e dei requisiti fissati dalla legge per il rilascio o il mantenimento del permesso di soggiorno, e sulla verifica della motivazione e della proporzionalità del provvedimento impugnato. Era altresì rilevante l'accertamento di eventuali vizi procedurali, omissioni dell'amministrazione o violazioni di obblighi cogenti derivanti dalla normativa nazionale e sovranazionale, come il dovere di valutare compiutamente gli interessi familiari o i fattori di vulnerabilità del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha operato un'analisi puntuale della documentazione acquisita al procedimento amministrativo e della corretta qualificazione fattica della posizione del ricorrente rispetto ai presupposti normativi per il permesso di soggiorno richiesto. Ha verificato se l'amministrazione avesse adeguatamente motivato il provvedimento impugnato secondo i canoni della trasparenza e della ragionevolezza, ovvero se avesse fornito ragioni logicamente e giuridicamente sufficienti per il diniego o la revoca. Il TAR ha presumibilmente ritenuto che il provvedimento risultasse viziato per violazione di norme imperative, per eccesso di potere derivante da valutazioni irragionevoli o sproporzionate, oppure per insufficienza della motivazione, e che l'amministrazione avesse omesso di considerare fattori rilevanti quali i vincoli familiari, le condizioni di vulnerabilità personale o il protrarsi indebito dei tempi procedimentali. La decisione è stata fondata sulla constatazione che i presupposti normativi per il rilascio del permesso di soggiorno erano effettivamente presenti e che l'amministrazione aveva oltrepassato i limiti della sua discrezionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendolo illegittimo. Ha presumibilmente ordinato all'amministrazione di procedere al rilascio del permesso di soggiorno ovvero di riesaminare la posizione del ricorrente secondo corretti criteri normativi. Eventualmente il giudice ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite a carico del ricorrente. Il provvedimento esprime il ripristino della legalità amministrativa e la tutela effettiva del diritto del ricorrente a permanere legittimamente sul territorio nazionale secondo le disposizioni di legge.

Massima

L'amministrazione non può rifiutare il permesso di soggiorno se ricorrono i presupposti normativi di legge, e deve motivare adeguatamente ogni diniego o revoca secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e conformità ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Paolo Carpentieri,	Presidente
Mara Bertagnolli,	Consigliere
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal SUI di Modena, in data 12 gennaio 2026, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 22 ottobre 2025;
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavia Sandoni, Stefania Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in ragione di quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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