Tar Lazio - LatinaSEZIONE PRIMA13 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202600240/2026

Silenzio Inadempimento Serbato Dalla Prefettura Di Latina Sulla Conversione Del Permesso Di Soggiorno In Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato alla Prefettura di Latina una istanza volta a ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dalle normative sull'immigrazione italiana. La Prefettura non ha fornito risposta a tale istanza nei termini stabiliti dalla legge, mantenendo quindi un silenzio che il ricorrente ha qualificato come inadempimento dell'obbligo di pronunciarsi sul provvedimento richiesto. Dinanzi a questo silenzio serbato, il cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, contestando l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione e chiedendo che la Prefettura fosse costretta a dare risposta alla sua istanza di conversione. La questione si inserisce nel complesso quadro della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno, materia in cui i termini procedimentali rivestono importanza cruciale per garantire i diritti dello straniero.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata principalmente dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce le diverse tipologie di permesso di soggiorno e i criteri per la loro conversione. La normativa prevede che la Prefettura competente per territorio debba pronunciarsi sulle istanze relative ai permessi di soggiorno entro termini precisi, fissati generalmente tra i trenta e i novanta giorni a seconda della fattispecie. Il silenzio della pubblica amministrazione sulla istanza di conversione deve essere qualificato secondo le regole generali del procedimento amministrativo, disciplinate dalla legge numero 241 del 1990, che stabilisce il diritto del cittadino a ottenere comunicazione espressa della conclusione del procedimento. Quando il termine scade senza che l'amministrazione si sia pronunciata, il silenzio serbato può costituire illegittimo inadempimento dell'obbligo di conclusione del procedimento.

La questione giuridica

Il nodo della controversia risiedeva nella corretta qualificazione giuridica del silenzio della Prefettura: se configurabile come mero ritardo oppure come vero e proprio inadempimento tale da giustificare l'intervento del giudice amministrativo. La ricorrente contestava che la Prefettura di Latina, pur ricevendo formalmente l'istanza di conversione del permesso, non aveva mai comunicato al ricorrente una decisione espressa nel termine di legge né aveva motivato il mancato rispetto dei termini procedimentali. Incideva sulla questione anche il principio della tutela giurisdizionale effettiva, poiché il ricorrente non poteva accedere a situazioni lavorative stabili senza una risposta ufficiale sulla conversione del permesso. La rilevanza della questione era ulteriormente amplificata dal fatto che il silenzio della pubblica amministrazione produce incertezza sullo status giuridico dello straniero e sul sua possibilità di esercitare diritti civili e sociali fondamentali.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lazio ha ritenuto che la Prefettura di Latina fosse effettivamente inadempiente rispetto all'obbligo di concludere il procedimento amministrativo nei termini legali previsti dalla normativa sull'immigrazione. Il TAR ha accolto l'interpretazione secondo cui il silenzio serbato oltre il termine configurasse un vero e proprio difetto di pronunciamento dell'amministrazione, non sanabile dal semplice passaggio del tempo e comportante violazione del diritto al procedimento amministrativo correttamente strutturato. Il giudice ha considerato la gravità della situazione del ricorrente, rimasto in una sorta di limbo giuridico senza una pronuncia amministrativa che gli permettesse di pianificare il suo futuro lavorativo e la sua permanenza in Italia. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'istanza fosse sufficientemente documentata e non rilevasse alcuna ragione di diritto che giustificasse il prolungamento ingiustificato del silenzio della Prefettura. La decisione accoglitrice è stata quindi motivata tanto dalla violazione della procedura amministrativa quanto dal diritto sostanziale del ricorrente a ottenere una risposta amministrativa definitiva.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Latina sulla istanza di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. Di conseguenza, la Prefettura è stata ordinata a provvedere sulla istanza del ricorrente nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, pronunciandosi expressis verbis sulla conversione richiesta, sia che essa sia accoglibile sia che sia destinata a essere negata, comunque garantendo una risposta amministrativa formale e motivata. La sentenza ha reso effettivo il diritto del ricorrente di ricevere una pronuncia amministrativa definitiva, rimuovendo l'ostacolo rappresentato dal silenzio e garantendo la corretta applicazione dei termini procedimentali stabiliti dalla normativa sull'immigrazione.

Massima

La Prefettura non può rimanere inerte oltre il termine di legge sulla istanza di conversione di permesso di soggiorno; il silenzio serbato costituisce illegittimo inadempimento dell'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo, e il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine prefissato.

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