Tar Lazio - LatinaSEZIONE PRIMA2 marzo 2026FISSA CAMERA DI CONS

Sentenza n. 202600180/2026

Del Silenzio-Inadempimento Della Questura Di Latina, Ufficio Immigrazione, Formatosi Sull’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Protezione Speciale In Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale ha presentato alla Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, un'istanza di conversione del suo permesso verso la categoria lavoro subordinato, avendo trovato una collocazione lavorativa in Italia. La Questura non ha emesso alcun provvedimento esplicito sulla domanda nel termine previsto dalla legge, determinando un silenzio inadempiente che ha indotto il ricorrente a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per denunciare l'inerzia della pubblica amministrazione. La vicenda si inquadra nel contesto della gestione amministrativa dei flussi migratori e della regolarizzazione dello status giuridico degli stranieri presenti sul territorio nazionale.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998) che stabilisce le procedure e i termini entro cui la Questura deve decidere sulle istanze relative ai permessi di soggiorno. La protezione speciale costituisce una forma di protezione internazionale conferita a coloro che non possono essere qualificati come rifugiati ma necessitano di protezione in virtù di circostanze particolari. La conversione di un permesso di soggiorno è soggetta a procedura amministrativa con specifici termini di conclusione e genera per l'amministrazione l'obbligo di pronunciarsi entro il termine di legge, pena la configurazione di un silenzio inadempiente. Il diritto al lavoro dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia è riconosciuto con specifiche limitazioni e procedure differenziate a seconda della categoria di permesso posseduto.

La questione giuridica

Il nucleo controverso riguarda la responsabilità della Questura per il proprio silenzio nella valutazione di un'istanza di conversione del permesso di soggiorno e la conseguente tutela del ricorrente avanti al giudice amministrativo. La questione centrale è se il silenzio della pubblica amministrazione che eccede i termini legali configurhi effettivamente un'inadempienza suscettibile di impugnazione e quale rimedio processuale sia disponibile al ricorrente nel caso di inerzia amministrativa. Vi è altresì il problema della corretta qualificazione giuridica della situazione, cioè se il silenzio debba essere interpretato come diniego implicito ovvero come mera inadempienza procedurale, con evidenti implicazioni sulla legittimazione processuale e sulla natura del provvedimento opposto.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lazio ha valutato la sussistenza dei presupposti per una decisione immediata sulla controversia, ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi relativi allo stato dei procedimenti amministrativi pendenti presso la Questura di Latina. Il giudice ha probabilmente apprezzato l'esigenza di verificare se nel frattempo la Questura abbia provveduto a conclude l'istruttoria in merito all'istanza di conversione, ritenendo necessario convocare le parti in camera di consiglio per un confronto diretto e una verifica dello stato attuale della pratica amministrativa. La decisione di fissare camera di consiglio riflette la valutazione che la controversia richieda un approfondimento ulteriore della situazione di fatto prima di procedere a una pronuncia definitiva, evitando così una decisione su base meramente cartolare che potrebbe risultare incompleta o prematura.

La decisione

Il TAR Lazio ha disposto la fissazione di una camera di consiglio, rimettendo la definizione della controversia a una successiva pronunzia resa all'esito dell'udienza camerale. Questa determinazione processuale comporta il rinvio della decisione nel merito e richiede alle parti di comparire dinanzi al collegio giudicante per consentire un'istruttoria più completa e una valutazione diretta degli argomenti dedotti. L'ordinanza non costituisce una decisione definitiva sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno, ma rappresenta una fase intermedia del giudizio volta a chiarire lo stato della procedura amministrativa presso la Questura.

Massima

Il silenzio della Questura oltre i termini legali su un'istanza di conversione del permesso di soggiorno è impugnabile avanti al giudice amministrativo come inadempimento procedurale della pubblica amministrazione nel dovere di concludere il procedimento secondo le scadenze normative.

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