Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA23 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600931/2026

Provvedimento Della Prefettura-Sui Di Cuneo Prot. N. P-Cn/l/n/2025/100343, Con Cui È Stata Rigettata L’istanza 29-1-2025 -ex Art. 24 Co.10 D.lgs N.286/1998- Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Stagionale In Lavoro Subordinato.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

In data 29 gennaio 2025, un cittadino straniero ha presentato istanza alla Prefettura di Cuneo per convertire il proprio permesso di soggiorno da stagionale a permesso per lavoro subordinato, facendo ricorso alle disposizioni dell'articolo 24, comma 10 del decreto legislativo numero 286 del 1998. La Prefettura ha rigettato formalmente tale istanza con provvedimento numero P-Cn/l/n/2025/100343, negando la conversione richiesta. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte in data successiva, contestando sia il merito che la legittimità del rigetto prefettizio.

Il quadro normativo

La materia relativa ai permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che detta le regole per l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano. In particolare, l'articolo 24, comma 10, regola la procedura di conversione dei permessi di soggiorno da una categoria all'altra, prevedendo specifiche condizioni e termini procedurali che l'amministrazione deve rispettare. La conversione da permesso stagionale a permesso per lavoro subordinato rappresenta un'applicazione rilevante di tale normativa, in quanto incide direttamente sulla situazione giuridica dello straniero e sulla sua capacità di continuare a lavorare legalmente in Italia al di fuori del periodo stagionale. La valutazione della Prefettura deve avvenire in conformità alle disposizioni normative e con il rispetto dei principi di legalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il ricorso poneva in evidenza l'illegittimità del rigetto della conversione, sollevando questioni relative alla corretta applicazione della normativa sulla conversione dei permessi di soggiorno e, verosimilmente, alla sussistenza dei requisiti necessari per l'accoglimento dell'istanza. La controversia verteva su se la Prefettura avesse correttamente valutato la richiesta di conversione e se il diniego fosse fondato su una corretta lettura del decreto legislativo numero 286 del 1998 e delle relative disposizioni applicative. La questione era di natura amministrativa, attinente al corretto esercizio del potere discrezionale della Prefettura nell'ambito della materia dell'immigrazione e dei soggiorno degli stranieri.

La motivazione del giudice

Nel corso dei lavori processuali, probabilmente in seguito a istanze di ottemperanza o a ulteriori sviluppi della situazione fattuale, la materia del contendere è venuta meno. Questa circostanza ricorre tipicamente quando il provvedimento impugnato è stato revocato o modificato dall'amministrazione in sede di ottemperanza a un'ordinanza cautelare, oppure quando il diritto rivendicato dal ricorrente è stato comunque riconosciuto dall'amministrazione stessa, rendendo così infondata la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale ha ritenuto che, venendo meno il presupposto della lite, non fosse più possibile pronunciarsi sulla questione di merito, in quanto il ricorso aveva esaurito la propria ragione di essere sulla base della situazione fattuale sopravvenuta. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta pertanto una soluzione che estingue il giudizio senza decisione nel merito, ma che comunque riconosce implicitamente il venir meno dell'illegittimità contestata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con il presente provvedimento dell'aprile 2026, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e conseguentemente ha estinto il ricorso. Questa pronuncia comporta che il ricorso non prosegue nel merito, in quanto la situazione fattuale sottesa alla controversia ha cessato di sussistere, rendendo non più concretamente rilevante la statuizione giurisdizionale. Le conseguenze pratiche della decisione sono la conclusione della lite e, verosimilmente, il riconoscimento al ricorrente della conversione del permesso di soggiorno richiesta, o comunque la soluzione positiva della questione che aveva motivato l'impugnazione del provvedimento prefettizio.

Massima

La cessazione della materia del contendere in sede di ricorso amministrativo relativo alla conversione dei permessi di soggiorno determina l'estinzione del processo senza decisione nel merito, quando il diritto rivendicato dal ricorrente abbia trovato riconoscimento o quando il provvedimento impugnato sia stato revocato, eliminando così la necessità di una pronuncia giurisdizionale sulla questione controversa.

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