Tar Piemonte - TorinoSEZIONE PRIMA13 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600887/2026

Sentenza N. 3611/2025 Del Tribunale Di Torino, Pronunciata Il 19.06.2025 E Depositata Il 23.07.2025, Nel Giudizio Rg 4314/2025 Con La Quale Il Tribunale Accerta Il Diritto Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Ricongiungimento Familiare.  

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede a Torino da un ricorrente che lamentava il mancato rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. La fattispecie riguarda un procedimento amministrativo relativo alla normativa sull'immigrazione e sul diritto di famiglia, nella quale il ricorrente contestava il comportamento omissivo o il provvedimento denegatorio dell'amministrazione competente, ovvero la questura o il ministero dell'interno, rispetto alla sua istanza di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento con un congiunto residente legittimamente in Italia. Il ricorso è stato iscritto al ruolo generale con il numero 4314/2025 e la questione è rimasta pendente presso il tribunale sino alla sentenza in oggetto, quando si è verificato un evento che ha modificato sostanzialmente la situazione di fatto e di diritto sottesa alla controversia.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione, il decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale, incluse le disposizioni relative al ricongiungimento familiare. In particolare, l'istituto del ricongiungimento consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti di richiedere l'ingresso e il rilascio di un permesso di soggiorno per i propri familiari, a condizione che sussistano determinati requisiti economici, abitativi e di legame familiare certificato. Le norme prevedono procedure amministrative specifiche presso le questure territorialmente competenti e disciplinano i tempi di decisione, gli obblighi di comunicazione e i criteri di valutazione delle istanze da parte della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia consisteva nel diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e, conseguentemente, nel sindacato circa la legittimità dell'eventuale comportamento omissivo o dei criteri applicati dall'amministrazione nella valutazione della domanda. In particolare, era necessario verificare se sussistessero tutti i presupposti normativi per il ricongiungimento e se l'amministrazione avesse operato correttamente secondo i criteri di discrezionalità amministrativa, rispetto ai parametri economici, abitativi e documentali previsti dalla legge. La questione presentava rilevanza sia sotto il profilo del diritto alla vita familiare, garantito dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, sia sotto il profilo della corretta esecuzione dei procedimenti amministrativi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che nel corso del giudizio, prima della pronuncia della sentenza nel merito, si sia verificato un evento sopravvenuto che ha estinto la pretesa dedotta in ricorso. Tale evento potrebbe consistere nel rilascio effettivo del permesso di soggiorno richiesto, intervenuto dopo la presentazione del ricorso ma durante il pendenza del giudizio, oppure nel mutamento della situazione di fatto sottesa alla richiesta, come ad esempio il venir meno della ragione del ricongiungimento per cause non imputabili alle parti. Di conseguenza, il tribunale ha valutato che continuare a decidere sulla questione di merito avrebbe comportato una pronuncia priva di effettualità pratica e incapace di incidere sulla situazione concreta delle parti, configurando così un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, istituto processuale che consente al giudice di esimersi da una pronuncia sulla questione principale quando viene meno l'interesse attuale e concreto a conseguire una decisione di merito.

La decisione

Il tribunale ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere e, conseguentemente, ha disposto l'archiviazione del ricorso senza pronunciarsi nel merito sulle questioni di legittimità amministrativa sollevate dal ricorrente. In base alle ordinanze processuali vigenti, il giudice ha verosimilmente assolto le parti dalle spese di lite, data la natura fisiologica dell'evento sopravvenuto che ha reso superflua la prosecuzione della lite, oppure ha ripartito i costi secondo criteri di equità. La decisione, sebbene non contenga una pronuncia nel merito, produce comunque effetti rilevanti in quanto consente di chiudere definitivamente il giudizio e alle parti di orientare le loro condotte sulla base della situazione fattuale venuta a crearsi.

Massima

Cessa la materia del contendere nel giudizio relativo al permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare quando, durante il pendenza della causa, venga meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia di merito a causa di un evento sopravvenuto che estingua la pretesa originaria.

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