Sentenza n. 202600551/2026
Stranieri Rigetto Istanza Di Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Autonomo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al TAR della Sardegna contro il rigetto di un'istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. La domanda era stata presentata alla competente Questura, la quale aveva deciso di negarla probabilmente per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'ordinamento per il riconoscimento di tale status. Durante lo svolgimento del procedimento giudiziale, prima che il collegio giudicante potesse pronunciarsi nel merito della controversia, si è verificata una situazione di fatto che ha inciso sulla situazione giuridica del ricorrente stesso. Questo mutamento dello status personale o della situazione concreta ha determinato l'impossibilità di continuare a far valere il ricorso in giudizio, poiché le circostanze che lo avevano originato erano nel frattempo venute meno.
Il quadro normativo
La materia dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il cosiddetto decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale statuisce i requisiti e i presupposti per l'acquisizione dei diversi titoli di soggiorno, incluso quello per lavoro autonomo. I permessi di soggiorno per esercizio di attività di lavoro autonomo richiedono, secondo la normativa vigente, il possesso di una capacità professionale certificata, di idonei mezzi economici per la sussistenza e, più in generale, il rispetto delle disposizioni del codice civile e del diritto comune. La causa davanti al giudice amministrativo doveva essere valutata alla stregua di questi principi generali e dei criteri interpretativi consolidati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di immigrazione.
La questione giuridica
Il ricorso mirava a far accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego e, conseguentemente, a ottenere l'annullamento dello stesso provvedimento con conseguente riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. La questione prospettata era se la Questura avesse correttamente applicato la normativa in tema di requisiti richiesti per l'attribuzione di tale titolo di soggiorno oppure se avesse operato una valutazione irragionevole o contraria alle disposizioni di legge. Sotteso al ricorso vi era anche il problema generale del margine di discrezionalità amministrativa nella concessione dei permessi di soggiorno e della sindacabilità in sede giudiziale delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione competente.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, nel procedere all'esame della causa, ha osservato che nel corso del procedimento giudiziale si era verificato un evento successivo alla propositura del ricorso che aveva comportato l'avvenuta modifica della posizione giuridica sostanziale del ricorrente. Questa sopravvenienza poteva consistere nell'acquisizione di un diverso titolo di soggiorno per altre ragioni, nell'allontanamento volontario o coatto dello straniero dal territorio nazionale, oppure in altra circostanza di fatto che eliminava l'interesse concreto a proseguire il giudizio. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, pur in assenza di espressa rinuncia al ricorso da parte dell'istante, è tenuto a dichiare l'improcedibilità della causa non potendosi più configurare la sussistenza del necessario interesse ad agire, requisito indefettibile per la proposizione e il proseguimento di qualsiasi tipo di azione giudiziale. Il giudice non poteva quindi esaminare il merito della questione di diritto posta in ricorso, non sussistendo i presupposti processuali per la continuazione del giudizio.
La decisione
Il TAR della Sardegna, sezione seconda, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando che il procedimento si estinguesse senza pronunciamento nel merito della controversia. Non è stata effettuata valutazione alcuna sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato, non essendo stato necessario giungere a tale analisi vista la sopravvenuta impossibilità processuale di continuare il giudizio. Le conseguenze di tale provvedimento ricadono naturalmente sul ricorrente, il quale rimane privo della tutela giurisdizionale richiesta, trovandosi nella impossibilità di ottenere dal giudice un pronunciamento sulla fondatezza delle sue pretese.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, estinguendo il procedimento giudiziale senza esame del merito della questione prospettata, allorché la situazione giuridica o di fatto che aveva originato la causa cessa durante il corso del giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Tito Aru, Presidente Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Sassari il 14.9.2021 e notificato a mani l’ 1.10.2021. sul ricorso numero di registro generale 967 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gavino Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la dichiarazione resa in udienza, con la quale parte ricorrente ha comunicato di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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