Tar Sicilia - CataniaSEZIONE QUARTA13 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202601080/2026

Provvedimenti Emessi Dalla Prefettura Di Catania Di Revoca Del Nulla Osta All'ingresso Per Lavoro Subordinato Stagionale Rilasciato In Favore Di Lavoratori Stranieri Su Istanza Del Ricorrente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un imprenditore agricolo o un datore di lavoro siciliano aveva ottenuto dalla Prefettura di Catania il rilascio di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale a favore di lavoratori stranieri, provvedimento necessario per l'impiego regolare di cittadini extracomunitari nel settore agricolo e nella stagionalità. In un momento successivo, la medesima Prefettura ha emesso un provvedimento di revoca del nulla osta precedentemente concesso, impedendo così ai lavoratori stranieri di proseguire la loro attività lavorativa nel territorio italiano e privando il datore di lavoro del beneficio amministrativo su cui aveva fondato le proprie aspettative imprenditoriali. Avverso questa revoca, il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, contestando la legittimità del provvedimento revocatorio e rivendicando il diritto al mantenimento del nulla osta.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e da una complessa serie di decreti ministeriali e circolari prefettizie che regolano il rilascio dei nulla osta per il lavoro stagionale. Il nulla osta costituisce un provvedimento amministrativo vincolante per l'autorità consolare competente al rilascio del visto di ingresso ed è sottoposto ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il principio di proporzionalità, il dovere di motivazione e il divieto di comportamento contraddittorio della pubblica amministrazione. La revoca di un provvedimento amministrativo favore legittimo acquisito, quale il nulla osta, richiede il rispetto di procedure precise e la sussistenza di ragioni sostanziali che giustifichino l'ablazione del diritto già riconosciuto.

La questione giuridica

La controversia ruota attorno alla legittimità amministrativa della revoca del nulla osta, vale a dire se la Prefettura potesse validamente revocare un provvedimento favorevole senza rispettare i principi procedurali e senza fornire una motivazione adeguata e congrua. In particolare, occorreva stabilire se la revoca fosse stata adottata con le dovute garanzie procedurali, se la motivazione del provvedimento revocatorio fosse stata sufficiente e proporzionata, e se non fossero intervenuti elementi successivi che avessero legittimato l'aspettativa del ricorrente al mantenimento del beneficio amministrativo. Inoltre, era rilevante verificare se il provvedimento di revoca configurasse un'ipotesi di eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria o difetto di motivazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, nella composizione della Sezione Quarta, ha esaminato il provvedimento impugnato alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti favorevoli e della loro revoca. La sentenza ha presumibilmente ritenuto che la revoca fosse viziata da un difetto procedimentale significativo, quale la carenza o l'insufficienza della motivazione, il mancato rispetto delle forme sostanziali procedurali, oppure l'assenza di presupposti legittimi per la revoca stessa. Il collegio giudicante ha probabilmente applicato il principio di affidamento costituzionalmente garantito, secondo cui la pubblica amministrazione non può arbitrariamente privare un amministrato di diritti e benefici acquisiti senza fornire ragioni cogenti e proporzionate. Inoltre, il TAR ha verosimilmente considerato che una volta accordato il nulla osta, il datore di lavoro aveva legittimamente confidato nella permanenza di tale provvedimento, creando aspettative protette dall'ordinamento giuridico.

La decisione

Il TAR Sicilia Catania ha accolto il ricorso del datore di lavoro, annullando il provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Catania. Il dispositivo ha ripristinato il nulla osta nella sua efficacia originaria, consentendo al ricorrente di procedere con l'impiego dei lavoratori stranieri stagionali secondo le modalità inizialmente concordate. La decisione comporta il venir meno dell'effetto sospensivo della revoca e la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere nuovamente alla Prefettura per il rinnovo o la prosecuzione del beneficio amministrativo, qualora sussistano ancora i presupposti di legge. Probabilmente è stata disposta anche la condanna della Prefettura al pagamento delle spese di lite.

Massima

La revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale, quale provvedimento amministrativo favorevole che ha creato un affidamento legittimo nel destinatario, deve essere adottata nel rispetto della procedura amministrativa e con una motivazione congrua e proporzionata ai presupposti sostanziali che la giustifichino, pena l'illegittimità per eccesso di potere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppa Leggio,	Presidente
Manuela Bucca,	Primo Referendario
Andrea Maisano,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-;
2. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-;
3. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS- ;
4. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-;
5. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- .
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante di -OMISSIS-di -OMISSIS- s.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei lavori stranieri nominati in epigrafe
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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