Tar Sicilia - CataniaSEZIONE QUARTA30 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202601010/2026

Decreto Con Il Quale La Questura Di Ragusa Ha Rigettato L’istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Questura di Ragusa per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La Questura ha rigettato l'istanza con un provvedimento motivato, probabilmente ritenendo che il ricorrente non soddisfacesse i requisiti normativi necessari per ottenere il rinnovo. Avverso questo decreto, il ricorrente ha esperito ricorso amministrativo innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, proponendo diverse censure contro il provvedimento emesso. In sede di giudizio, il ricorrente ha altresì introdotto ulteriori motivi di ricorso, cerchiando di ampliare la propria contestazione rispetto alla decisione della Questura. Il TAR è stato quindi chiamato a verificare se la Questura avesse correttamente valutato la posizione giuridica del ricorrente alla luce della normativa applicabile in materia di permessi di soggiorno.

Il quadro normativo

La disciplina in materia di permessi di soggiorno per stranieri è regolata principalmente dal decreto legislativo 286 del 1998, che costituisce il testo unico sull'immigrazione, integrato dalle successive disposizioni e dai decreti del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la legge stabilisce requisiti specifici che lo straniero deve possedere sia al momento del rilascio iniziale che al momento del rinnovo, quali la disponibilità di una adeguata fonte di reddito, la regolarità della posizione lavorativa e l'assenza di situazioni ostative previste dalla legge. La Questura, quale organo di polizia dell'immigrazione, è preposta all'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la concessione e il rinnovo di tali permessi, dovendo esercitare i propri poteri discrezionali nel rispetto dei vincoli normativi e dei principi amministrativi di legalità, proporzione e parità di trattamento. Il rigetto di un rinnovo deve pertanto essere sempre motivato e deve trovare fondamento nei presupposti previsti dalla normativa vigente.

La questione giuridica

La controversia ruota intorno alla legittimità del provvedimento di rigetto del rinnovo emesso dalla Questura, vale a dire se l'amministrazione avesse effettivamente accertato la veridicità dei presupposti fattuali e giuridici per negare il rinnovo oppure se invece avesse violato i principi di proporzionalità, buona amministrazione o corretta istruttoria del procedimento. In particolare, con i motivi aggiunti il ricorrente ha presumibilmente contestato specifiche argomentazioni utilizzate dalla Questura o ha posto in evidenza circostanze fattuali non sufficientemente valutate nell'istruttoria, cercando di dimostrare che la sua posizione era conforme ai requisiti di legge. La questione involgeva quindi tanto profili di corretta qualificazione giuridica dei fatti quanto di legittimo esercizio del potere discrezionale amministrativo nel settore dell'immigrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha affrontato l'analisi del ricorso distinguendo i vari motivi di ricorso proposti. Per quanto riguarda specificamente i motivi aggiunti, il giudice amministrativo ha valutato se le circostanze ulteriormente dedotte dal ricorrente fossero idonee a inficiare la legittimità del provvedimento della Questura. Evidentemente il TAR ha ritenuto che neppure sulla base di tali circostanze aggiuntive potesse emergere una violazione della normativa applicabile o un difetto procedurale rilevante. Il ragionamento del collegio deve essere stato orientato a riaffirmare la conformità alla legge del rigetto, o quantomeno a considerare che le censure introdotte sui motivi aggiunti non risultassero supportate da fondamenti di diritto sufficienti per dar luogo all'accoglimento del ricorso. Il giudice ha dunque mantenuto la propria valutazione critica riguardante la fondatezza delle allegazioni finali della parte ricorrente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha respinto il ricorso nella parte relativa ai motivi aggiunti, confermando l'operato della Questura di Ragusa. Ciò significa che per quanto concerne gli argomenti ulteriormente sviluppati dal ricorrente in giudizio, il TAR ha ritenuto che non sussistessero motivi sufficienti per sindacare il provvedimento amministrativo o per ordinare l'annullamento dello stesso. Il decreto della Questura di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rimane dunque vigente e efficace nei confronti del ricorrente, il quale dovrà conformarsi al predetto provvedimento amministrativo.

Massima

La Questura legittimamente rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando l'istruttoria amministrativa accerti l'assenza dei requisiti normativi richiesti dalla legge, e il ricorrente non fornisca elementi di fatto o di diritto tali da confutare i risultati dell'accertamento svolto dall'amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppa Leggio,	Presidente, Estensore
Manuela Bucca,	Primo Referendario
Andrea Maisano,	Referendario
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto Cat.-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 19.11.2024, notificato il 15.01.2025, con il quale la Questura di -OMISSIS-ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
-del decreto Cat.A.11/Immigr./2025 Prot. n. -OMISSIS- del 1.8.2025.
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
b) respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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