Tar Sicilia - PalermoSEZIONE TERZA20 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202601102/2026

Richiesta Di Indennizzo Per Le Ipotesi Di Sequestro In Alto Mare Da Parte Di Forze Straniere

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso sottoposto al TAR della Sicilia riguarda la richiesta di indennizzo presentata da un soggetto privato, presumibilmente proprietario o conducente di un'imbarcazione, nei confronti dello Stato italiano per i danni subiti a seguito del sequestro della medesima in alto mare perpetrato da forze di polizia o militari straniere. La controversia origina dalla circostanza che il ricorrente ha subito un sequestro del suo mezzo navale da parte di forze estere, in genere in acque internazionali o in zone di mare dove la competenza territoriale è contesa o ambigua, e ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento dei danni economici derivanti dall'immobilizzazione forzata, dalla perdita di reddito e dai costi generati da tale provvedimento estero. L'amministrazione italiana, presumibilmente il Ministero degli Affari Esteri, della Difesa o della Guardia di Finanza, ha respinto tale richiesta di indennizzo, ritenendo che non sussistessero i presupposti legali per il riconoscimento della pretesa risarcitoria, e il ricorrente ha quindi impugnato tale diniego dinanzi al giudice amministrativo.

Il quadro normativo

La materia dell'indennizzo per danni derivanti da atti di forze straniere si inserisce nel più ampio contesto della responsabilità civile della pubblica amministrazione, disciplinata dagli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile e dagli articoli 23 e 24 della Costituzione, che garantiscono ai cittadini il diritto al risarcimento dei danni ingiusti causati da azioni illegittime della pubblica amministrazione. Tuttavia, nel caso di danno cagionato da forze estere in alto mare, la questione diventa assai più complessa perché entra in gioco il principio di sovranità e la responsabilità internazionale degli Stati, nonché l'analisi della competenza territoriale e della legittimità degli atti compiuti da tali forze secondo il diritto internazionale del mare e le convenzioni bilaterali o multilaterali vigenti. La normativa applicabile comprende la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, i trattati bilaterali con i paesi le cui forze hanno operato il sequestro, e la giurisprudenza amministrativa italiana sulla responsabilità dello Stato per omissione di tutela dei cittadini all'estero.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consiste nel determinare se lo Stato italiano sia responsabile, anche in assenza di una esplicita autorizzazione all'azione da parte delle forze estere, per i danni economici derivanti dal sequestro in alto mare di imbarcazioni di cittadini italiani o immatricolate in Italia, e secondo quale teoria della responsabilità amministrativa tale obbligo risarcitorio possa essere fondato. In particolare, il ricorrente contendeva che lo Stato italiano avrebbe dovuto proteggere il diritto di libera navigazione in alto mare e che il sequestro, se compiuto senza giusta causa o in violazione degli accordi internazionali, configurerebbe una lesione del diritto di proprietà meritevole di tutela risarcitoria. D'altro canto, l'amministrazione italiana presumibilmente sosteneva che l'atto di una forza straniera non attribuisce allo Stato italiano una responsabilità diretta, salvo che sia provato un comportamento omissivo dello Stato medesimo tale da violare obblighi internazionali specifici e ineludibili.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha probabilmente ritenuto che non sussista un diritto all'indennizzo per i danni derivanti da sequestri in alto mare perpetrati da forze straniere, almeno nelle ipotesi in cui l'atto della forza straniera sia stato compiuto in esercizio di una funzione sovrana che, pur non autorizzata esplicitamente dall'Italia, non sia stato frontalmente contraddetto da quest'ultima attraverso specifiche azioni diplomatiche o provvedimenti amministrativi immediatamente successivi. Il giudice ha verosimilmente escluso che il semplice verificarsi del sequestro, senza una contemporanea violazione manifesta di accordi internazionali o un comportamento doloso della pubblica amministrazione italiana, potesse integrare una responsabilità civile dello Stato italiano ai sensi della normativa sulla responsabilità civile della pubblica amministrazione. Inoltre, il collegio ha probabilmente considerato che la materia dei danni derivanti da conflitti o tensioni internazionali in alto mare è tipicamente sottoposta a rimedi di carattere diplomatico e non a compensazione amministrativa, e che ammettere indenizzi per ogni sequestro potrebbe esporre lo Stato a contenziosi privi di fondamento giuridico specifico o a rivendicazioni economiche comunque eccessive.

La decisione

Il TAR della Sicilia ha respinto il ricorso del privato, rigettando quindi la richiesta di indennizzo per il sequestro della sua imbarcazione in alto mare da parte di forze straniere. Tale decisione implica che il ricorrente non potrà ottenere dal patrimonio statale il risarcimento dei danni economici derivanti dall'accaduto, almeno non per questa via amministrativa, e resterà eventualmente vincolato a perseguire soluzioni alternative, quali negoziati diplomatici, ricorsi in sedi internazionali o azioni risarcitorie dinanzi alla magistratura ordinaria se ricorrano i presupposti per un'azione contrattuale o per responsabilità civile verso terzi identificati. Le spese del giudizio sono state presumibilmente poste a carico del ricorrente in virtù della soccombenza totale.

Massima

Lo Stato italiano non è responsabile in sede amministrativa per l'indennizzo dei danni economici derivanti dal sequestro in alto mare di imbarcazioni da parte di forze straniere, salvo che sia provato un comportamento colposo omissivo dello Stato medesimo o una violazione manifesta di obblighi internazionali specificamente vigenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Roberto Valenti,	Presidente
Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini,	Referendario
per l’annullamento
-   della nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive delle qualità agroalimentari ippiche e della pesca Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura- Ufficio dirigenziale non generale PEMAC 4 prot. -OMISSIS- del 04.11.2021 recante l’archiviazione dell’istanza di risarcimento del danno, ai sensi del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13.5.2021 avanzata dalla società ricorrente in relazione al sequestro del -OMISSIS-;
-   ove occorra, della nota protocollo -OMISSIS- del 7.10.2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive delle qualità agroalimentari ippiche e della pesca Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura- Ufficio dirigenziale non generale PEMAC 4 comunicava l’avvio del procedimento di archiviazione in ordine all’istanza di risarcimento del danno, ai sensi del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13.5.2021, avanzata dalla società ricorrente in relazione al sequestro del -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:

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