Sentenza n. 202601174/2026
Diniego Rilascio Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, rappresentato dall'avvocato Claudia Pedrini con studio in Verona, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia impugnando un provvedimento di diniego della convocazione emanato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani (organo del Ministero dell'Interno) in data 8 settembre 2025. Il ricorso è stato depositato presso il registro generale del TAR Sicilia con numero 2384 dell'anno 2025. La controversia riguardava quindi l'impugnazione di un atto amministrativo relativo al diniego di una convocazione, materia che rientra nell'ambito dell'azione amministrativa dell'ente territoriale governativo. Durante il corso del procedimento, il TAR ha emesso un'ordinanza cautelare del 17 dicembre 2025 nella quale ha sottoposto la questione dell'ammissibilità del ricorso a verifica preliminare, segnalando possibili profili di inammissibilità che richiedevano approfondimento.
Il quadro normativo
La sentenza fa riferimento agli articoli 35, comma 1 e 85, comma 9 del codice del processo amministrativo, che disciplinano rispettivamente i presupposti di ricevibilità del ricorso e le modalità di trattazione della causa dinanzi al giudice amministrativo. Il codice del processo amministrativo pone infatti condizioni rigorose per l'ammissibilità di un ricorso, tra le quali figurano requisiti di legittimazione attiva, interesse ad agire, tempestività della proposizione, competenza del giudice e correttezza procedimentale. La ricerca dei vizi di ammissibilità rappresenta fase preliminare cruciale, poiché il giudice amministrativo non può entrare nel merito della controversia qualora il ricorso presenti difetti procedurali che lo rendano inammissibile.
La questione giuridica
La questione centrale sottoposta al giudizio del TAR era determinata dai profili di inammissibilità evidenziati dall'ordinanza cautelare precedente, sebbene la sentenza non espliciti puntualmente quali fossero tali vizi. Dalla struttura del provvedimento è lecito inferire che il ricorso presentava difetti che lo rendevano inproponibile dal punto di vista procedurale, indipendentemente dalla fondatezza o infondatezza delle contestazioni mosse al provvedimento amministrativo. Il TAR ha quindi dovuto vagliare se il ricorso possedesse tutti i requisiti necessari per essere sottoposto al suo giudizio di merito.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale composta dai magistrati Roberto Valenti (Presidente), Raffaella Sara Russo (Consigliere) e Marco Maria Cellini (Referendario, Estensore), ha deliberato in camera di consiglio dopo la relazione del dott. Cellini. Il collegio, vistati tutti gli atti della causa e considerati i profili di inammissibilità segnalati nell'ordinanza cautelare del 17 dicembre 2025, ha concluso che il ricorso non poteva essere ammesso al giudizio meritorio. La declaratoria di inammissibilità rappresenta una decisione di natura procedimentale, mediante la quale il giudice dichiara che il ricorso non possiede i requisiti formali e sostanziali necessari per ottenere una decisione nel merito. Tale statuizione comporta che il TAR non entra nel valutare la fondatezza delle doglianze proposte, ma si limita a verificare la correttezza procedimentale della proposizione.
La decisione
Il TAR Sicilia, sezione terza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, inibendo così ogni ulteriore trattazione della controversia sul merito. In conseguenza di tale statuizione, il ricorrente è stato condannato a corrispondere all'amministrazione resistente le spese di lite, quantificate in euro mille, oltre importo della speranza cedolare e accessori di legge come previsto dalle tariffe forensi. La sentenza è stata ordita per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le disposizioni vigenti. Il ricorrente perde così l'opportunità di ottenere una valutazione della fondatezza delle proprie contestazioni al provvedimento amministrativo.
Massima
L'inammissibilità del ricorso amministrativo consegue al difetto di requisiti procedurali essenziali, indipendentemente dalla valutazione del merito della controversia, e comporta la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell'amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Roberto Valenti, Presidente Raffaella Sara Russo, Consigliere Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento di diniego della convocazione datato 8 settembre 2025 notificato al difensore in pari data. sul ricorso numero di registro generale 2384 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12; Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Trapani; Visti gli artt. 35, comma 1 e 85, comma 9 c.p.a.; Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. sulla sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che quantifica in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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