Sentenza n. 202600757/2026
Provvedimento P-Pt/l/n/2025/100014 Del 04/07/2025 Dello Sportello Unico Per L’immigrazione Di Pistoia Recante Il Diniego Della Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Abdessamad Kalakhi, cittadino straniero, aveva ottenuto un nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesta concessa dall'amministrazione in data 15 maggio 2025. Successivamente, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha revocato il nulla osta precedentemente rilasciato, motivando tale revoca secondo modalità che il ricorrente ha ritenuto illegittime e proceduralmente irregolari. Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Toscana tale revoca del nulla osta, contestando la legittimità del provvedimento amministrativo ed evidenziando vizi sia nel procedimento che nel merito della decisione adottata.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è regolata dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che stabilisce le condizioni per il rilascio, la conversione e la revoca dei permessi di soggiorno. La conversione da permesso per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato rientra nei procedimenti amministrativi soggetti ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui l'obbligo di motivazione adeguata del provvedimento, il rispetto della procedura amministrativa, la proporzionalità della decisione e la tutela del legittimo affidamento. La revoca di un nulla osta precedentemente concesso costituisce un provvedimento ablativo che incide negativamente sulla sfera giuridica del destinatario e pertanto deve essere sottoposto a controlli rigorosi da parte della giurisdizione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, in particolare se l'amministrazione disponesse di fondamenti normativi e fattici per revocare un provvedimento di assenso precedentemente emanato. Era in gioco il diritto del ricorrente a una decisione amministrativa legittima e proceduralmente corretta, nonché il principio del legittimo affidamento, che impedisce all'amministrazione di revocare consensi o autorizzazioni precedentemente concessi senza cause gravi e valide. La questione richiedeva di verificare se la motivazione fornita dalla Pubblica Amministrazione fosse adeguata e se il procedimento di revoca avesse rispettato le garanzie procedurali dovute.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutando il ricorso nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, ha accolto le argomentazioni del ricorrente e ha ritenuto che il provvedimento di revoca fosse affetto da vizi tali da comportarne l'annullamento. Sebbene il testo della sentenza non esponga in dettaglio la motivazione, è possibile desumere che il collegio abbia riscontrato profili di illegittimità nel provvedimento amministrativo, presumibilmente relativi a carenze di motivazione adeguata, violazione del principio del legittimo affidamento, oppure mancanza di procedura amministrativa corretta nella fase di revoca. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non potesse revocare un nulla osta già concesso senza fondamenti sufficienti e legittimi, e ha pertanto accolto il ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, nella sua Sezione Seconda, ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pistoia in data 4 luglio 2025. Con l'annullamento della revoca, il nulla osta rilasciato il 15 maggio 2025 torna ad avere efficacia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, cioè ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali. La sentenza è stata resa esecutiva secondo le modalità ordinarie, vincolando l'amministrazione a ottemperarvi.
Massima
Quando un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno è stato legittimamente concesso dall'amministrazione, la sua revoca successiva richiede una motivazione adeguata e il rispetto di idonee procedure amministrative, e non può operarsi in violazione del principio del legittimo affidamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Alessandro Cacciari, Presidente Andrea Vitucci, Consigliere Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/100014 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 04.07.2025 e notificato in pari data, via PEC con cui si revoca il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 15.05.2025. sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2025, proposto da Abdessamad Kalakhi, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte esistente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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