Tar Toscana - FirenzeSEZIONE SECONDA17 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600724/2026

Provvedimento Prot. P-Po/l/q/2022/100226 Del 24/06/2025 Della Prefettura Di Prato Recante Revoca Del Nulla Osta Alla Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale In Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva ottenuto un nulla osta dalla Prefettura di Prato per la conversione di tale permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale nulla osta, rilasciato con provvedimento protocollato P-Po/l/q/2022/100226 in data 24 giugno 2025, rappresentava il presupposto indispensabile per procedere alla richiesta di conversione presso gli uffici competenti. Successivamente, la medesima Prefettura ha emanato un provvedimento di revoca del nulla osta, senza che il ricorrente fosse stato preventivamente informato o avesse avuto l'opportunità di presentare controdeduzioni e contestazioni. Il ricorrente ha impugnato tale revoca dinanzi al TAR Toscana, lamentando violazioni procedurali sostanziali e la mancanza di una adeguata motivazione dei presupposti per la revoca.

Il quadro normativo

La disciplina in materia di permessi di soggiorno e dei relativi nulla osta è contenuta nel decreto legislativo 286 del 1998, il quale definisce i presupposti, le modalità e i termini per il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno per motivi di lavoro. La conversione di un permesso di soggiorno da una categoria all'altra, come nel caso della trasformazione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, è subordinata all'acquisizione di un nulla osta da parte dell'autorità prefettizia competente, il quale costituisce un atto amministrativo che deve essere motivato e revocabile soltanto in presenza di cause rigorosamente previste dalla legge. Il principio dell'affidamento legittimo, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, impone inoltre all'amministrazione di rispettare i diritti degli amministrati che abbiano fatto affidamento su provvedimenti precedentemente rilasciati, particolarmente quando tali provvedimenti incidono su situazioni giuridiche ormai consolidate.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della revoca del nulla osta e in particolare se l'amministrazione potesse revocarlo senza seguire il procedimento amministrativo dovuto, senza fornire una motivazione adeguata e senza riconoscere al ricorrente il diritto di difesa. In secondo luogo, doveva essere valutato se sussistessero i presupposti sostanziali per la revoca di un provvedimento che, una volta rilasciato, aveva già creato nella sfera giuridica del cittadino straniero una posizione di affidamento meritevole di tutela. La fattispecie assumeva rilevanza sotto il profilo della tutela dei diritti degli stranieri e dei principi generali del procedimento amministrativo, applicabili anche alle materie relative all'immigrazione e al soggiorno degli stranieri.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che la revoca del nulla osta fosse viziata da illegittimità procedurale e sostanziale. In primo luogo, il collegio ha osservato che la revoca di un provvedimento amministrativo favorevole già rilasciato non poteva avvenire senza seguire il contraddittorio procedimentale e senza fornire una motivazione esplicita, articolata e coerente che dimostrasse l'intervenire di circostanze che giustificassero il venir meno della precedente determinazione dell'amministrazione. In secondo luogo, il TAR ha considerato che il principio dell'affidamento legittimo proteggeva il ricorrente, il quale aveva razionalmente confidato nella stabilità del provvedimento favorevole e aveva organizzato la propria situazione lavorativa sulla base di tale affidamento. Il collegio ha inoltre sottolineato che l'amministrazione aveva l'onere di dimostrare il ricorrere di circostanze obiettive e verificabili che rendessero la revoca necessaria e proporzionata, onere che non risultava assolto nel provvedimento impugnato. La carenza di motivazione adeguata costituiva inoltre violazione del diritto di accesso alla comprensione delle ragioni amministrative, diritto particolarmente significativo quando incida su situazioni relative al diritto al lavoro e alla dignità della persona.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Prato in data 24 giugno 2025. Di conseguenza, il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rimane in essere e il ricorrente potrà procedere alla richiesta di conversione presso i competenti uffici. La Prefettura è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente nel giudizio.

Massima

La revoca di un provvedimento amministrativo già rilasciato in materia di permessi di soggiorno è illegittima quando sia adottata senza il rispetto del contraddittorio procedimentale, senza una motivazione adeguata e articolata, e quando violi il principio dell'affidamento legittimo del cittadino nella stabilità della decisione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Alessandro Cacciari,	Presidente
Andrea Vitucci,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Consigliere
per l'annullamento
- del provvedimento avente ad oggetto la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Ventrella, Isabella Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Prato, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Andrea Vitucci e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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