Sentenza n. 202600340/2026
Stranieri: Provvedimento Di Rigetto Dell'istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Lavoro Stagionale A Lavoro Subordinato N. Prot. P-Ve/l/q/2023/113633 Emesso Dalla Prefettura – Sportello Unico Per L’immigrazione Di Venezia - In Data 7/08/2024
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha presentato istanza alla Prefettura di Venezia, in data antecedente al 7 agosto 2024, per convertire il suo permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato. La richiesta di conversione rispondeva all'esigenza di trasformare la sua posizione di lavoratore stagionale in quella di lavoratore stabilmente impiegato, con conseguente passaggio a una categoria ordinaria di permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Venezia ha opposto rigetto a questa istanza di conversione, emanando il provvedimento amministrativo P-Ve/l/q/2023/113633 in data 7 agosto 2024. Contestando la legittimità di tale rigetto, lo straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Tuttavia, nel corso della pendenza del giudizio amministrativo, tra agosto 2024 e febbraio 2026, la situazione fattuale relativa al ricorrente è significativamente mutata, determinando il venir meno dell'interesse concreto alla pronuncia giudiziale.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno e della loro conversione è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo 286 del 1998, che stabilisce i criteri, le procedure e le condizioni per il rilascio, la conversione e il rinnovo dei diversi titoli di soggiorno degli stranieri. I permessi di soggiorno per motivi di lavoro costituiscono una categoria ampia articolata in sottocategorie, tra cui quella del lavoro stagionale, natura temporanea, e quella del lavoro subordinato, natura ordinaria. La conversione da una categoria all'altra presuppone il verificarsi di determinate circostanze fattiche e il rispetto di specifici requisiti normativi, da valutarsi caso per caso dalle autorità competenti. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura è l'organo amministrativo competente a pronunciarsi, in primo grado, sulle richieste di conversione dei permessi di soggiorno, con facoltà di accoglimento o rigetto secondo la conformità della domanda alla normativa vigente.
La questione giuridica
La questione giuridica posta dal ricorso riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto della Prefettura di Venezia e, conseguentemente, il diritto del ricorrente a ottenere la conversione del suo permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza, presumibilmente dedotta l'illegittimità della decisione amministrativa, la carenza di motivazione adeguata, l'irragionevolezza o l'inosservanza dei presupposti normativi per il rigetto. Tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo, le circostanze soggettive del ricorrente sono mutate in modo rilevante, tale da alterare il quadro di interesse dedotto al momento della proposizione del ricorso, rendendo la controversia priva di utilità pratica dal punto di vista giuridico e processuale.
La motivazione del giudice
Il TAR Veneto, riconoscendo il mutamento della situazione di fatto durante la pendenza del giudizio, ha ritenuto che il ricorrente avesse perduto l'interesse concreto e attuale all'ottenimento della pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato. Questo potrebbe essere accaduto perché il ricorrente ha nel frattempo ottenuto la conversione del permesso mediante una nuova istanza accolta, oppure perché ha conseguito una soluzione equivalente attraverso altri meccanismi previsti dalla normativa sull'immigrazione, o ancora perché la sua situazione personale, lavorativa o di soggiorno è mutata in modo tale che una pronuncia giudiziale non avrebbe più alcun effetto restitutivo o risarcitorio. La carenza sopravvenuta di interesse rappresenta una causa autonoma di improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo, distinta tanto dall'estinzione per sopravvenuto accoglimento quanto dalla fondatezza della controversia nel merito. Il TAR ha quindi concluso che, mancando l'utilità della pronuncia richiesta, il giudizio non poteva proseguire nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in composizione collegiale presso la Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in data 6 febbraio 2026. Questa dichiarazione estingue il giudizio senza affrontare la questione della legittimità sostanziale e procedurale del provvedimento di rigetto della Prefettura. Il ricorrente non ottiene l'annullamento richiesto, ma la sentenza non costituisce soccombenza nel merito della controversia, posto che il difetto di procedibilità è anteriore al merito. Le spese di giudizio rimangono normalmente a carico del ricorrente, essendo egli titolare del ricorso dichiarato improcedibile, salvo diverse disposizioni in ordine alle responsabilità della pubblica amministrazione in caso di ritardate o ingiustificate comunicazioni della mutata situazione.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse durante il giudizio amministrativo, quale perdita della utilità della pronuncia a causa di mutamenti delle circostanze di fatto del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso a titolo autonomo, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento del 7 agosto 2024 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 47 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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