Sentenza n. 202600377/2026
Stranieri: Diniego Permesso Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) impugnando il decreto della Prefettura competente del 29 maggio 2023, notificato il 10 novembre 2023, con il quale era stato rigettato il suo istanza per il rilascio del permesso di soggiorno tramite la procedura di emersione. La procedura di emersione, disciplinata dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, consente ai cittadini stranieri che lavorano in nero di regolarizzare la propria posizione mediante l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e il versamento dei contributi dovuti. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Mirko Billone, ha contestato la decisione amministrativa della Prefettura ritenendola illegittima e lesiva dei propri diritti. La Prefettura non si è costituita in giudizio, lasciando quindi senza controdeduzioni formali le tesi sollevate dal ricorrente. La controversia si è svolta nel corso dell'udienza pubblica tenutasi il 14 gennaio 2026 dinanzi al collegio giudicante composto dal Presidente Carlo Polidori, dal Primo Referendario Andrea De Col e dal Referendario Estensore Andrea Orlandi.
Il quadro normativo
La procedura di emersione si inscrive all'interno della disciplina delle irregolarità nel lavoro nero ed è regolata principalmente dal decreto legge n. 34 del 2020 (convertito in legge), che ha introdotto meccanismi per permettere la regolarizzazione di rapporti di lavoro non dichiarati. La norma richiede che il datore di lavoro versi i contributi previdenziali arretrati e le sanzioni amministrative previste, mentre il lavoratore deve essere in possesso di specifici requisiti di legalità e di regolarità. La valutazione della sussistenza di tali requisiti rientra nel potere discrezionale della Prefettura, che funge da Sportello Unico per l'Immigrazione, operando secondo i principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza. Il procedimento amministrativo di emersione si colloca nel quadro più ampio della disciplina dei permessi di soggiorno prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che stabilisce le condizioni per il rilascio di titoli di soggiorno a cittadini stranieri. La giurisdizione del giudice amministrativo è contemplata dall'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successivamente dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso consiste nel verificare se la Prefettura abbia correttamente valutato la sussistenza dei presupposti legali per il rilascio del permesso di soggiorno tramite procedura di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020, ovvero se la decisione di rigetto sia stata arbitraria, infondata sul piano fattuale oppure viziata da illegittimità procedimentale. Il ricorrente ha presumibilmente sostenuto che possedesse tutti i requisiti richiesti dalla legge e che la Prefettura avesse errato nella loro valutazione, oppure che avesse commesso un eccesso di potere nel rifiutare il permesso. In gioco erano sia l'interesse soggettivo del ricorrente al riconoscimento del titolo di soggiorno, sia gli interessi pubblici alla corretta applicazione della disciplina sull'immigrazione e alla lotta contro il lavoro nero. La questione richiedeva al giudice di verificare se l'esercizio del potere amministrativo fosse stato conforme ai dettami della legge e ai principi del diritto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi su ricorso, ha ritenuto che le contestazioni sollevate dal ricorrente non trovassero fondamento nel diritto e nella fattispecie concreta. Sebbene il testo della sentenza non articoli estesamente gli argomenti della motivazione (come talvolta accade nelle sentenze di ottemperanza o quando la pronuncia sintetizza la valutazione), il collegio ha evidentemente verificato se la Prefettura avesse correttamente aplicato i criteri normativi stabiliti dalla legge nella valutazione dei requisiti necessari per l'emersione. Il giudice amministrativo ha pertanto confermato la legittimità del decreto prefettizio, ritenendo che la Prefettura avesse agito secondo i poteri conferitele dalle norme sul permesso di soggiorno e sulla procedura di emersione. La conclusione raggiunta è stata che non sussistessero elementi di illegittimità, arbitrarietà o eccesso di potere nel provvedimento amministrativo impugnato, e che quindi il rigetto dell'istanza fosse stato conforme ai principi di corretta amministrazione. Il TAR ha inoltre applicato il principio di protezione dei dati personali, disponendo l'oscuramento delle generalità del ricorrente onde preservare la dignità e i diritti della persona interessata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza definitiva, ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero. La decisione non ha comportato condanna alle spese di lite per nessuna delle parti, conformemente al regime di "nulla spese" che caratterizza molti ricorsi amministrativi quando la controversia sia di interesse generale o quando il giudice ritenga equo non gravare ulteriormente le parti dei costi processuali. Il collegio ha inoltre ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, consolidando il provvedimento della Prefettura. È stato inoltre disposto l'oscuramento di tutti i dati idonei ad identificare il ricorrente, applicando così le disposizioni sulla protezione dei dati personali secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e il Regolamento UE n. 679 del 2016.
Massima
La Prefettura, nello svolgimento della funzione di Sportello Unico per l'Immigrazione, agisce legittimamente quando rifiuta il rilascio del permesso di soggiorno tramite procedura di emersione qualora, secondo la corretta applicazione dei criteri normativi, il richiedente risulti sprovvisto dei presupposti richiesti dalla legge, e tale valutazione non risulti affetta da vizi di illegittimità, arbitrarietà o eccesso di potere sindacabili dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Andrea Orlandi, Referendario, Estensore per l’annullamento del decreto in data 29 maggio 2023 della Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione, notificato in data 10 novembre 2023, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno a favore del ricorrente tramite procedura di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020. sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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