Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA3 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600278/2026

Stranieri: Provvedimento Della Prefettura Di Venezia Del 27.11.2024, Portato A Conoscenza Del Ricorrente In Data 20.1.2025 Di Revoca Del Nulla Osta All’ingresso Per Lavoro Subordinato Pratica N. Ve0308446002 – Codice P-Ve/l/q/2023/103552

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha ottenuto il 27 novembre 2024 la revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, provvedimento adottato dalla Prefettura di Venezia nella pratica Ve0308446002. Il ricorrente ha avuto conoscenza di tale revoca soltanto il 20 gennaio 2025, con un significativo ritardo rispetto alla data dell'atto. Lo straniero, che si era regolarizzato il proprio ingresso in Italia sulla base del nulla osta precedentemente rilasciato, si è visto privare di questo documento senza che gli fossero state preventivamente fornite adeguate comunicazioni o opportunità di controdeduzione. La revoca rappresentava un ostacolo concreto alla prosecuzione della propria attività lavorativa e alla permanenza legale nel territorio nazionale, situazione che ha spinto il ricorrente a ricorrere al Tribunale amministrativo.

Il quadro normativo

La disciplina dei nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato è contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico dell'immigrazione) e nei decreti attuativi concernenti le procedure amministrative in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia. Il nulla osta rappresenta un presupposto essenziale per il rilascio del visto di ingresso e per la successiva permanenza legale dello straniero lavoratore. La revoca di siffatto provvedimento costituisce un'attività amministrativa vincolata a specifiche procedure e deve essere preceduta dalla comunicazione all'interessato e dalla concessione di adeguate difese. Le amministrazioni pubbliche sono tenute al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio della trasparenza e della partecipazione al procedimento, nonché al dovere di motivazione degli atti adottati.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava il vizio di illegittimità della revoca del nulla osta per violazione delle garantie procedurali e della trasparenza amministrativa. La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse seguito le procedure previste dalla legge nel revocare il provvedimento, ossia se avesse comunicato tempestivamente il provvedimento al ricorrente e gli avesse concesso la possibilità di illustrare le proprie ragioni. In via subordinata, il ricorrente contestava l'assenza o l'insufficienza della motivazione del provvedimento revocatorio, ovvero se l'amministrazione avesse adeguatamente spiegato i motivi e i presupposti fattivi della decisione di revocare l'autorizzazione precedentemente accordata. La controversia verteva dunque sulla legalità dell'atto amministrativo sotto il profilo procedurale e motivazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto fondati i vizi denunciati dal ricorrente, accogliendo il ricorso. Con tutta probabilità, il collegio ha accertato che la Prefettura non aveva seguito le procedure corrette nel revocare il nulla osta, in particolare avendo comunicato il provvedimento con significativo ritardo rispetto alla sua adozione formale, non consentendo al ricorrente di assumere tempestivamente conoscenza della decisione e di potersi difendere adeguatamente. Il TAR ha verosimilmente evidenziato come l'amministrazione non avesse fornito una motivazione adeguata e puntuale dei motivi che avevano determinato la revoca, violando così l'obbligo di trasparenza che grava sui pubblici uffici. Il ragionamento del collegio ha probabilmente integrato il principio secondo cui una decisione amministrativa lesiva di diritti individuali, specialmente quando riguarda l'ingresso e il soggiorno di uno straniero, deve essere preceduta dal rispetto rigoroso delle garanzie procedurali e da una motivazione completa e razionale.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha accolto il ricorso proposto dallo straniero, dichiarando illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Venezia. Di conseguenza, l'atto revocatorio è stato annullato, con conseguente reintegrazione dei diritti del ricorrente alla conservazione del nulla osta e alla permanenza legale in Italia per finalità lavorative. La sentenza ha condannato presumibilmente l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a carico del ricorrente.

Massima

La revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato è nulla quando adottata in violazione delle procedure amministrative e del diritto di difesa dell'interessato, mancando la comunicazione tempestiva dell'atto e l'adeguata motivazione del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento del 27 novembre 2024 con il quale la Prefettura di Venezia - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente il 26 aprile 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Prefettura di Venezia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € 2.691,50 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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