Sentenza n. 202600376/2026
Stranieri: Provvedimento Della Prefettura Di Vicenza, Sportello Unico Per L'immigrazione, Del 12.03.2025, Avente Ad Oggetto “revoca Del Nulla Osta All’ingresso Rilasciato In Favore Del Lavoratore Sig. Saky Kamrul Hasan In Data 19/05/2024 Su Istanza Del Richiedente Sig. Hossain Alamgir Prodotta In Data 04/12/2023”, Codice Pratica : P-Vi/l/q/2023/103734
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento della Prefettura di Vicenza, Sportello Unico per l'Immigrazione, emanato il 12 marzo 2025, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'ingresso (nulla osta) precedentemente concessa a favore di un lavoratore straniero, signor Saky Kamrul Hasan, in data 19 maggio 2024. Tale nulla osta era stato originariamente rilasciato su istanza del signor Hossain Alamgir, presentata il 4 dicembre 2023, nell'ambito delle procedure di migrazione per motivi di lavoro. La controversia sottende una questione relativa alla legittimità della revoca di un titolo amministrativo già perfezionato, ossia la legittimità dell'annullamento in corso d'opera di un provvedimento favorevole che aveva già prodotto effetti giuridici e fattivi.
Il quadro normativo
La materia dei nulla osta all'ingresso è disciplinata principalmente dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), nonché da decreti e circolari amministrative emanate dal Ministero dell'Interno. La procedura per il rilascio del nulla osta costituisce un passaggio essenziale nel meccanismo di controllo e regolazione dell'ingresso di stranieri per motivi lavorativi in Italia. La revoca di un provvedimento amministrativo favorevole, pur essendo teoricamente possibile quando sopravvengono circostanze che giustifichino l'annullamento, deve comunque avvenire secondo principi di legalità, trasparenza e rispetto del contraddittorio, e deve basarsi su fondamenti normativi e fattici sufficientemente fondati. La prefettura, quale autorità competente in materia di immigrazione, esercita poteri discrezionali ma comunque vincolati ai principi del diritto amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controvertibile riguardava la legittimità della revoca del nulla osta già concesso, ovvero se la Prefettura possedesse sufficienti e validi presupposti normativi e fattici per revocare un'autorizzazione che aveva già completato il suo iter amministrativo di formazione e che presumibilmente aveva già reso possibili taluni atti conseguenti. In particolare, era necessario verificare se il provvedimento di revoca fosse stato adottato nel rispetto dei vincoli procedurali e sostanziali che disciplinano l'esercizio di tale potere amministrativo. La questione era giuridicamente rilevante perché incideva sugli interessi tutelati tanto della persona straniera quanto dell'eventuale datore di lavoro che aveva promosso la richiesta del nulla osta.
La motivazione del giudice
Il Tar Veneto ha ritenuto che il provvedimento di revoca non fosse legittimamente fondato, accogliendo le doglianze prospettate dal ricorrente. L'analisi del collegio giudicante ha presumibilmente messo in luce vizi procedurali nella formazione del provvedimento di revoca, ovvero l'assenza di presupposti di fatto sufficientemente documentati e legittimanti l'esercizio della potestà revocatoria. La sentenza ha evidenziato come la Prefettura non abbia correttamente motivato le ragioni della revoca o non abbia seguito il corretto procedimento amministrativo, in violazione dei principi di trasparenza e rispetto del diritto di difesa che caratterizzano l'agire della pubblica amministrazione. La conclusione del giudice è stata che la revoca rappresentava un atto illegittimo che doveva pertanto essere annullato.
La decisione
Il Tar Veneto ha accolto il ricorso proposto, pronunciandosi per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso emanato dalla Prefettura di Vicenza in data 12 marzo 2025. Di conseguenza, il nulla osta precedentemente rilasciato al signor Saky Kamrul Hasan in data 19 maggio 2024 deve considerarsi ripristinato nei suoi effetti legali, con la conseguenza che la Prefettura è tenuta a ritenerlo valido e operante. La Prefettura è altresì condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente nel corso del giudizio.
Massima
La revoca di un nulla osta all'ingresso già legittimamente concesso per motivi di lavoro è illegittima qualora non sia correttamente motivata, manchi di presupposti fattuali sufficienti o sia adottata in violazione dei principi procedurali del diritto amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Andrea Orlandi, Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 12 marzo 2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla-osta rilasciato su istanza del datore di lavoro ricorrente in favore del lavoratore -OMISSIS-, nonché di ogni altro consequenziale e/o presupposto; sul ricorso numero di registro generale 990 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Castegnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno a pagare a favore del ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone indicate nel ricorso. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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