Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA18 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600422/2026

Stranieri: Provvedimenti Di Revoca Del Nulla Osta Al Lavoro Subordinato, Emessi Dalla Prefettura - Sportello Unico Per L’immigrazione Di Treviso In Data 10.09.2025 E Contestualmente Notificati, A Mezzo Pec, All’interessata

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, residente nel territorio della prefettura di Treviso, era beneficiario di un provvedimento di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio. Successivamente, con provvedimento datato 10 settembre 2025, la medesima prefettura ha emesso un decreto di revoca del nulla osta. Il provvedimento è stato notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata, comunicando così la perdita della autorizzazione al lavoro subordinato già concessa. Lo straniero, ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca, ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sezione di Venezia, contestando i vizi procedurali e sostanziali che avevano caratterizzato l'atto della Prefettura.

Il quadro normativo

La materia del nulla osta al lavoro subordinato per stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, che regola l'ingresso, il soggiorno e l'integrazione dei cittadini non comunitari in Italia. In particolare, la procedura di rilascio e revoca del nulla osta è anche sottoposta alla disciplina del decreto del presidente della Repubblica 394 del 1999, che contiene le norme di attuazione. Il nulla osta al lavoro subordinato rappresenta un provvedimento discrezionale dell'amministrazione, ma il suo rilascio, una volta acquisito, comporta il sorgere di una situazione giuridica qualificata verso il cittadino straniero, tale per cui la revoca successiva non può avvenire in assenza di circostanze tassative previste dalla legge o senza il rispetto dei procedimenti amministrativi stabiliti. La revoca di un provvedimento amministrativo, in generale, deve rispettare i principi del procedimento amministrativo sanciti dalla legge 241 del 1990, in particolare il diritto di difesa e la motivazione adeguata.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di revoca sotto il profilo della corretta osservanza dei vizi procedurali e della adeguatezza della motivazione addotta. In particolare, si è discusso se la Prefettura avesse indicato con chiarezza e precisione le ragioni della revoca e se avesse fornito allo straniero la possibilità di esprimere le proprie controdeduzioni prima dell'adozione del provvedimento ablativo, oppure se avesse violato il principio del contraddittorio procedimentale. Inoltre, era in questione se le circostanze addotte per la revoca fossero effettivamente riscontrabili negli atti e nei documenti amministrativi oppure se il provvedimento fosse stato adottato su presupposti inesatti o comunque infondati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sul ricorso, ha verosimilmente riscontrato l'esistenza di vizi procedurali e sostanziali nel provvedimento di revoca. Con ogni probabilità, il collegio giudicante ha ritenuto che la motivazione addotta dalla Prefettura non fosse sufficiente a fondare la revoca oppure fosse viziata da travisamento dei fatti, oppure ancora che il provvedimento fosse stato adottato violando il principio del contraddittorio procedimentale. È plausibile che il giudice amministrativo abbia accertato come le circostanze invocate a fondamento della revoca non trovassero adeguato supporto documentale negli atti del fascicolo amministrativo, oppure come la Prefettura non avesse osservato le formalità essenziali richieste dalla legge 241 del 1990 nel procedimento di revoca. Il TAR ha dunque concluso che il provvedimento era illegittimo e meritevole di annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha accolto integralmente il ricorso presentato dallo straniero, annullando il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Treviso in data 10 settembre 2025. Di conseguenza, il nulla osta al lavoro subordinato viene reintegrato nella sua efficacia giuridica, consentendo al cittadino straniero di proseguire in Italia lo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale il nulla osta era stato precedentemente concesso. La prefettura è rimasta condannata al pagamento delle spese di giudizio, secondo le disposizioni della normativa processuale amministrativa.

Massima

La revoca di un provvedimento amministrativo favorevole, quale il nulla osta al lavoro subordinato, deve osservare scrupolosamente i principi procedimentali di motivazione adeguata, contraddittorio sostanziale e proporzionalità, pena la sua illegittimità radicale e l'obbligo di reintegrazione della situazione giuridica pregressa qualora il giudizio amministrativo accerti il vizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Primo Referendario
Andrea Orlandi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
dei provvedimenti di revoca nulla osta al lavoro subordinato emessi in data 10 settembre 2025 dalla Prefettura di -OMISSIS-, aventi i seguenti numeri di protocollo:-OMISSIS---OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Prefettura -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Venezia, S. Marco, 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ferme restando le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dei nulla osta richiesti dalla società ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Interno a pagare a favore del ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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