Sentenza n. 202600523/2026
Stranieri: Provvedimenti Prot. Numero P-Bl/l/q/2023/100874, P-Bl/l/q/2023/100875, P-Bl/l/q/2023/100875 Del 6.5.2024 Notificati In Data 20.5.2024 Ad Oggetto Revoca Dei Nulla Osta All’ingresso Previamente Richiesti Dal Ricorrente E Rilasciati Dalla Prefettura Di Belluno - Sportello Unico Per L’immigrazione A Favore Dei Lavoratori Sig.ri Benkhaleq Marwan, Lebrhadi Rachid E Jabbari Azeddine.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un datore di lavoro italiano aveva ottenuto dalla Prefettura di Belluno, in data 6 maggio 2024, il rilascio di tre nulla osta all'ingresso per lavoratori stranieri: Benkhaleq Marwan, Lebrhadi Rachid e Jabbari Azeddine, provvedimenti protocollati rispettivamente come P-Bl/l/q/2023/100874, P-Bl/l/q/2023/100875 e P-Bl/l/q/2023/100875. Tuttavia, la medesima amministrazione ha successivamente adottato provvedimenti di revoca di tali nulla osta, revoca notificata al ricorrente in data 20 maggio 2024. Dinanzi a questa decisione della Prefettura, il datore di lavoro ha impugnato il provvedimento di revoca presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, facendo valere la illegittimità della revoca e chiedendone l'annullamento. La controversia si inserisce nel contesto della regolamentazione dell'ingresso di lavoratori stranieri in Italia e della possibilità per le pubbliche amministrazioni di revocare i nulla osta preventivamente concessi.
Il quadro normativo
La materia dell'ingresso e del soggiorno di cittadini stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che regola il sistema dei nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro, attribuendo un ruolo centrale alla Prefettura dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Secondo la normativa vigente, il nulla osta rappresenta un presupposto essenziale per l'ingresso dello straniero lavoratore, ma la sua revoca è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni di legge e deve comunque conformarsi ai principi fondamentali del diritto amministrativo, in particolare al principio del giusto procedimento e alla tutela dell'affidamento legittimo. La revoca di un provvedimento amministrativo favorevole non può avvenire in modo arbitrario o senza adeguata motivazione, poiché desta ragionevole affidamento nel destinatario che il provvedimento resti stabile salvo cause legittimamente riconoscibili.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia risiede nella legittimità della revoca dei nulla osta all'ingresso disposta dalla Prefettura di Belluno: la revoca era giustificata da cause normative e fattuali che consentissero questa modifica di un provvedimento già rilasciato, oppure essa rappresentava un esercizio illegittimo del potere amministrativo? In particolare, doveva verificarsi se l'amministrazione aveva fornito una motivazione adeguata e concreta circa le ragioni della revoca, se erano venuti meno i presupposti originari della concessione o se era intervenuta una nuova circostanza fattuale o normativa che imponesse necessariamente il ritiro del nulla osta. La questione toccava inoltre il fondamentale principio dell'affidamento legittimo dell'imprenditore che aveva programmato l'ingresso di lavoratori stranieri sulla base di un provvedimento amministrativo regolarmente ottenuto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi sulla controversia, ha ritenuto che il provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Belluno mancasse dei requisiti di legittimità richiesti dall'ordinamento giuridico. Coerentemente con la giurisprudenza consolidata in materia, il collegio ha affermato che la revoca di un provvedimento amministrativo favorevole, quale è il nulla osta all'ingresso, non può avvenire sulla base di considerazioni generiche o di una motivazione insufficiente: l'amministrazione deve documentare in modo preciso e verificabile il venir meno dei presupposti che avevano determinato il rilascio del provvedimento originario. Il giudice amministrativo ha inoltre considerato gli elementi di affidamento legittimo che circondano un provvedimento di nulla osta già notificato, elemento che impone un rigore ancora maggiore nella successiva revoca. Valutati tutti gli elementi della fattispecie, il TAR ha concluso che la revoca non trovava adeguato fondamento negli strumenti legali a disposizione dell'amministrazione e che pertanto il ricorso meritava di essere accolto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione Terza, ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti di revoca dei tre nulla osta all'ingresso emanati dalla Prefettura di Belluno nei confronti dei lavoratori stranieri Benkhaleq Marwan, Lebrhadi Rachid e Jabbari Azeddine. Di conseguenza, i tre nulla osta ritornano in vigore e il datore di lavoro recupera la possibilità di procedere all'ingresso dei tre lavoratori stranieri secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Prefettura è tenuta a conformarsi a questa decisione giurisdizionale e a non opporre ulteriori ostacoli ai tre lavoratori sulla base della revoca annullata.
Massima
La revoca di un nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro richiede una motivazione concreta e documentata del venir meno dei presupposti originari, e la mancanza di tale motivazione adeguata legittima l'annullamento del provvedimento revocatorio da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Carlo Polidori, Presidente Andrea De Col, Primo Referendario Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore per l’annullamento dei provvedimenti dell’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, tutti emessi il 6 maggio 2024 e notificati il 20 maggio 2024, con i quali è stata disposta la revoca dei nulla osta richiesti dal ricorrente e rilasciati in favore dei cittadini extracomunitari -OMISSIS-, nonché degli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi i provvedimenti di rigetto dei visti di ingresso. sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS- s.r.l.s., rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Targa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 e nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe descritti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio del giorno 4 giugno 2025 e 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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