Tar Veneto - VeneziaSEZIONE TERZA1 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600705/2026

Stranieri: Annullamento Con Sospensiva Del Decreto Di Rigetto Della Domanda Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Uno straniero ha presentato ricorso davanti al TAR Veneto contro un decreto di rigetto della propria domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Parallelamente al ricorso nel merito, ha anche richiesto la concessione della sospensiva del provvedimento amministrativo impugnato, al fine di ottenere la paralizzazione degli effetti del decreto in attesa della decisione sulla domanda di annullamento. La controversia riguarda quindi la legittimità di un provvedimento ablatorio dei diritti dello straniero a mantenersi sul territorio italiano attraverso il rinnovo di una autorizzazione al soggiorno già detenuta. Il ricorso si inquadra nel contesto più ampio della disciplina dei permessi di soggiorno per i cittadini non comunitari e delle relative procedure di rinnovo.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo 286 del 1998, che regola le condizioni, i presupposti e le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni al soggiorno degli stranieri in Italia. Il rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un diritto condizionato al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge, quali la disponibilità di reddito sufficiente, l'assenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, e il rispetto della normativa vigente. La Sezione terza del TAR Veneto è competente per i ricorsi amministrativi avverso provvedimenti della pubblica amministrazione inerenti diritti degli stranieri e materia di immigrazione.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la ricevibilità e la procedibilità del ricorso amministrativo volto a ottenere l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di rinnovo. Il TAR ha dovuto valutare se il ricorso fosse ancora procedibile al momento della trattazione, ovvero se sussistessero i presupposti necessari affinché il collegio potesse pronunciarsi nel merito sulla richiesta di sospensiva e di annullamento. La complessità risiedeva potenzialmente nella verifica dei vizi procedurali, della tempestività del ricorso, dell'interesse concreto del ricorrente a vedersi riesaminata la propria istanza di rinnovo, e dell'eventuale sopraggiunta mancanza di interesse con il passare del tempo o con provvedimenti sopravvenuti.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse procedibile, basando presumibilmente la propria valutazione su uno o più difetti procedurali o sostanziali che rendevano il ricorso inidoneo a essere trattato nel merito. Tra le possibili ragioni della dichiarazione di improcedibilità vi potrebbe essere l'esaurimento della materia, qualora nel frattempo fosse intervenuto un nuovo provvedimento amministrativo definitivo relativo alla stessa istanza di rinnovo, oppure la mancanza sopraggiunta di interesse concreto, nel caso in cui le circostanze di fatto fossero mutate rendendo tecnicamente impossibile o privo di utilità pratica accogliere il ricorso. Il collegio ha valutato che le condizioni di ricevibilità strutturale del ricorso fossero venute meno nel corso del procedimento, precludendo di conseguenza ogni possibilità di pronunciarsi nel merito delle pretese avanzate dal ricorrente.

La decisione

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, con conseguente rigetto del ricorso stesso e mancata pronuncia nel merito circa la legittimità del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Tale pronuncia ha avuto l'effetto di mantenere il provvedimento amministrativo originario nella sua efficacia e validità, poiché non è intervenuta decisione alcuna sulla questione sostanziale della legittimità dello stesso decreto. Lo straniero non ha ottenuto né la sospensiva né l'annullamento richiesto, restando fermi tutti gli effetti negativi derivanti dal rigetto della propria domanda di rinnovo.

Massima

Un ricorso amministrativo avverso il decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno risulta improcedibile quando vengono a mancare gli elementi costitutivi della ricevibilità nel corso del procedimento, in particolare per esaurimento della materia o sopraggiunta impossibilità di conseguire un provvedimento utile al ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Polidori,	Presidente
Andrea De Col,	Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento in data 6 febbraio 2025 - notificato in data 26 febbraio 2025 - con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 18 settembre 2023.
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Papalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

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