La questione dell'affidamento dei figli è spesso il nucleo più conflittuale di tutta la separazione giudiziale. Il diritto italiano, dopo la riforma introdotta dalla L. 54/2006 sull'affido condiviso e i successivi aggiornamenti del D.Lgs. 154/2013 e della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), ha stabilito come regola generale l'affidamento condiviso: entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni più importanti sulla vita del figlio (salute, istruzione, scelte di vita rilevanti). L'affidamento esclusivo rimane possibile, ma deve essere motivato da ragioni specifiche legate all'interesse del minore.
È fondamentale distinguere tra affidamento e collocamento: l'affidamento riguarda chi esercita la responsabilità genitoriale (di regola entrambi i genitori, congiuntamente); il collocamento indica invece con quale genitore il figlio risiede prevalentemente. In quasi tutti i procedimenti con affidamento condiviso, il figlio ha una residenza prevalente presso uno dei genitori (il genitore collocatario) e trascorre periodi significativi con l'altro genitore secondo il calendario di frequentazione stabilito dal giudice.
Tipologie di affidamento previste dal diritto italiano:
Affidamento condiviso (regola generale) — entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale congiuntamente. Le decisioni ordinarie sono prese dal genitore con cui il figlio si trova; le decisioni straordinarie (scuola, operazioni chirurgiche, cambi di residenza significativi, pratiche religiose) richiedono il consenso di entrambi. Il figlio ha una residenza prevalente ma frequenta regolarmente l'altro genitore.
Affidamento esclusivo a un genitore — concesso quando l'altro genitore risulta inidoneo (dipendenze, violenza, grave instabilità psicologica, condanne penali per reati gravi) o assente. Il genitore esclusivo prende tutte le decisioni ordinarie e la maggior parte di quelle straordinarie. L'altro genitore mantiene il diritto di visita, salvo limitazioni.
Affidamento condiviso con collocamento prevalente — la soluzione più comune: entrambi i genitori hanno l'affido, ma il figlio vive principalmente con uno di essi. Il calendario di frequentazione con l'altro genitore viene stabilito dal giudice (es. week-end alternati, metà delle vacanze, uno o due pomeriggi a settimana).
Affidamento condiviso paritetico — il figlio trascorre tempi eguali (o quasi) con entrambi i genitori. Richiede genitori geograficamente vicini, alta collaborazione e figli con sufficiente maturità per gestire due residenze. Con la Riforma Cartabia il giudice è chiamato a valutare questa soluzione quando le condizioni lo permettono.
Il calendario di frequentazione — cioè quando e quanto il figlio trascorre con ciascun genitore — è uno degli elementi più dibattuti e personalizzabili del procedimento. I tribunali hanno sviluppato dei modelli standard (es. week-end alternati + metà vacanze estive + alternanza nelle festività), ma il giudice può adattarli alle esigenze specifiche dei figli, alla loro età, alle attività extrascolastiche, e alla distanza geografica tra le abitazioni dei genitori. Con l'aumentare dell'età dei figli, il giudice tiene conto anche delle loro preferenze, che a partire dai 12 anni devono essere formalmente ascoltate.
L'audizione del figlio minore è un diritto garantito dall'art. 315-bis c.c. e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata con L. 176/1991): il Tribunale sente il figlio che abbia compiuto 12 anni o che, pur più giovane, abbia sufficiente capacità di discernimento. L'audizione si svolge in modo protetto, generalmente in una stanza attrezzata, spesso con l'ausilio di uno psicologo o del CTU incaricato. Le dichiarazioni del figlio sono importanti ma non vincolanti: il giudice le valuta nel contesto più ampio dell'interesse superiore del minore.
Un aspetto pratico spesso sottovalutato riguarda le decisioni straordinarie in regime di affidamento condiviso: cambio di scuola, interventi chirurgici programmati, cambi di residenza in altra città o all'estero, iscrizione a corsi di studio all'estero, scelta della religione da praticare. Queste decisioni richiedono il consenso di entrambi i genitori, e in caso di disaccordo occorre ricorrere nuovamente al giudice, che decide nell'interesse del minore. Il disaccordo sistematico su decisioni di questo tipo è causa frequente di ulteriori procedimenti giudiziari anche dopo la sentenza di separazione.
In tema di cambio di residenza del genitore collocatario, la giurisprudenza più recente (Cass. Civ. n. 9764/2019; Cass. Civ. n. 1070/2021) ha chiarito che il genitore collocatario non può trasferire la propria residenza — portando con sé il figlio — in modo tale da pregiudicare la frequentazione regolare del figlio con l'altro genitore, senza l'accordo di quest'ultimo o l'autorizzazione del giudice. Il giudice valuta l'interesse del figlio: se il trasferimento è motivato da ragioni lavorative legittime e non altera significativamente la qualità della relazione con l'altro genitore, può essere autorizzato; se invece costituisce un tentativo di isolare il figlio dall'altro genitore, viene negato.
Il mantenimento diretto vs indiretto è un'ulteriore questione pratica: nell'affidamento condiviso paritetico, i genitori possono concordare (o il giudice può disporre) che ciascuno faccia fronte direttamente alle spese del figlio durante il tempo in cui è con lui, eliminando il trasferimento monetario mensile. Questa soluzione funziona quando i redditi dei genitori sono simili; quando c'è uno squilibrio significativo, rimane necessario un assegno periodico a carico del genitore con reddito maggiore.