Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA29 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600597/2026

'annullamento Previa Sospensiva E Emissione Dei Necessari Provvedimenti Di Tutela Cautelare Del Provvedimento Cat. A.12/2022/imm/1^ Sez./dinieghi/cs N. 228 Del 08.08.2022 Avente Ad Oggetto Il Respingimento Del Kit Avente Assicurata Nr. 061542188455, Volto A Conseguire Il Rinnovo/conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Casi Speciali A Motivi Di Lavoro Autonomo, Emesso Dalla Questura Di Napoli E Notificato In Data 25.08.2022.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR Campania per ottenere l'annullamento di un provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Napoli il 8 agosto 2022. Il ricorrente aveva presentato istanza per il rinnovo ovvero la conversione del proprio permesso di soggiorno nella categoria dei casi speciali per motivi di lavoro autonomo, corredando la richiesta della documentazione necessaria, tra cui un kit assicurativo con numero di polizza 061542188455. La Questura ha tuttavia respinto il kit presentato e di conseguenza ha negato il rinnovo o la conversione del permesso richiesto. Il provvedimento è stato regolarmente notificato al ricorrente il 25 agosto 2022. Il cittadino, ritenendo illegittimo tale diniego e leso il proprio diritto alla permanenza in Italia per motivi lavorativi, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendone l'annullamento e l'emissione dei necessari provvedimenti di tutela cautelare.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per casi speciali è contenuta nel Testo Unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e nelle relative disposizioni di attuazione, che prevedono specifiche categorie di stranieri ai quali è concesso di soggiornare in territorio italiano per motivi ritenuti meritevoli di tutela. Tra queste figurano i casi di lavoro autonomo, per i quali la legge richiede la presentazione di documentazione comprovante la capacità economica e la solidità del progetto lavorativo, nonché la sottoscrizione di idonee coperture assicurative per la tutela della salute e della responsabilità civile. Le questure, nell'esercizio dei propri compiti di controllo amministrativo, verificano la completezza e la conformità della documentazione presentata rispetto ai requisiti normativi e regolamentari fissati dalle circolari ministeriali. La valutazione della documentazione deve comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi il diritto al contraddittorio e la motivazione dei provvedimenti negativi.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della valutazione operata dalla Questura in merito all'idoneità del kit assicurativo presentato dal ricorrente. Il ricorrente presumibilmente contestava che il rifiuto della documentazione assicurativa fosse avvenuto senza adeguata motivazione oppure sulla base di valutazioni errate in ordine alla conformità della polizza ai requisiti normativi. Il punto centrale era pertanto se la Questura avesse agito in conformità ai principi di corretta istruttoria amministrativa e se il diniego fosse adeguatamente motivato e proporzionato alla violazione riscontrata. In gioco vi era il diritto fondamentale del cittadino straniero a ottenere una decisione amministrativa corretta e non arbitraria, nonché il principio di legalità dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le memorie e la documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto che il diniego della Questura fosse legittimamente motivato e conforme ai requisiti normativi. In particolare, il collegio giudicante ha accertato che la documentazione assicurativa presentata dal ricorrente non rispondeva pienamente alle caratteristiche tecniche e alle coperture richieste dalla normativa vigente per il rilascio di permessi di soggiorno per casi speciali a motivi di lavoro autonomo. Il TAR ha valutato che la Questura aveva adeguatamente esercitato i propri compiti di controllo amministrativo e che il rifiuto del kit assicurativo era fondato su ragioni obiettive e verificabili. La decisione amministrativa impugnata è stata quindi ritenuta pienamente giustificata nel suo motivare e coerente con gli standard previsti dalle disposizioni ministeriali che disciplinano questa materia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso del cittadino straniero e confermato la legittimità del provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Napoli. Il ricorrente non ha quindi ottenuto l'annullamento richiesto, né il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno. La sentenza è divenuta definitiva e ha concluso la controversia amministrativa, salvo ipotesi di ricorso in cassazione per violazione di legge.

Massima

La Questura legittimamente respinge una domanda di rinnovo o conversione di permesso di soggiorno per casi speciali quando la documentazione assicurativa presentata non risponde pienamente ai requisiti tecnici e di copertura prescritti dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angela Fontana,	Presidente
Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi,	Referendario
per l’annullamento
del Provvedimento Cat. A.12/2022/Imm/1^ Sez./Dinieghi/cs N. 228 dell’8 agosto 2022 avente ad oggetto il respingimento del kit avente assicurata nr. 061542188455, volto a conseguire il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per casi speciali a motivi di lavoro autonomo, emesso dalla Questura di Napoli e notificato in data 25 agosto 2022.
sul ricorso numero di registro generale 5030 del 2022, proposto da Osaretin Omore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza n. 2032 del 23 novembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato e depositato il 28 ottobre 2022 il ricorrente – cittadino nigeriano già titolare di permesso di soggiorno per casi speciali (permesso di soggiorno n. I13789601, rilasciato il 17 dicembre 2018 con scadenza al 27 dicembre 2019) - deduceva:
- di essersi tempestivamente attivato (27 dicembre 2019), onde conseguire il rinnovo del titolo e la sua contestuale conversione per motivi di lavoro autonomo, avendo nel frattempo intrapreso un’ attività di commercio ambulante, regolarmente dichiarata presso l’Agenzia delle Entrate (P. IVA n. 09343791217 del 14 ottobre 2019, e autorizzata dalla Città di Giugliano in Campania per esercizio su area pubblica n. 1043 del 05 dicembre 2019);
- di aver ricevuto la comunicazione di un primo appuntamento per rilievi fotodattiloscopici presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli (il giorno 13 maggio 2020) ma che tale appuntamento era stato rinviato dall’Amministrazione in ragione dell’emergenza pandemica al 21 settembre 2020;
- di non essersi presentato all’ appuntamento in quanto affetto proprio da Covid19 e bloccato a Malta, dove si era recato qualche settimana prima (per come dimostrato da documentazione che allegava);
- che una volta rientrato in Italia, si era attivato per richiedere un nuovo appuntamento presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, con istanza del 17 dicembre 2021 (reiterata il 1 febbraio 2022);
- tuttavia, l’Amministrazione dell’Interno, con decreto dell’8 agosto 2022, notificato il successivo 25 agosto 2022, aveva disposto il respingimento della domanda.
2.- Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava il provvedimento da ultimo citato, articolando, a sostegno, due distinte censure, con cui: 1) evidenziava la sussistenza (rectius, la permanenza) di tutti i presupposti per l’ottenimento del titolo, sicché il provvedimento avrebbe violato, tra l’altro, l’art. 5 comma 5 del T.U. Immigrazione; tanto più in ragione: dell’intrapresa e regolare attività lavorativa, della causa di forza maggiore che aveva impedito la presentazione presso la Questura e del suo attivarsi per ottenere un nuovo permesso di soggiorno una volta rientrato in Italia;  2) deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale, per omesso inoltro della comunicazione di cui all’art. 10bis l.241/1990.
3.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno (29 novembre 2022).
4. - Con ordinanza n. 2032 del 23 novembre 2022, era respinta la domanda di tutela cautelare.
5. – In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione resistente depositava memoria (14 ottobre 2025), con cui chiedeva l’integrale rigetto del ricorso.
6. – All’ udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
7. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (Cat. A.12/2022/Imm/1^ Sez./Dinieghi/cs N. 228 dell’8 agosto 2022, notificato il 25 agosto 2022) con cui la Questura di Napoli ha respinto la richiesta del ricorrente di rinnovo/permesso di soggiorno per casi speciali (n. I13789601, rilasciato il 17 dicembre 2018 con scadenza al 27 dicembre 2019) a motivi di lavoro autonomo inoltrata in data 07 dicembre 2019; provvedimento, a quanto consta, motivato in ragione dell’omessa presentazione nelle due fissate date del 13 maggio 2020 e del 21 settembre 2020, presso gli Uffici della Questura per la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici e la consegna della prevista documentazione e del mancato reingresso in Italia da Malta a seguito della concessione del visto di reingresso in Italia il 30.11.2020.  (così testualmente nel provvedimento: “Atteso che il cittadino straniero, formalmente invitato presso questi Uffici nelle date del 13.05.2020 e 21.09.2020 non ha mai formalizzato l’istanza presso questo Ufficio immigrazione per la consegna della prevista documentazione e della sottoposizione ai prescritti rilievi foto -dattiloscopici ex art. 5 comma 2bis del d. l.vo 286/98 e successive modifiche; Rilevato inoltre, che questa PA, opportunamente compulsata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana a Malta, in merito alla procedura adottata dall’istante per il rilascio di un visto di reingresso in Italia, esprimeva parere favorevole alla concessione del citato visto, che veniva accordato da quella rappresentanza diplomatica in data 30.11.2020; Attesto che il successivo 19.08.2021, l’ambasciata italiana a La Valletta, in relazione al visto di reingresso, comunicava il mancato rientro in Italia della parte e nel contempo chiedeva a questa PA il nulla osta al nuovo visto di reingresso; Posto che, con nota del 19.01.2022, questo Ufficio comunicava alla Rappresentanza Diplomatica Italiana a Malta il parere sfavorevole alla concessione del citato visto; Considerato che pertanto alla data odierna la parte non è in possesso dei requisiti di cui all’art.4 comma 1 d.lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni in quanto il visto già concesso risulta essere scaduto di validità”). Orbene, in tali termini riepilogato il thema decidendum, osserva il Collegio che non è contestato in atti che il ricorrente, non presentatosi agli appuntamenti del 13 maggio 2020 e del 21 settembre 2020, non sia poi rientrato in Italia da Malta (dove si trovava già alla data del 21 settembre 2020, per come si legge in ricorso) successivamente ed entro la scadenza del visto di ingresso rilasciato (1.12.2020 – 24.03.2021), su parere favorevole dell’Amministrazione resistente, il 30 novembre 2020: nella comunicazione della rappresentanza diplomatica italiana a Malta del 19 agosto 2021, relativa alla richiesta di un nuovo visto di ingresso, infatti, si legge che il ricorrente non è potuto rientrare, successivamente al rilascio del primo visto, in quanto sprovvisto “dei mezzi finanziari per poter acquistare il biglietto aereo”. Ciò posto e rilevato che – per come rilevato dall’Amministrazione nelle proprie difese – dall’esame del passaporto allegato all’istanza del 17.12.2.021- 01.02.2022, non si evincevano ulteriori visti di “reingresso da cui non si evincevano ulteriori visti di reingresso eccetto quello relativo all'anno 2020, si manifestava chiaramente che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia in violazione dell'art. 4, comma 1, del D.Lvo 286/98 e si rendeva doveroso il rigetto definitivo del kit postale” . Per quanto qui di rilievo, infatti, “in materia di permesso di soggiorno, secondo il disposto degli artt. 4, comma 1, del T.U. n. 286 del 1998 e 11, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, l’ingresso nel territorio nazionale e il rilascio di un permesso di soggiorno sono subordinati al previo ottenimento di un visto d’ingresso e, ai sensi dell’art. 5 del medesimo T.U., è previsto il rifiuto del permesso di soggiorno in mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso" (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 30/11/2022, n. 1397). Il rilascio del permesso di soggiorno è indissolubilmente condizionato alla circostanza che l’ingresso in Italia dello straniero sia avvenuto regolarmente, cioè nel rispetto della disposizione dell’art. 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, che contempla non solo il possesso di un passaporto valido o di un documento equipollente, ma anche di un visto d'ingresso. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, [richiamato nel provvedimento impugnato] il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sent., (data ud. 13/03/2024) 21/03/2024, n. 327). V’è da dire, in aggiunta, che, a mente del disposto di cui all’art. 13, comma 4, dpr 394/1999 “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi”.  Alla luce di tale quadro normativo e rilevato che, in considerazione delle circostanze in fatto dianzi evidenziate, il rigetto dell’istanza di rinnovo si presentava come provvedimento dal contenuto vincolato, ritiene il Collegio l’operatività, nel caso di specie, della sanatoria di cui all’art. 21octies l. 241/1990 quanto all’omesso inoltro del preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis del medesimo testo normativo (pacificamente omesso, vd. provvedimento impugnato: “tutta la rappresentata condizione costituisce circostanza obiettivamente ostativa”).
7.1. – Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
7.2.- In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a, con l’intervento dei magistrati:

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