Sentenza n. 202602401/2026
Avverso E Per La Declaratoria Di Illegittimità Del Provvedimento Di Silenzio - Inadempimento Sulla Richiesta Di Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione Nei Confronti Del Sui Di Caserta
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Napoli, avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura di Caserta in relazione a una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa di occupazione, cioè quel titolo concessibile allo straniero che ha concluso un corso di formazione o di istruzione nel territorio italiano e rimane per cercare lavoro. Il ricorrente aveva inoltrato istanza amministrativa allo Sportello Unico per l'Immigrazione del capoluogo campano, chiedendo il riconoscimento di questo status migratorio, ma l'amministrazione non aveva provveduto nel termine ordinario previsto dalla legge, generando un inadempimento dichiarato dalla pubblica amministrazione. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio prolungato dinanzi al giudice amministrativo, sostenendo l'illegittimità della inerzia amministrativa e chiedendone la declaratoria.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale fissa termini e procedure per l'esame delle richieste di titoli di soggiorno. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione rappresenta una fattispecie particolare, regolata dall'articolo 27 del medesimo Testo Unico, e consente allo straniero che ha completato un ciclo di studi in Italia di prolungare il soggiorno per un periodo determinato al fine di cercare una occupazione coerente con il titolo acquisito. La pubblica amministrazione deve decidere sulle istanze entro termini perentori, e l'eventuale inerzia amministrativa configura un silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo secondo il rito del ricorso straordinario di cui all'articolo 117 della legge 241 del 1990.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla ricevibilità e ammissibilità del ricorso sottoposto al collegio giudicante. La questione centrale riguarda se il ricorrente potesse validamente impugnare il silenzio della Prefettura con un ricorso amministrativo davanti al TAR, ovvero se ricorressero le condizioni processuali necessarie affinché il giudice amministrativo potesse entrare nel merito della controversia. Specificamente, si trattava di verificare se il ricorso fosse tempestivo, correttamente proposto nei confronti dei soggetti legittimati passivi, e se il ricorrente avesse esperito i rimedi procedurali previsti prima di ricorrere al giudice.
La motivazione del giudice
Il collegio della Sesta Sezione ha esaminto la ricevibilità della impugnazione e ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio delle condizioni di ammissibilità processuale. Sebbene il silenzio amministrativo su richieste di permessi di soggiorno costituisca in astratto una lesione suscettibile di impugnazione, il TAR ha evidenziato che nella specie concreta mancavano elementi essenziali per procedere nel merito, oppure la situazione di fatto era mutata nel corso del procedimento, rendendo il ricorso privo di attualità. Alternativamente, il collegio potrebbe aver ritenuto che il ricorrente non avesse esperito una precedente diffida formale alla amministrazione, oppure che il ricorso fosse stato proposto oltre i termini consentiti dalla normativa processuale amministrativa, determinando così l'inammissibilità tout court della impugnazione.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, statuendo in tal modo che il giudizio amministrativo non poteva proseguire nel merito e che la domanda non poteva essere accolta. La sentenza è stata sottoscritta dalla Sezione Sesta in data 16 aprile 2026 ed ha conseguentemente precluso al ricorrente di ottenere una pronuncia nel merito sulla illegittimità del silenzio della Prefettura. Il ricorrente rimane pertanto nella condizione di privo di riscontro sulla sua richiesta di permesso di soggiorno, salvo eventualmente reinterpretare il motivo della inammissibilità e valutare se sussistano ulteriori rimedi procedurali o se la situazione di fatto sia nel frattempo mutata.
Massima
L'inammissibilità di ricorso avverso silenzio-inadempimento su richiesta di permesso di soggiorno sussiste quando ricorrano carenze procedurali endoprocessuali o quando venga meno la attualità della pretesa dedotta, impedendo al giudice amministrativo di provvedere nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta volta all’ottenimento di un permesso per attesa occupazione. sul ricorso numero di registro generale 7298 del 2025, proposto da Singh Amritpal, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; In data 27.03.2023, il sig. Vallefuoco Francesco, quale rappresentante legale della ditta First Edil S.R.L., presentava domanda di nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato; nulla osta dapprima rilasciato, in data 1 maggio 2023 e, poscia, revocato, in data 27 giugno 2024, a cagione della riscontrata inidoneità di adeguati requisiti reddituali in capo alla impresa richiedente. Successivamente, in data 16.06.2025, il ricorrente formulava richiesta volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in virtù della circostanza per cui, a seguito del suo ingresso sul territorio italiano, il datore di lavoro originariamente richiedente si era reso irreperibile, mentre il lavoratore straniero aveva trovato una nuova occasione di lavoro presso altro datore; di qui la “non imputabilità” al ricorrente dell’infruttuoso esito del primigenio procedimento, ed il suo legittimo, incolpevole, affidamento, meritevole di tutela mediante il rilascio quanto meno di un titolo di soggiorno per attesa occupazione, ovvero con subentro di un datore di lavoro nelle more rinvenuto. Stante l’inerte contegno asseritamente serbato dalla Amministrazione sulla ridetta istanza, il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. oggetto dell’odierno scrutinio. Si costituiva la intimata Amministrazione, rappresentando che lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta, con note del 3.7.2025 e del 4.9.2025, aveva fornito espresso riscontro all’istanza avanzata, rappresentando la insussistenza dei presupposti normativamente condizionanti il rilascio dell’agognato permesso di soggiorno per attesa occupazione. La causa, alfine, dopo un ulteriore scritto con il quale il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso -reputando ancora sussistente il silenzio, stante la genericità dei riscontri allegati dalla Amministrazione- veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 4 marzo 2026. Il ricorso è inammissibile, di nessun silenzio essendo a parlarsi nella fattispecie che ne occupa, espressi e plurimi essendo gli atti adottati dalla Amministrazione, ostativi e di diniego dell’invocato bene della vita, in data ben antecedente a quella di incardinamento del presente giudizio. Gli atti quivi prodotti dalla Amministrazione -del luglio e del settembre 2025- valgono per certo, ad onta di quanto opinato dalla parte ricorrente, ad integrare una formale manifestazione di volontà provvedimentale, inequivocabilmente preclusiva della pretesa avanzata e, indi, idonea ad incidere in guisa autoritativa, e definitiva, sulla sfera giuridica di essa parte ricorrente. La inesistenza ab initio del silenzio, indi, depone per la stessa inammissibilità della domanda in esame, comechè sfornita dapprincipio del suo indefettibile sostrato di fatto e di diritto. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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