Sentenza n. 202602207/2026
Del Diniego Opposto Dalla Prefettura Di Napoli E Dal Servizio Centrale Sai Del Ministero Dell’interno Emesso E Comunicato In Data 11.09.2025 All’accoglienza Del Ricorrente, Titolare Di Protezione Internazionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino titolare di protezione internazionale, riconosciuto come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria, ha presentato istanza di accoglienza presso una struttura del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), il quale rappresenta il principale strumento di inclusione sociale e alloggiativa per i soggetti internazionalmente protetti in Italia. La Prefettura di Napoli, in qualità di amministrazione responsabile della gestione del sistema di accoglienza territoriale, e il Servizio Centrale SAI del Ministero dell'Interno hanno emesso un diniego formale di accoglienza nei confronti del ricorrente con comunicazione datata 11 settembre 2025. Diniego che il ricorrente ha contestato ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, contestualmente richiedendo di essere ammesso al gratuito patrocinio al fine di esercitare il diritto alla difesa senza gravame economico.
Il quadro normativo
La disciplina dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale è regolata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, Testo Unico sull'immigrazione, nonché dal decreto legislativo 18 febbraio 2020, numero 18, che ha riformato il sistema SAI. In questo contesto normativo, il riconoscimento della protezione internazionale comporta l'accesso ai servizi essenziali di accoglienza, alloggio e assistenza materiale durante il periodo di integrazione nel territorio nazionale. Il diritto al gratuito patrocinio è disciplinato dalla legge 10 novembre 1990, numero 319, ed è riconosciuto a coloro che versano in condizioni economiche insufficienti a sostenere le spese del processo e che agiscono per la tutela di diritti costituzionalmente rilevanti. I principi costituzionali di uguaglianza e di accesso alla giustizia costituiscono il fondamento di tale istituto processuale.
La questione giuridica
La controversia sottesa alla richiesta di gratuito patrocinio riguarda la legittimazione sostanziale e processuale del ricorrente a contestare il diniego di accoglienza e il riconoscimento della sua qualità di soggetto cui è garantito l'accesso ai diritti fondamentali nel nostro ordinamento. Emerge inoltre la questione relativa alla qualificazione giuridica del diniego opposto, ossia se esso costituisca un atto amministrativo legittimamente impugnabile in via giurisdizionale oppure se trovi fondamento in una discrezionalità amministrativa insindacabile. Centrale è altresì la valutazione delle condizioni economiche del ricorrente e della rilevanza costituzionale della tutela da lui richiesta, requisiti essenziali per l'ammissione al patrocinio gratuito secondo la giurisprudenza consolidata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare istanza cautelare e preliminare di ammissione al gratuito patrocinio, ha ritenuto di accoglierla considerando che il ricorrente, in qualità di titolare di protezione internazionale, si trova in una condizione di vulnerabilità economica e sociale che rende ragionevole presumere l'insufficienza di mezzi finanziari per sostenere le spese processuali. Il collegio ha riconosciuto che la questione sottoposta riguarda diritti fondamentali connessi all'accesso ai servizi di accoglienza, diritti che presentano natura costituzionalmente rilevante in quanto incidono sulla dignità della persona e sul diritto alla vita dignitosa. Il giudice ha furthermore considerato che l'opposizione al diniego da parte di un soggetto internazionalmente protetto rappresenta una controversia idonea a essere sottoposta al sindacato giurisdizionale, in quanto l'amministrazione non gode di poteri discrezionali assoluti in materia di accoglienza nel SAI. La riconosciuta vulnerabilità dell'interesse azionato ha quindi determinato l'accoglimento della richiesta di patrocinio gratuito, quale strumento volto a garantire l'eguaglianza processuale e l'effettivo accesso alla justizia amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, con provvedimento del 2 aprile 2026, ha AMMESSO il ricorrente al gratuito patrocinio. Tale ammissione comporta che il ricorrente potrà procedere nella difesa dei suoi diritti avanti il giudice amministrativo senza sostenere le spese processuali relative al patrocinio legale, designazione di un difensore d'ufficio, consulenti e perizie. La decisione consente al ricorrente di proseguire il ricorso avverso il diniego di accoglienza nel SAI rimettendo al collegio il giudizio nel merito della controversia.
Massima
Il titolare di protezione internazionale che contesta il diniego di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le condizioni di indigenza economica e quando la questione azionata attiene a diritti di natura costituzionalmente rilevante, riguardanti la dignità della persona e il diritto a una vita dignitosa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore Mara Spatuzzi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento impugnato e per l'effetto disporre il collocamento immediato ed urgente del ricorrente in una struttura di accoglienza SAI per titolari di protezione internazionale ed acconcia alle sue condizioni psicofisiche; in via subordinata e nel merito, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento di un indennizzo pari all'importo massimo pro-die/pro-capite di € 122,50 erogato alle strutture di accoglienza specifiche per soggetti con vulnerabilità psichiche che consenta al ricorrente di poter provvedere alle proprie esigenze con obbligo di revisione almeno semestrale dell'indennizzo per verificare nel frattempo la sopravvenuta disponibilità di una struttura di accoglienza idonea, salva la possibilità del giudice di determinare l'entità dell'indennizzo o la cadenza della revisione in modo diverso. sul ricorso numero di registro generale 5130 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Stefanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il gravato provvedimento e ordinando al resistente Ministero, anche per il tramite del servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione, di provvedere senza indugio e nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, nei modi indicati in parte motiva, ad adottare tutti gli atti funzionali all’inserimento del ricorrente nella rete di accoglienza SAI, consentendogli di fruire delle misure di accoglienza più acconce alle sue peculiari condizioni di disagio psichico. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d'ora, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione, il quale provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, a dare esecuzione alla presente sentenza, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente. Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Martina Stefanile, la complessiva somma di € 2.000,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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