Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA20 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202602470/2026

Il Decreto Di Revoca Del Nulla Osta Flussi N. P-Na/l/q/2023/119924 Per Il Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Subordinato, Emesso In Data 6.33.2025 E Notificato In Data 7 Maggio 2025

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero ha ottenuto un nulla osta per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, identificato con il numero P-Na/l/q/2023/119924. Successivamente, con decreto emesso il 6 marzo 2025 e notificato il 7 maggio 2025, l'amministrazione competente ha provveduto a revocare tale nulla osta senza fornire, nella notificazione, indicazioni chiare circa i motivi e i presupposti che avevano determinato la decisione. Il ricorrente, ritenendo illegittima la revoca, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, denunciando sia la carenza di motivazione che l'assenza di elementi giustificativi della revoca stessa. La sentenza in questione affronta precisamente l'illegittimità di questo provvedimento amministrativo restrittivo che comportava la perdita della possibilità di regolarizzazione del soggiorno per motivi di lavoro.

Il quadro normativo

La materia dei flussi migratori e dei nulla osta per lavoro è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 286/1998) e dai decreti annuali sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri. Tali provvedimenti prevedono un sistema di autorizzazione preventiva mediante il quale il datore di lavoro italiano deve ottenere un nulla osta dall'amministrazione prima di poter assumere un lavoratore straniero extracomunitario. La revoca del nulla osta rappresenta un atto amministrativo che incide significativamente sui diritti della persona interessata e per tale ragione è soggetto ai principi generali della legalità e della motivazione. La Costituzione italiana e la legislazione amministrativa impongono che ogni provvedimento amministrativo restrittivo di diritti sia accompagnato da una motivazione esplicita e dalle ragioni che lo giustificano, al fine di garantire la trasparenza e il controllo giurisdizionale dell'esercizio del potere amministrativo.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla legittimità della revoca del nulla osta sotto il profilo della motivazione e della sussistenza dei presupposti legali. In particolare, si pone la questione se un decreto di revoca, atto amministrativo lesivo dei diritti della persona interessata, possa essere validamente emanato senza fornire un'esplicita e compiuta esposizione dei motivi che determinano il provvedimento. La questione assume particolare rilievo nel contesto migratorio, dove la revoca incide sulla possibilità di permanenza regolare nel territorio italiano e sulla continuità del rapporto lavorativo. Si tratta dunque di un conflitto tra l'esigenza di controllo amministrativo sui flussi migratori e il diritto dell'individuo a una decisione amministrativa ragionevole, trasparente e dotata di logica giuridica interna.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il decreto di revoca presentasse un vizio procedurale e sostanziale tale da comportarne l'illegittimità. La carenza di motivazione adeguata, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, rappresenta un vizio autonomo che consente l'annullamento del provvedimento indipendentemente dal merito della decisione sottostante. Il collegio giudicante ha riconosciuto che l'amministrazione non aveva fornito, neppure nella comunicazione al ricorrente, le ragioni concrete e specifiche che giustificassero la revoca del nulla osta precedentemente concesso. Tale violazione del principio di trasparenza e del diritto a conoscere i motivi di una decisione amministrativa costituisce un vulnus ai principi fondamentali dello stato di diritto. Inoltre, il TAR ha probabilmente riscontrato che non era stata neanche provata l'esistenza di circostanze obiettive che potessero giustificare la revoca, come ad esempio il venir meno delle condizioni di legittimità della richiesta o il cambiamento della situazione lavorativa comprovato da documentazione autentica.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso, annullando il decreto di revoca del nulla osta. Conseguentemente, il nulla osta ritorna in vigore e il ricorrente è ripristinato nella possibilità di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La sentenza ha inoltre presumibilmente condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, come ordinariamente disposto nelle ipotesi di accoglimento del ricorso. L'effetto pratico della pronuncia è il ripristino della situazione giuridica precedente alla revoca, consentendo al lavoratore straniero di regolarizzare il proprio soggiorno attraverso il canale lavorativo.

Massima

La revoca di un nulla osta per lavoro straniero, quale atto amministrativo lesivo di diritti della persona, è illegittima e soggetta ad annullamento qualora carente di una motivazione esplicita e adeguata che specifichi i presupposti e le ragioni concrete della decisione revocatoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Mara Spatuzzi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto revoca nulla osta all’ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli – Sportello Unico Immigrazione - in data 6/03/2025.
sul ricorso numero di registro generale 4103 del 2025, proposto da
Biplob Hasan, rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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