Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA22 gennaio 2026DICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202600421/2026

Annullare Il Provvedimento Di Diniego Emesso Dalla Prefettura Di Caserta Ufficio Immigrazione Del 19.04.2021 Nonché Emettere Ordinanza Di Rilascio Delpermesso Disoggiorno Alternativo (casi Speciali E/o Umanitari

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta, Ufficio Immigrazione, in data 19 aprile 2021, con il quale era stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali e motivi umanitari. Il ricorrente contestava il rigetto della domanda e chiedeva altresì l'emissione di un'ordinanza cautelare per ottenere in via cautelare il rilascio del permesso medesimo. La vicenda rientra nella materia della protezione internazionale e dei permessi di soggiorno per motivi straordinari, settore in cui la Prefettura esercita funzioni amministrative di rilevanza essenziale per i diritti della persona straniera.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 1998), con particolare riferimento ai permessi di soggiorno per protezione speciale e motivi umanitari di cui agli articoli 5 e 32 del medesimo decreto. Tali disposizioni affidano all'amministrazione della pubblica sicurezza il potere di valutare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di un permesso diverso da quello ordinario, quando ricorrono situazioni di particolare vulnerabilità della persona o particolari esigenze di carattere umanitario. Il controllo giurisdizionale su tali provvedimenti è esercitato dal giudice amministrativo, che deve accertare sia la conformità della decisione alle norme vigenti sia l'osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

La controversia concerneva la legittimità della decisione della Prefettura di respingere la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché la necessità di verificare se ricorressero nel caso concreto i presupposti di diritto per il rilascio di tale autorizzazione. Il ricorrente sosteneva che la Prefettura avrebbe dovuto valutare compiutamente la situazione di grave disagio e vulnerabilità personale sottesa alla richiesta, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza che guidano l'esercizio del potere discrezionale amministrativo. In gioco erano il diritto della persona straniera ad ottenere una protezione differenziata dalle ipotesi ordinarie e il potere dell'amministrazione di verificare la ricorrenza di requisiti straordinari.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il ricorso irricevibile. La decisione si basa presumibilmente su un difetto procedimentale di carattere strutturale, quale il mancato rispetto dei termini ordinari per l'impugnazione del provvedimento amministrativo. Essendo il diniego stato notificato il 19 aprile 2021 e il ricorso presentato solo il 22 gennaio 2026, intercorreva un periodo di quasi cinque anni, ben superiore al termine di decadenza ordinaria di sessanta giorni previsto dalla legge per i ricorsi contro i provvedimenti della pubblica amministrazione. Il collegio ha probabilmente ritenuto che, pur considerando i diritti sostanziali in questione, la decadenza del termine processuale rappresentasse un impedimento insuperabile all'accesso al giudizio, poiché l'ordinamento non consente di sopperire al mancato ricorso entro il termine legale neppure quando siano in gioco diritti fondamentali della persona.

La decisione

Il tribunale amministrativo regionale ha dichiarato il ricorso irricevibile, disponendo il rigetto dello stesso senza entrare nel merito della questione sostanziale riguardante il diniego del permesso di soggiorno. Pertanto, il provvedimento della Prefettura del 19 aprile 2021 ha conservato i suoi effetti, non essendo stato possibile ottenere una pronuncia giudiziale sulla fondatezza della domanda di annullamento a causa dell'estinzione dei termini processuali. Il ricorrente rimane nella condizione di non titolare del permesso di soggiorno richiesto, senza possibilità di ottenere tutela giurisdizionale per la tardività della proposizione del ricorso.

Massima

La mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo negativo entro il termine ordinario di decadenza di sessanta giorni rende il ricorso tardivo e perciò irricevibile, indipendentemente dalla considerazione dei diritti sostanziali in questione o dalla circostanza che il provvedimento medesimo concerna materia riguardante la posizione giuridica di una persona straniera.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angela Fontana,	Presidente
Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario
Tommaso Sbolgi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
del provvedimento del 19 aprile 2021 di rigetto della istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lg. n. 34 del 2020;
sul ricorso numero di registro generale 4601 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Abbate, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
- il Ministero dell’Interno - Prefettura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e comunque infondato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:

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