Sentenza n. 202600837/2026
Annullamento Decreto N. Cat. A12/2022/imm/1^sez/dinieghi/l.v./34 Emesso In Data 07.02.2022 E Notificato In Data 02.08.2022 Di Revoca Del Permesso Di Soggiorno Ue Per Soggiornanti Di Lungo Periodo Avente N. I10213955 Rilasciato Dalla Questura Di Napoli
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro un decreto emanato dalla Questura di Napoli in data 7 febbraio 2022 e notificato il 2 agosto 2022, avente numero di categoria A12/2022/Imm/1^sez/Dinieghi/l.v./34. Il ricorso è stato iscritto con numero 5005 del 2022 ed è stato trattato in sede di udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato il 25 novembre 2025. Il decreto oggetto della controversia rientra nella materia dell'immigrazione e riguarda un provvedimento negativo adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, presumibilmente un diniego relativo a una istanza di soggiorno, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo in materia di diritti e status migratori. La controversia si è sviluppata nei mesi seguenti alla notificazione del provvedimento, con il ricorrente che ha lamentato l'illegittimità dell'atto amministrativo.
Il quadro normativo
La fattispecie si colloca entro il sistema normativo generale del diritto amministrativo italiano e della disciplina in materia di immigrazione. L'atto impugnato costituisce provvedimento amministrativo emanato da autorità competente e sottoposto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità dello stesso ai dettami della legge e dei principi costituzionali. La controversia si inscrive inoltre nel quadro della protezione dei dati personali, in base al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, poiché il ricorrente è una persona la cui identità è stata sottoposta a oscuramento nei registri della causa per tutela della propria dignità e dei propri diritti fondamentali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del decreto della Questura di Napoli, nella sua conformità ai requisiti procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento per provvedimenti di negazione amministrativa. Il ricorrente ha prospettato violazioni circa la corretta procedura seguita dall'amministrazione, oppure circa la carenza di idonea motivazione del provvedimento, ovvero ancora concernente la violazione di diritti e status migratori, a seconda della natura specifica del decreto. La questione richiedeva al collegio di verificare se l'amministrazione avesse agito nell'ambito dei propri poteri discrezionali e se avesse rispettato i principi di trasparenza, proporzionalità e corretta applicazione della normativa vigente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha condotto un'attenta valutazione della legittimità del provvedimento, prendendo in esame sia gli aspetti procedurali che quelli sostanziali della vicenda. Il collegio ha ritenuto che le deduzioni del ricorrente non risultassero fondate, poiché il decreto della Questura trovava adeguato fondamento nei presupposti normativi e fattici rilevanti. L'amministrazione aveva operato correttamente nell'esercizio della propria competenza, rispettando i vincoli procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento per questa categoria di provvedimenti. Nessuna irregolarità procedurale, carenza motivazionale o violazione dei principi generali del diritto amministrativo sono stati riscontrati dal collegio giudicante. L'esito respintivo riflette la valutazione che il provvedimento impugnato si presentasse legittimo sotto ogni profilo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha pronunciato il respingimento del ricorso proposto dal cittadino straniero avverso il decreto della Questura di Napoli. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte sostiene le proprie spese di giudizio. Il collegio ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata, in conformità alla normativa sulla privacy.
Massima
L'amministrazione che adotta provvedimenti negativi in materia di immigrazione agisce legittimamente quando esercita la propria competenza nel rispetto dei vincoli procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento, senza che il ricorrente possa conseguire l'annullamento dell'atto ove il provvedimento risulti correttamente motivato e fondato nei suoi presupposti fattuali e normativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Angela Fontana, Presidente, Estensore Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario Tommaso Sbolgi, Referendario per l'annullamento decreto n. cat. A12/2022/Imm/1^sez/Dinieghi/l.v./34 emesso in data 07.02.2022 e notificato in data 02.08.2022 sul ricorso numero di registro generale 5005 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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