Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA22 gennaio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600423/2026

Del Provvedimento Del Comune Di Forio – Provincia Di Napoli – Stazione Di Cura, Soggiorno E Turismo Estiva Ed Invernale – Ufficio Tecnico – 5° Settore Prot. 27245 Del 08/08/20222, Con Il Quale È Stata Comunicata La Necessaria Acquisizione Preventiva O Contestuale Dell'autorizzazione Paesaggistica In Relazione Alla Cila Presentata Dal Ricorrente Ed Acquisita Al Prot. 24367 Del 18/7/2022, Con Contestuale Diffida Dal Dare Inizio Ai Lavori Da Ritenersi Abusivi;

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata al Comune di Forio d'Ischia presso il quale intendeva realizzare un'opera edilizia in una zona soggetta a tutela paesaggistica. Il Comune, attraverso il provvedimento della Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo in data 8 agosto 2022, ha comunicato al ricorrente che l'esecuzione dell'intervento edile richiedeva preventivamente l'acquisizione di un'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa sulla tutela del paesaggio. Contemporaneamente, il Comune ha intimato al ricorrente di non dare inizio ai lavori, qualificandoli come abusivi fino al ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Di fronte a questo provvedimento che di fatto bloccava l'esecuzione dell'opera per la quale aveva già inoltrato la CILA, il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il quadro normativo

La controversia si colloca all'interno della disciplina normativa che regola gli interventi edilizi in aree soggette a vincoli paesaggistici. Quando un'opera edilizia ricade in zona tutelata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'interessato deve acquisire non solo l'autorizzazione edilizia ordinaria ma anche l'autorizzazione paesaggistica preliminare o concomitante. La presentazione di una CILA costituisce una forma semplificata di comunicazione per interventi che non richiedono permesso di costruire, ma tale semplificazione non dispensa dagli obblighi di acquisire le autorizzazioni paesaggistiche quando necessarie. Il Comune, quale amministrazione competente per il territorio, ha il dovere di verifichiare i vincoli applicabili e di pretendere l'acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche prima di consentire l'inizio dei lavori nelle zone vincolate.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava se il Comune potesse opporre l'acquisiziione preventiva di un'autorizzazione paesaggistica a fronte di una CILA già depositata, qualificando l'intervento come abusivo fino al conseguimento di tale autorizzazione. Si poneva la questione se il provvedimento comunale rispettasse i principi di trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa e se la diffida dal dare inizio ai lavori fosse legittimamente basata sulla mancanza di un'autorizzazione paesaggistica non esplicitamente richiesta come condizione preliminare nella comunicazione iniziale per l'inoltro della CILA.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento innanzi al TAR, è sopravvenuto un mutamento della situazione fattispetica sottostante alla controversia. La necessaria acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica è stata ottenuta oppure la situazione si è evoluta in modo tale che il ricorrente non ha più interesse concreto a continuare a impugnare il provvedimento del Comune, giacché la sua pretesa originaria è stata soddisfatta o è divenuta priva di utilità pratica. Questa evoluzione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché il giudice amministrativo, per poter decidere nel merito, necessita della persistenza di un conflitto tra le parti su cui esiste un interesse giuridicamente rilevante. Quando tale interesse viene meno per cause sopravvenute, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, ancorché il ricorrente non abbia formalmente desistito dal ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, ha dichiarato improcedibile il ricorso in data 22 gennaio 2026 per sopravvenuta carenza di interesse. Tale provvedimento estingue il giudizio senza entrare nel merito della legittimità amministrativa del provvedimento comunale, in quanto viene meno la ragione per la quale il ricorrente aveva proposto il ricorso. Benché il ricorso non sia stato accolto nel merito, la dichiarazione di improcedibilità consente di chiudere la lite e di evitare una pronuncia meramente teorica priva di utilità pratica per le parti.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse ad agire, derivante dall'estinzione della controversia per fatto delle parti o per mutamento della situazione giuridica sottostante, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo anche in assenza di rinuncia espressa, poiché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su controversie prive di effettiva attualità e utilità pratica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angela Fontana,	Presidente
Valeria Nicoletta Flammini,	Primo Referendario
Tommaso Sbolgi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Forio – Provincia di Napoli – Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale – UFFICIO TECNICO – 5° Settore prot. 27245 del 08.08.2022, con il quale è stata comunicata la necessaria acquisizione preventiva o contestuale dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alla CILA presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. 24367 del 18.07.2022, con contestuale diffida dal dare inizio ai lavori da ritenersi abusivi;
sul ricorso numero di registro generale 4850 del 2022, proposto da Giuseppe Riccio, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
- il Comune di Forio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovannangelo Patalano, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
- del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, in via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio e del Ministero della cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:

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