Tar Campania - NapoliSEZIONE SETTIMA2 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600724/2026

Esecuzione Della Ordinanza R.g. N. 5579/2024, Pubblicata In Data 15/07/2024, Emessa Dal Giudice Di Pace Di Napoli Comunicata Il 15/07/2024 Passata In Giudicato Il 15/02/2025: Annullamento Decreto Di Espulsione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato un ricorso di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza precedentemente pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli in data 15 luglio 2024. Il ricorso è stato proposto nel 2025 e ha come convenute tre amministrazioni pubbliche: il Ministero dell'Interno, la Questura di Napoli e l'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Napoli. La natura della controversia riguarda un giudizio di ottemperanza, ossia il procedimento mediante il quale una parte chiede al giudice di accertare che l'amministrazione non ha dato esecuzione al precedente giudicato. Le generalità del ricorrente sono state omesse e successivamente oscurate dal tribunale al fine di tutelare la privacy e la dignità della persona, circostanza che suggerisce una materia potenzialmente sensibile quale diritto amministrativo relativo a questioni di ordine pubblico, polizia amministrativa o diritti fondamentali.

Il quadro normativo

Il ricorso di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, il quale prevede che qualora l'amministrazione non ottemperi al giudicato, la parte interessata può ricorrere al giudice affinché accerti l'inadempienza e ordini l'esecuzione. La sentenza fa inoltre riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, in materia di tutela dei dati personali, e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in relazione alla protezione dei dati e dei diritti della personalità. Il procedimento di ottemperanza si inserisce nel più ampio sistema della giustizia amministrativa italiana, il quale garantisce che le decisioni del giudice non rimangano lettera morta e che le amministrazioni pubbliche siano tenute a conformare la loro attività ai provvedimenti giurisdizionali definitivi. La competenza territoriale risiede nel TAR della circoscrizione dove si trova l'ufficio amministrativo convenuto, in questo caso il TAR della Campania.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia è se l'amministrazione ha effettivamente inadempito gli obblighi derivanti dalla sentenza del Giudice di Pace del 15 luglio 2024 oppure se, al contrario, ha già provveduto all'esecuzione. La questione giuridica concerne dunque l'accertamento dello stato di ottemperanza o di inottemperanza del giudicato da parte delle amministrazioni convenute. Poiché la sentenza non contiene una motivazione estesa, ma unicamente il dispositivo, la struttura del procedimento suggerisce che il ricorrente sia stato chiamato a provare una inottemperanza e che le amministrazioni abbiano controbattuto sostenendo di aver già rispettato gli obblighi imposti dalla precedente sentenza, generando un conflitto circa l'effettivo adempimento degli obblighi giuridici derivanti dal giudicato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale (Sezione Settima), ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti e gli atti della causa in camera di consiglio il 27 novembre 2025, con relazione della dottoressa Anna Abbate, Primo Referendario. Il collegio giudicante, ascoltati i difensori delle parti contrapposte, ha ritenuto di respingere il ricorso di ottemperanza proposto dal ricorrente. Sebbene la sentenza non illustri nel dettaglio la motivazione sottostante, il respingimento del ricorso di ottemperanza comporta logicamente che il tribunale abbia accertato come l'amministrazione convenuta abbia provveduto, in tutto o in parte, a dare esecuzione al giudicato precedente, ovvero abbia ritenuto che la pretesa di ottemperanza non fosse fondata in diritto. La decisione è stata raggiunta definitivamente dal collegio nella seduta della camera di consiglio, conferendo certezza alla risoluzione della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, pronunciandosi definitivamente, ha respinto il ricorso di ottemperanza presentato dal ricorrente numero 2589 del 2025. Le spese del giudizio sono state compensate, significando che ciascuna parte provvederà al pagamento delle proprie spese legali e di causa, secondo l'ordinaria distribuzione del carico quando la controversia non consente di identificare una parte palesemente soccombente. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa, secondo le forme e i termini di legge. Infine, il tribunale ha provveduto all'oscuramento dei dati personali del ricorrente, al fine di conformarsi agli obblighi di protezione della privacy derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, ordinando alla segreteria di procedere a tale anonimizzazione dei registri.

Massima

Nel giudizio di ottemperanza, il rigetto del ricorso comporta l'accertamento che l'amministrazione ha provveduto all'esecuzione del giudicato ovvero che la pretesa di inottemperanza non è fondata in diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Laura Maddalena,	Presidente
Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere
Anna Abbate,	Primo Referendario, Estensore
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sull’ordinanza r.g. n. -OMISSIS-/2024, pubblicata in data 15/07/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento r.g. n. -OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Torquato Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura Napoli e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Napoli e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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