Sentenza n. 202601885/2026
Per La Declaratoria Di Illegittimità Del Silenzio – Inadempimento Serbato Dalla Prefettura Di Napoli – Sportello Unico Per L’immigrazione, Sulla Richiesta Di Primo Ingresso E Contestuale Sottoscrizione Del Contratto Di Soggiorno Tra Le Parti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR Campania contro la Prefettura di Napoli, in particolare contro lo Sportello Unico per l'Immigrazione, per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio persistente e dell'inadempimento riferito a una richiesta di primo ingresso nel territorio italiano. La richiesta era stata inoltrata al medesimo sportello in contestualità con la volontà di sottoscrivere un contratto di soggiorno con il potenziale datore di lavoro, quale strumento necessario per accedere regolarmente al mercato del lavoro italiano. L'amministrazione aveva mantenuto un silenzio prolungato sulla domanda, senza provvedere nel merito mediante un provvedimento espresso di accoglimento, rigetto o integrazione della documentazione. Questo contegno aveva precluso al ricorrente la possibilità di ottenere la regolarizzazione del suo status migratorio e la formalizzazione del rapporto di lavoro dipendente che intendeva instaurare.
Il quadro normativo
La materia degli ingressi per lavoro e dei contratti di soggiorno è regolata dalla normativa italiana in materia di immigrazione, principalmente dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) e dai decreti flussi annuali che il Governo emana per determinare i contingenti di lavoratori stranieri ammessi. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, istituito presso la Prefettura, costituisce l'organo competente a rilasciare gli visti di primo ingresso dietro presentazione del contratto di soggiorno stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero. La procedura amministrativa è disciplinata da norme che prescrivono i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve pronunciarsi sulle richieste, con l'effetto che il silenzio prolungato configura un vizio della fattispecie amministrativa e può dar luogo a un silenzio-inadempimento illegittimo.
La questione giuridica
La controversia aveva ad oggetto la legittimità del silenzio mantenuto dalla Prefettura sulla domanda di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno. In particolare, si verteva sulla qualificazione giuridica del comportamento omissivo della pubblica amministrazione: se cioè il mancato provvedimento nel termine legalmente prefissato costituisse violazione del dovere amministrativo di provvedere e determinasse pertanto un'illegittimità della condotta prefettizia, e se tale illegittimità determinasse effetti pregiudizievoli sul diritto del ricorrente di accedere al territorio nazionale e di regolarizzare la propria posizione lavorativa. La questione investiva il bilanciamento tra l'esigenza di controllo dei flussi migratori e la tutela dei diritti soggettivi del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha fatto proprio il principio secondo cui, allorché nel corso del giudizio amministrativo l'amministrazione procede con un provvedimento o una declaratoria soddisfattiva della pretesa dedotta in ricorso, la materia del contendere risulta estinta e il giudice deve prendere atto di tale mutamento della situazione di fatto. Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la Prefettura di Napoli, nel frattempo intervenuta, ha provveduto alla valutazione della domanda del ricorrente e alla conseguente emanazione di un provvedimento relativo alla richiesta di primo ingresso e contratto di soggiorno, eliminando così il vizio originario rappresentato dal silenzio-inadempimento. Tale condotta successiva dell'amministrazione ha determinato l'estinzione della controversia, dal momento che la tutela giurisdizionale richiesta era volta a costringere l'amministrazione a pronunciarsi, obiettivo che è stato raggiunto con la successiva emanazione del provvedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, ritenendo che il provvedimento emanato dalla Prefettura di Napoli nel corso del processo abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, rendendo così inestinguibile il motivo della ricorso. La sentenza non condanna al merito la Prefettura per l'illegittimità del silenzio precedente, ma rileva l'estinzione della lite in quanto il danno viene riparato dalla condotta successiva dell'amministrazione.
Massima
La declaratoria di cessata materia del contendere è dovuta quando l'amministrazione ricevente una domanda relativa a ingressi per lavoro provveda nel corso del giudizio a pronunciarsi sulla richiesta di primo ingresso e contratto di soggiorno, eliminando così l'inadempimento originario e soddisfacendo completamente la pretesa del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l’accertamento della illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l’Immigrazione, sulla richiesta di primo ingresso e contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti. sul ricorso numero di registro generale 5999 del 2025, proposto da Hajjaj Selmane, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il ricorrente è entrato in Italia a seguito di nulla osta alla assunzione; tale ultimo atto veniva poi revocato, con provvedimento gravato in sede giurisdizionale e annullato da questo TAR, con sentenza n. 5337/25. Il ricorrente, unitamente al datore di lavoro, si recava presso gli uffici della Prefettura al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 23 settembre 2025; ivi venivano rappresentate dalla Amministrazione circostanze impedienti la definizione della fattispecie procedimentale. Seguiva la presentazione di deduzioni da parte del ricorrente, ma non anche la conclusione del procedimento. Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame. Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro, di avere provveduto, con atto del 16 gennaio 2026, a concludere il procedimento con atto di reiezione. Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817). E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri. Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
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