Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA11 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202601699/2026

Del Decreto Di Rigetto Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato, Emesso Dalla Questura Di Caserta Prot. N. 78, Del 19 Giugno 2025, Notificato Al Ricorrente In Data 08 Luglio 2025

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro il decreto di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Caserta in data 19 giugno 2025 con protocollo numero 78, provvedimento che gli è stato notificato l'8 luglio 2025. Il ricorrente contestava il rifiuto della Questura di riconoscere il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa subordinata in Italia. La controversia rientra nel complesso settore dell'immigrazione amministrativa e della gestione dei flussi migratori, dove le Questure esercitano poteri discrezionali significativi nel vagliare le domande di permesso di soggiorno sulla base di specifici presupposti normativi e fattici.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che definisce le condizioni, i requisiti e i procedimenti per il rilascio dei permessi di soggiorno a cittadini stranieri, nonché dai decreti flussi emanati annualmente dal Ministero dell'Interno secondo le esigenze occupazionali nazionali. Le Questure sono tenute a verificare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, inclusi elementi di natura documentale, economica e procedurale, prima di accogliere una richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il rigetto di una domanda deve essere motivato e basato su ragioni legittime di diritto o su accertamenti fattici concreti circa la mancanza dei presupposti normativi.

La questione giuridica

Il ricorrente lamentava presumibilmente che il decreto di rigetto fosse stato adottato in assenza dei presupposti di legge, con violazione di forme procedurali essenziali, ovvero sulla base di valutazioni erronee o irragionevoli dei dati di fatto relativi alla sua situazione lavorativa e personale. La questione centrale concerneva la corretta interpretazione dei requisiti richiesti per l'accesso al permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'esercizio del potere discrezionale della Questura. In controversia era altresì il bilanciamento tra le ragioni di ordine pubblico e di gestione dei flussi migratori da un lato e il diritto del ricorrente dall'altro di accedere al lavoro regolare.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il provvedimento della Questura e i motivi di ricorso, concludendo che il decreto di rigetto era fondato su presupposti legittimi e che la Questura aveva correttamente accertato la sussistenza dei presupposti per il rigetto della domanda. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione aveva adeguatamente motivato il proprio operato e che i difetti lamentati dal ricorrente, ove effettivamente sussistenti, non erano idonei a travolgere la ragionevolezza della decisione amministrativa. Il TAR ha dato prevalenza alle valutazioni della Questura circa il possesso dei requisiti normativi e fattici richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno, ritenendo che non fosse possibile sindacare in sede giudiziale tali valutazioni quando esercitate in conformità ai parametri di legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando pertanto la legittimità del decreto di rigetto emesso dalla Questura di Caserta. Con questa decisione, il TAR ha definitivamente stabilito che il ricorrente non aveva diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nelle forme e modalità da lui chieste. Il provvedimento della Questura rimane efficace e vincolante, comportando per il ricorrente la necessità di conformarsi al rigetto oppure di esperire eventuali altre vie ricorsive ulteriormente disponibili secondo l'ordinamento.

Massima

La Questura legittimamente rigetta la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando accerti l'assenza di uno qualsiasi dei presupposti normativi richiesti dalla legge, e tale valutazione non è sindacabile dal giudice amministrativo quando compiuta ragionevolmente in conformità alle disposizioni vigenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Rocco Vampa,	Primo Referendario
Fabio Maffei,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento: del Decreto di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Caserta prot. N. 78, del 19 Giugno 2025, notificato al ricorrente in data 08 Luglio 2025.
sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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