Sentenza n. 202600509/2026
Previa Sospensiva E Concessione Di Misura Cautelare Provvisoria Con Decreto Presidenziale Ex Dlgs 2 Luglio 2010, N. 104 - Del Decreto Prot. Nr. 630 Imm. - Datato 12.12.2024, Notificato Il 21.03.2025, Con Il Quale La Questura Di Caserta Ha Rigettato La Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Autonomo Per Mancanza Di Un Reddito Idoneo Al Proprio Sostentamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania avverso il decreto della Questura di Caserta numero 630 Imm. del 12 dicembre 2024, notificato il 21 marzo 2025, mediante il quale è stato rigettato il ricorso amministrativo precedente e confermato il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il motivo del diniego amministrativo era l'assenza di un reddito ritenuto idoneo al proprio sostentamento, requisito essenziale secondo la normativa vigente in materia di immigration per questa tipologia di permesso. Il ricorrente ha contestato la decisione della Questura ritenendola illegittima e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione del decreto mediante provvedimento presidenziale secondo le procedure d'urgenza previste dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo è contenuta nel Testo Unico sull'immigrazione e negli articoli relativi alle condizioni di autosufficienza economica richieste ai cittadini stranieri. La normativa stabilisce che il richiedente deve disporre di risorse economiche che garantiscano il proprio sostentamento durante il periodo di soggiorno, secondo parametri specificamente determinati dalle autorità competenti. Il procedimento di rilascio del permesso ricade nella sfera della competenza esclusiva della Questura territorialmente competente, che dispone di ampio potere discrezionale nella valutazione della idoneità del reddito presentato. Il ricorso al Tribunale amministrativo è esperibile secondo le procedure del Codice del processo amministrativo, che prevede anche la concessione di misure cautelari nelle ipotesi di danno irreparabile e fumus boni iuris.
La questione giuridica
La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione dei criteri di valutazione della idoneità del reddito per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Nello specifico, sorge il problema se l'amministrazione abbia correttamente applicato i parametri normativi vigenti nella valutazione della documentazione economica presentata dal ricorrente o se abbia invece operato in violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e correttezza procedimentale. La questione è rilevante poiché riguarda l'equilibrio tra le esigenze di controllo dell'amministrazione e i diritti di mobilità e libera circolazione dello straniero, nonché l'accesso effettivo a forme legittime di occupazione economica nel territorio italiano.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha valutato il ricorso sulla base della documentazione presentata e dei parametri normativi applicabili, ritenendo che sussistevano elementi meritevoli di tutela giurisdizionale e che il ricorrente, in qualità di persona economicamente svantaggiata, avesse diritto alla concessione del gratuito patrocinio per proseguire il giudizio. Il collegio ha riscontrato che la questione della legittimità del provvedimento della Questura presentava profili di complessità tali da giustificare l'accesso alle forme di assistenza legale gratuita. La concessione del gratuito patrocinio implica da parte del giudice un riconoscimento della fondatezza apparente della pretesa azionata, almeno sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione prospettata. La decisione non entra nel merito della controversia ma consente al ricorrente di proseguire il giudizio con assistenza legale a carico dello Stato.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania - Sezione Sesta ha deciso di ammettere il ricorrente al gratuito patrocinio per la prosecuzione del giudizio amministrativo avverso il decreto della Questura di Caserta. Questo provvedimento consente al ricorrente di ottenere l'assistenza di un avvocato a spese dello Stato e di proseguire il ricorso nel merito della controversia circa il corretto rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La concessione del patrocinio gratuito rappresenta un primo riconoscimento della serietà della questione sollevata e della necessità di tutela giurisdizionale piena, sebbene non decida nel merito la questione della legittimità del rifiuto amministrativo.
Massima
L'ammissione al gratuito patrocinio nel ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per lavoro autonomo riconosce la complessità della questione relativa alla valutazione amministrativa dei requisiti di idoneità reddituale e consente al cittadino straniero di proseguire la tutela dei propri diritti con adeguata assistenza legale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del Decreto Prot. nr. 630 imm. - datato 12.12.2024, notificato il 21.03.2025, con il quale la Questura di Caserta ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2025, proposto da Miloud Dja Daouadji, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato. Spese compensate. Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida all’avvocato Gianluca Valentino l’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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