Sentenza n. 202600422/2026
Decreto Cat.a.12/2022/imm/1^sez/dinieghi/l.v./107 Del Questore Napoli, Emesso Il 10.05.22 E Notificato Il 06.08.22, Di Rigetto Dell'istanza Di Rilascio/conversione Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro il decreto emesso dal Questore di Napoli in data 10 maggio 2022 e notificatogli il 6 agosto 2022, con il quale era stato rigettato l'istanza volta al rilascio o alla conversione del permesso di soggiorno. La vicenda rientra nel complesso quadro dei diritti dei migranti e della gestione amministrativa dei flussi migratori, materia di rilevanza fondamentale per il diritto amministrativo italiano. Il ricorrente aveva sottoposto al Questore istanza volta a ottenere un permesso di soggiorno attraverso il rilascio diretto o la conversione di un permesso già eventualmente posseduto, atto amministrativo che il Questore ha negativamente deciso nel maggio 2022. Contro tale rigetto il ricorrente ha promosso giudizio amministrativo nel corso del 2022, contestando la legittimità della decisione della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata in Italia dal Testo Unico sull'Immigrazione e dal relativo decreto di attuazione, che affidano al Questore la competenza amministrativa per il rilascio, la conversione e il rinnovo dei permessi di soggiorno secondo specifiche categorie normative e presupposti fattici stabiliti dalla legge. Le procedure di ricorso avverso i decreti dei Questori sono disciplinate dalle norme del Codice del Processo Amministrativo e dalle disposizioni sulla ricorribilità degli atti amministrativi. Il diritto all'asilo e alla protezione internazionale, così come il diritto al soggiorno per motivi di carattere umanitario, costituiscono ambiti specifici del diritto amministrativo dell'immigrazione con propri presupposti normativi e procedurali. La competenza del TAR per i ricorsi avverso i decreti dei Questori è pacificamente consolidata nella giurisprudenza amministrativa italiana.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di rilascio o conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore, con il ricorrente che presumibilmente contestava sia il rispetto dei presupposti normativi sia l'adeguatezza dell'istruttoria amministrativa. La questione sottesa riguardava quali fossero i motivi legittimi per la quale l'amministrazione competente potesse giustamente opporre diniego alla conversione o al rilascio del permesso, e se in concreto tali motivi sussistessero nel caso specifico. Simili controversie attengono frequentemente alla corretta applicazione dei criteri normativi di valutazione da parte della pubblica amministrazione e alla tutela del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo del migrante alla gestione amministrativa della propria posizione secondo le norme vigenti.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio, tra la notifica del ricorso nel 2022 e la decisione nel gennaio 2026, la situazione fattiale del ricorrente ha subito mutamenti tali da rendere sopravvenuta la carenza di interesse alla pronuncia della sentenza di merito. Il TAR, valutando che la parte ricorrente non aveva più interesse effettivo e concreto a ottenere l'annullamento del decreto impugnato, ha dichiarato la causa improcedibile ex art. 34 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo. Ciò accade tipicamente quando durante il giudizio il ricorrente abbia comunque conseguito il permesso di soggiorno perseguito, abbia mutato la propria posizione amministrativa, o comunque quando gli effetti pratici della pronuncia non potrebbero incidere sulla situazione concretamente verificatasi. Il collegio giudicante ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per proseguire nel giudizio sul merito, ritenendo preferibile la soluzione proceduralmente consona di declinare la pronuncia sulla fondatezza della pretesa originaria.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sulla legittimità del decreto del Questore nel merito della controversia. La conseguenza è che il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio o conversione del permesso di soggiorno resta formalmente non toccato dalla pronuncia giurisdizionale amministrativa. La sentenza non comporta condanna alle spese nella misura ordinaria, confermando il principio secondo il quale l'improcedibilità per carenza di interesse non espone la parte al pagamento delle spese processuali dell'avversario qualora il mutamento della situazione fattuale sia genuino e non imputabile alla mala fede processuale.
Massima
Quando nel corso del giudizio amministrativo avverso un decreto di diniego del permesso di soggiorno emerge che la situazione fattuale del ricorrente è mutata in modo tale che una pronuncia di merito non avrebbe alcun effetto pratico sulla posizione concreta della parte, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse piuttosto che pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa originaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Angela Fontana, Presidente Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario Tommaso Sbolgi, Referendario, Estensore per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto Cat.A.12/2022/Imm/1^Sez/Dinieghi/l.v./107 del Questore Napoli, emesso il 10.05.22 e notificato il 06.08.22, di rigetto dell’istanza di rilascio/conversione del permesso di soggiorno, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato. sul ricorso numero di registro generale 4790 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Violetta Lamberti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde; - il Ministero dell’Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, in via Diaz n. 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, del cod. proc. amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. Tommaso Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4-bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
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