Sentenza n. 202600209/2026
Del Decreto Di Respingimento Dell’istanza Di Soggiorno, Prot. Nr. Cat/a12/2024/imm/i^sez/din/403, Provvedimento Emesso Dalla Questura Di Napoli In Data 07.08.2024 E Notificato Il 19.02.2025
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania avverso il decreto della Questura di Napoli che, con provvedimento protocollato il 7 agosto 2024 e notificato il 19 febbraio 2025, respingeva la sua istanza di soggiorno in Italia. La controversia riguarda un provvedimento amministrativo di natura emendativa, relativo alle condizioni e ai presupposti per l'autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano, materia che rientra nella competenza esclusiva delle autorità di pubblica sicurezza e che incide direttamente sul diritto fondamentale della libertà di circolazione e di permanenza. Il ricorrente aveva proposto un'istanza strutturata secondo i canali ordinari previsti dalla normativa nazionale in materia di immigrazione, ma il provvedimento negativo non gli aveva consentito di permanere regolarmente nel territorio nazionale. La notificazione tardiva del decreto, avvenuta quasi sei mesi dopo l'emanazione, evidenzia una problematica temporale che potrebbe aver caratterizzato il procedimento amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dello straniero e dell'immigrazione è disciplinata principalemente dal Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, dalla Convenzione internazionale sui diritti umani e dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il rispetto dei principi procedurali nella formazione dei provvedimenti amministrativi. Il procedimento relativo alle istanze di soggiorno è soggetto ai principi generali della legge numero 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, che richiedono una corretta formazione, motivazione e comunicazione del provvedimento. La competenza a decidere in merito è rimessa alle questure, organi territoriali della Polizia di Stato, che devono operare nel rispetto della legittimità sostanziale e procedurale oltre che del principio di proporzionalità e della ragionevolezza dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso attiene ai presupposti legittimi per il respingimento di un'istanza di soggiorno e alla corretta applicazione della normativa sull'immigrazione da parte dell'amministrazione pubblica. Il ricorrente contestava il provvedimento sia in relazione a possibili vizi procedurali nella sua formazione e nella sua comunicazione al destinatario, sia in merito alla fondatezza fattuale e giuridica delle motivazioni addotte per il rigetto. La questione comportava una verifica dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'amministrazione a negare il soggiorno, nonché il vaglio di conformità del procedimento alle norme sulla trasparenza amministrativa e sulla partecipazione del ricorrente al procedimento stesso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato il provvedimento impugnato scrutinandone la legittimità sia sul piano procedurale che sostanziale, riscontrando dei vizi che hanno indotto all'accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ha verificato se l'amministrazione avesse agito secondo le regole di corretta istruttoria e motivazione, e se avesse rispettato i principi di trasparenza e di ragionevolezza nella valutazione della istanza. La sentenza ha evidenziato che il decreto di rigetto presentava profili di illegittimità che lo rendevano infondato o comunque viziato, probabilmente ritenendo che l'istanza del ricorrente possedesse i presupposti legittimi per l'accoglimento ovvero che il procedimento fosse stato affetto da vizi nella sua formazione e notificazione. Il ragionamento del giudice ha prevalso sulla posizione dell'amministrazione, decretando l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del decreto impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, annullando il decreto di respingimento dell'istanza di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli. Con questa decisione, la sentenza ha ripristinato la posizione giuridica del ricorrente e ha vincolato l'amministrazione pubblica ad adottare un nuovo provvedimento nel rispetto della legittimità, oppure ha implicitamente imposto il riconoscimento del diritto al soggiorno che il decreto aveva ingiustamente negato. La decisione comporta l'obbligo per la Questura di Napoli di conformarsi al giudicato e di procedere secondo le indicazioni emerse dalla sentenza, salvo ulteriori impugnazioni secondo le vie ordinarie.
Massima
L'amministrazione della pubblica sicurezza non può respingere istanze di soggiorno senza una istruttoria corretta e una motivazione consapevole e proporzionata, dovendosi sindacare in sede amministrativa la legittimità procedurale e sostanziale di ogni provvedimento che gravi sul diritto fondamentale della libertà di circolazione e permanenza dello straniero.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Angela Fontana, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego del 7 agosto 2024, notificato il 19 febbraio 2025, della istanza volta al rilascio del titolo di soggiorno a seguito di nulla osta all’ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2025, proposto da Safiqul Islam, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalisa D'Amaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
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