Sentenza n. 202600839/2026
Del Provvedimento Di Respingimento Dell'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivi Di Lavoro Autonomo Cat.a12/2022/imm/2^sez/istrutt./c.l. Emesso Dal Questore Della Provincia Di Napoli In Data 09/05/2022 E Notificato Alla Ricorrente In Data 28/09/2022
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Wanjing Xia, cittadino straniero, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) per ottenere l'annullamento di un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Napoli il 9 maggio 2022, con il quale era stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, categoria A12. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento amministrativo e chiedeva al giudice amministrativo di annullarlo, ripristinando così il suo diritto a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per svolgere attività lavorativa autonoma in Italia. Il ricorso, iscritto al numero 5407 del 2022, è stato deciso dal TAR in udienza straordinaria del 25 novembre 2025, alla quale hanno partecipato i difensori della ricorrente e delle amministrazioni convenute, rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dai decreti ministeriali e dalle circolari che ne specificano le modalità applicative. I permessi di soggiorno per lavoro autonomo, in particolare quelli della categoria A12, presuppongono il possesso da parte dello straniero di requisiti economici, finanziari e professionali determinati dalla normativa vigente, nonché la verifica che lo svolgimento dell'attività autonoma non contrasti con l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Le amministrazioni competenti, in particolare le Questure, esercitano poteri discrezionali nella valutazione dei requisiti di rilascio e di rinnovo di tali permessi, pur dovendo rispettare i principi di correttezza, proporzionalità e ragionevolezza nell'esercizio di tali funzioni.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del rifiuto amministrativo opposto dal Questore all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo della ricorrente. In particolare, la ricorrente contestava che il provvedimento di respingimento non fosse adeguatamente motivato ovvero che violasse i suoi diritti procedurali, oppure che il Questore avesse errato nella valutazione dei requisiti necessari per il mantenimento dello status di lavoratore autonomo. La questione richiedeva al giudice amministrativo di sindacare il provvedimento secondo i canoni del controllo di legittimità, verificando se l'amministrazione avesse agito secondo i vincoli normativi, procedurali e sostanziali posti dalla legge.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporti una motivazione articolata, il TAR ha deciso di respingere il ricorso della ricorrente, il che implica che il collegio ha ritenuto il provvedimento del Questore legittimo oppure che la ricorrente non abbia provato gli elementi necessari per ottenerne l'annullamento. Il giudice amministrativo ha verosimilmente valutato che il Questore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di immigrazione e di rilascio dei permessi di soggiorno, avesse adottato il provvedimento impugnato secondo le procedure previste, sulla base di elementi di fatto e di diritto che giustificavano il respingimento della richiesta. La verifica del TAR si è concentrata sulla corretta applicazione della normativa vigente e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, concludendo che il provvedimento non presentava profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso proposto da Wanjing Xia. Con la medesima sentenza, il giudice ha compensato le spese di giudizio tra le parti, escludendo quindi il pagamento di compensi processuali dall'una all'altra parte. Il collegio ha ordinato infine che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così il provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Napoli.
Massima
L'amministrazione competente in materia di permessi di soggiorno per lavoro autonomo esercita legittimamente i propri poteri di valutazione discrezionale nel respingere l'istanza di rinnovo quando non sussistono i requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Angela Fontana, Presidente, Estensore Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario Tommaso Sbolgi, Referendario per l'annullamento del provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo Cat.A12/2022/Imm/2^Sez/Istrutt./C.L. emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 09/05/2022. sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2022, proposto da Wanjing Xia, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60; Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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