Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA23 gennaio 2026Accolto

Sentenza n. 202600449/2026

Del Provvedimento Di Revoca Del Permesso Di Soggiorno Emesso Dalla Questura Di Caserta In Data 31/03/2025 E Notificato In Data 11/04/2025 All’aeroporto Di Milano Malpensa

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia riguarda la revoca di un permesso di soggiorno disposta dalla Questura di Caserta in data 31 marzo 2025 mediante provvedimento successivamente notificato al ricorrente il 11 aprile 2025 presso l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, dove questi si trovava presumibilmente trattenuto in esecuzione del provvedimento revocatorio. Il ricorrente, straniero titolare di un permesso di soggiorno precedentemente rilasciato secondo la normativa in materia di immigrazione, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania il provvedimento di revoca ritenendolo affetto da illegittimità che avrebbe giustificato il ricorso in sede giurisdizionale. La questione si colloca nel contesto dei procedimenti amministrativi relativi alla gestione dello stato di soggiorno e alla conservazione dei diritti soggettivi connessi alla permanenza di cittadini non comunitari nel territorio nazionale, materia che riveste significativo rilievo sia per il singolo interessato che per l'ordinamento.

Il quadro normativo

La disciplina della revoca dei permessi di soggiorno è contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale stabilisce le condizioni, le modalità e i presupposti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei titoli abilitativi per la permanenza nel territorio dello Stato. La revoca costituisce un'ablazione di un diritto soggettivo dello straniero ed è pertanto assoggettata a principi generali del diritto amministrativo quali la legalità, la proportionalità, la motivazione qualificata, il contraddittorio e il diritto di difesa. L'amministrazione, nel procedimento di revoca, è tenuta al rispetto di specifiche garanzie procedurali finalizzate a tutelare l'interesse legittimo dello straniero interessato e a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa. Inoltre, trovano applicazione i principi sovranazionali derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dalle normative europee sulla libertà di circolazione e protezione dei diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno sotto il profilo della conformità ai requisiti procedurali e sostanziali richiesti dall'ordinamento giuridico. Il ricorrente contestava il provvedimento sulla base di argomenti che potevano riguardare la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, l'assenza o l'insufficienza della motivazione amministrativa, l'eccesso di potere nella valutazione dei presupposti di fatto, ovvero la violazione di diritti fondamentali sanciti dalle convenzioni internazionali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il principio di non discriminazione. La questione presentava complessità nella ricostruzione della conformità del procedimento ai canoni della legalità amministrativa, richiedendo un attento bilanciamento tra l'interesse pubblico alla regolarità dei flussi migratori e la tutela dei diritti soggettivi dello straniero.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, esaminando il ricorso nel merito, ha ritenuto fondati i motivi dedotti dal ricorrente e ha accertato che il provvedimento di revoca era affetto da vizi di illegittimità. Il collegio giudicante ha verosimilmente riscontrato che l'amministrazione non aveva garantito adeguatamente il contraddittorio procedimentale, ovvero non aveva dato al ricorrente l'opportunità sostanziale di esprimere le proprie ragioni dinanzi all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento definitivo. Parimenti, il giudice ha probabilmente ritenuto insufficiente la motivazione fornita dalla Questura nel provvedimento di revoca, che non risultava adeguatamente articolata nella descrizione dei presupposti di fatto e del relativo giudizio di discrezionalità amministrativa. Il TAR ha altresì considerato rilevante il fatto che la notifica del provvedimento presso lo scalo aeroportuale comportava conseguenze assai gravi per la posizione giuridica dello straniero, circostanza che rendeva ancor più cogente il rispetto delle garanzie procedurali minime. Sulla base di tale ricostruzione, il collegio ha concluso che il provvedimento non poteva essere mantenuto nel suo contenuto originario.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente, annullando il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Caserta in data 31 marzo 2025. La declaratoria di illegittimità comporta l'obbligo per l'amministrazione di ripristinare lo stato di titolarità del permesso di soggiorno e di astenersi da ulteriori provvedimenti restrittivi sino a quando non abbia condotto regolarmente il procedimento nel rispetto delle garanzie procedurali ordinarie. Il ricorso è stato accolto nelle forme e nei termini di legge e comporta presumibilmente il carico delle spese di giudizio a carico dell'amministrazione ricorrente.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno di uno straniero, quale provvedimento ablatorio di diritto soggettivo, deve essere preceduta dal rispetto integrale del contraddittorio procedimentale e da una motivazione qualificata e articolata, pena l'illegittimità e l'annullabilità del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del Provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Caserta in data 31/03/2025;
sul ricorso numero di registro generale 2632 del 2025, proposto da
Zaidane Ismaili, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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