Sentenza n. 202600106/2026
Del Silenzio Inadempimento Serbato Dall’ufficio Scolastico Regionale Per La Campania – Ambito Territoriale Di Caserta (ix U.o., Mobilità Ed Organici Docenti Secondaria Di Ii Grado, E Xii U.o., Autonomia Scolastica Inclusione Alunni Stranieri E Con Disabilità), E Dall’istituto Tecnico “giulio Cesare Falco” In Merito Alla Nota A Mezzo Pec Del 06.02.2025 Volta Ad Ottenere Il Completamento Orario (rapporto 1:1 Per Tutta La Fascia Oraria Delle 32 Ore Settimanali) Per La Cattedra Di Sostegno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un insegnante di sostegno, titolare di una cattedra presso l'Istituto Tecnico "Giulio Cesare Falco", ha inviato una nota tramite PEC il 6 febbraio 2025 all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Caserta, e allo stesso istituto scolastico, per ottenere il completamento dell'orario di insegnamento con rapporto uno a uno per l'intera fascia oraria delle trentadue ore settimanali previste. Entrambe le amministrazioni coinvolte hanno mantenuto un silenzio totale di fronte a questa richiesta, non fornendo alcuna risposta nel termine consentito dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro il silenzio inadempimento dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'istituto scolastico, chiedendo tutela giurisditiva per l'assegnazione delle ore di insegnamento necessarie a completare la propria cattedra. La questione riguardava una prestazione amministrativa specifica nel settore scolastico, collegata alle disposizioni in materia di insegnamento di sostegno e di organizzazione dell'attività didattica.
Il quadro normativo
Il silenzio inadempimento dell'amministrazione nel rispondere a richieste esplicite costituisce un illecito amministrativo disciplinato dalla legge 241 del 1990 e dalle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. Quando un'amministrazione pubblica riceve una richiesta formale con la quale un cittadino chiede il compimento di un atto dovuto, e trascorrono i termini legali senza che sia fornita alcuna risposta, il silenzio assume il valore di diniego implicito e diventa impugnabile. Nel settore specifico dell'istruzione scolastica, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'istituto scolastico sono tenuti a gestire con tempestività e chiarezza le questioni relative all'assegnazione delle cattedre e al completamento degli orari di insegnamento, operando secondo i principi di trasparenza e partecipazione previsti dalla legislazione amministrativa generale. Le norme in materia di insegnamento di sostegno, disciplinate dal decreto legislativo 297 del 1994 e dalla legge 104 del 1992, prevedono che i docenti di sostegno devono svolgere la loro attività secondo criteri e modalità che garantiscano l'effettività dell'assistenza agli alunni disabili.
La questione giuridica
Il punto controverso sotteso al ricorso era se l'amministrazione, mediante il proprio silenzio, avesse violato l'obbligo di pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di completamento orario e se, conseguentemente, fosse possibile ottenere dal giudice amministrativo il ripristino della legalità attraverso la dichiarazione del silenzio inadempimento e l'imposizione di una sentenza costitutiva dell'obbligo. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziario, tra la proposizione del ricorso e il momento della pronuncia, è sopravvenuta una circostanza che ha trasformato radicalmente la natura della causa. Questa circostanza ha fatto venir meno l'utilità pratica della pronuncia della sentenza da parte del TAR, comportando l'estinzione dell'interesse concreto del ricorrente a ottenere una decisione nel merito.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che, successivamente alla proposizione del ricorso, la situazione che aveva motivato la richiesta di completamento orario fosse mutata in modo tale da eliminare l'interesse attuale e concreto alla pronuncia della sentenza. Il TAR ha applicato il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile la causa, anche se regolarmente proposta e tecnicamente fondatissima nel merito. Questa decisione riflette il principio processuale che il giudizio amministrativo non può pronunciarsi su questioni prive di applicazione pratica al momento della decisione. È probabile che l'amministrazione abbia successivamente provveduto al completamento dell'orario richiesto, oppure che circostanze attinenti al calendario scolastico o all'assegnazione delle cattedre abbiano risolto spontaneamente la situazione dedotta in ricorso, rendendo superflua la tutela giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quarta, con sentenza del 7 gennaio 2026, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che il TAR non ha pronunciato alcuna sentenza nel merito della controversia, né ha accertato la fondatezza del silenzio inadempimento lamentato. Di conseguenza, il ricorrente non ha ottenuto una dichiarazione di illegittimità del comportamento dell'amministrazione, benché la causa sia stata archiviata senza che il suo ricorso sia stato respinto come infondato. Questa declaratoria di improcedibilità estingue il giudizio e chiude il processo amministrativo senza decisione nel merito.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, anche se questo era stato regolarmente proposto e risultava tecnicamente fondato, qualora al momento della pronuncia della sentenza la fattispecie che l'ha generato non sussista più o abbia perso ogni utilità pratica di tutela.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Severini, Presidente Rita Luce, Consigliere, Estensore Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Caserta (IX U.O., Mobilità ed Organici docenti secondaria di II grado, e XII U.O., Autonomia Scolastica inclusione alunni stranieri e con disabilità), e dall’-OMISSIS-” di Capua in merito alla nota a mezzo pec del 6.2.2025 volta ad ottenere in favore del minore-OMISSIS- il completamento orario (rapporto 1:1 per tutta la fascia oraria delle 32 ore settimanali) per la cattedra di sostegno per studente beneficiario della l. 104/1992 (art. 1 c. 3); sul ricorso, numero di registro generale 2205 del 2025, proposto da -OMISSIS- e-OMISSIS- quali genitori del minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Casertano, Pasquale Di Nardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Ambito Territoriale di Caserta e di-OMISSIS- " -OMISSIS-" - Capua; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, nei limiti di quanto effettivamente versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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