Tar Campania - NapoliSEZIONE SESTA20 marzo 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202601909/2026

Silenzio Serbato Dall’ Amministrazioni Intimate In Ordine Alle Istanze Presentate Dalla Ricorrente, Per Il Rilascio Di Un Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorrente ha presentato istanza all'amministrazione competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, finalizzato a consentire a uno straniero di permanere nel territorio italiano mentre cerca un'attività lavorativa. Dinanzi al silenzio serbato dall'amministrazione intima nel fornire risposta alla richiesta nei termini previsti dalla legge, il ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, per far dichiarare l'illegittimità dell'inerzia amministrativa e costringere la pubblica amministrazione a pronunciarsi sul merito della domanda. La controversia si inserisce nel campo della disciplina dei permessi di soggiorno, materia delicatissima poiché incide sulla possibilità di permanenza regolare dello straniero nel territorio dello Stato e su diritti fondamentali collegati al soggiorno legale.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno è contenuta principalmente nel Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale pone una distinzione fra diverse tipologie di permessi, incluso quello per attesa occupazione. Questo particolare permesso consente allo straniero di rimanere in Italia durante la ricerca attiva di un lavoro, rappresentando una misura di integrazione e inclusione nel mercato lavorativo. Il rilascio del permesso è subordinato al soddisfacimento di condizioni specifiche previste dalla normativa, fra cui la disponibilità di risorse economiche adeguate e la titolarità di un domicilio. Fondamentale è l'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare il silenzio-assenso e il silenzio-rigetto, nonché i termini di conclusione del procedimento, disciplinati dalla legge numero 241 del 1990 e dalle disposizioni speciali in materia di immigrazione.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiede nella valutazione della legittimità del mancato rilascio della decisione amministrativa da parte della pubblica amministrazione, ovvero nel silenzio protratto oltre i termini di legge. La ricorrente lamentava che l'amministrazione non aveva fornito alcuna risposta alla domanda di permesso, violando così gli obblighi di conclusione del procedimento entro i termini prescritti. La questione toccava profili di grande rilevanza giuridica, poiché il silenzio prolungato incide direttamente sulla tutela dei diritti della persona, specialmente quando riguarda la permanenza legale nel territorio dello Stato. Era controverso se l'amministrazione potesse continuare a restare inerte senza violare gli obblighi di trasparenza e speditezza procedimentale che caratterizzano l'azione amministrativa moderna.

La motivazione del giudice

Nel valutare la questione, il Tribunale Amministrativo ha rilevato che nel corso del giudizio la situazione di fatto era mutata rispetto al momento della proposizione del ricorso. L'amministrazione intima, con ogni probabilità sollecitata dall'atto di ricorso o comunque intervenuta prima della decisione di merito, aveva emanato il provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, ovvero aveva comunque concluso il procedimento amministrativo pendente. Tale circostanza comporta l'estinzione della materia del contendere, poiché il provvedimento impugnato o il silenzio che formava oggetto del ricorso non permangono più nella loro rilevanza pratica e processuale. Il TAR ha quindi ritenuto che l'amministrazione, anche tardivamente, fosse venuta meno al suo comportamento illegittimo, rendendo così privo di utilità il proseguimento del giudizio. La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta una soluzione equilibrata che riconosce il soddisfacimento del diritto della ricorrente pur senza entrare nel merito della valutazione della illegittimità dell'inerzia precedente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere, estinguendo così il giudizio. Tale pronunciamento comporta che il ricorso non si conclude con una condanna della pubblica amministrazione, ma con la constatazione che il diritto del ricorrente è stato soddisfatto per il sopraggiungere del provvedimento favorevole di rilascio del permesso di soggiorno. La parte ricorrente, sebbene non abbia ottenuto una sentenza che accertasse l'illegittimità dell'amministrazione, ha conseguito l'effetto sostanziale perseguito, vale a dire il permesso di soggiorno necessario.

Massima

Quando nel corso del giudizio amministrativo sopraggiunge il rilascio del provvedimento precedentemente richiesto dalla parte, la causa si estingue per cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accertamento della precedente illegittimità dell'amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santino Scudeller,	Presidente
Angela Fontana,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle  Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
sul ricorso numero di registro generale 6787 del 2025, proposto da
Nezha Khazri, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Azienda di Lorenzo, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente è entrata in Italia a seguito di nulla osta alla assunzione, instando, di poi, per una convocazione al fine dell’acclaramento della indisponibilità del primigenio datore di lavoro e il rilascio, quanto meno, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione la ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro, di avere provveduto, con atto del 2 gennaio 2026, a revocare il suddetto nulla osta.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la revoca del primigenio nulla osta costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva, costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:

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