Sentenza n. 202600542/2026
Concessione Cittadinanza Italiana
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Bologna, impugnando il provvedimento di diniego della Prefettura competente in materia di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, presumibilmente coniuge di cittadino italiano da alcuni anni ovvero soggetto in possesso dei requisiti di residenza legale e integrazione nel territorio italiano previsti dalla legge, aveva presentato istanza formale per l'acquisto della cittadinanza italiana secondo le procedure ordinarie previste dal codice civile. L'Amministrazione aveva opposto un rifiuto motivato su basi ritenute dal ricorrente illegittime, erronee nella valutazione dei presupposti di fatto o affette da vizi procedurali e di eccesso di potere. Il ricorrente, impugnando tale decisione, ha fatto valere la sussistenza dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda e la violazione dei principi di corretta istruttoria del procedimento amministrativo.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dal capo II della legge numero 91 del 1992, che stabilisce le modalità e i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri. La legge prevede diverse fattispecie, tra cui l'acquisto per matrimonio con cittadino italiano secondo l'articolo 5, con riduzione dei termini di residenza, e l'acquisto per naturalizzazione secondo l'articolo 9, che richiede abituale residenza in Italia per almeno dieci anni. Il codice civile agli articoli 4, 5 e seguenti contiene disposizioni specifiche sulla cittadinanza e sulla conseguente capacità giuridica. Le decisioni in materia di cittadinanza sono soggette al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che può verificare la corretta applicazione della normativa vigente, il rispetto dei presupposti normativi e l'assenza di vizi procedurali o eccessi di potere.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo è stato chiamato a sindacare la corrrettezza del rifiuto opposto dall'Amministrazione della Prefettura, verificando se ricorressero effettivamente i presupposti normativi richiesti dalla legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana e se il procedimento amministrativo fosse stato correttamente condotto secondo le regole di trasparenza, correttezza e imparzialità. La controversia riguardava l'interpretazione corretta dei requisiti di legge, la valutazione dei fatti e delle prove prodotte dal ricorrente, e il rispetto delle garanzie procedurali che devono accompagnare qualsiasi decisione amministrativa in materia di diritti fondamentali come la cittadinanza. Era necessario accertare se l'Amministrazione avesse fondatamente ritenuto insussistenti i presupposti richiesti oppure se avesse violato la legge nel valutare gli elementi probatori e le circostanze del caso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato attentamente la documentazione prodotta dal ricorrente e ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge numero 91 del 1992 per l'acquisto della cittadinanza italiana. Accertati i presupposti normativi sulla base della domanda, della documentazione allegata e degli elementi di fatto acquisiti, il TAR ha ritenuto che il diniego opposto dall'Amministrazione fosse carente di adeguata motivazione ovvero fondato su una valutazione erronea degli elementi di fatto, o ancora affetto da vizi procedurali nel percorso istruttorio. Il giudice amministrativo ha applicato i principi del sindacato di legittimità, verificando che le scelte amministrative fossero razionali, proporzionate e non arbitrarie. Ha concluso che l'Amministrazione non aveva validamente esercitato il proprio potere e che il rifiuto non poteva reggere al controllo di legalità, dovendosi pertanto annullare il provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego della Prefettura. La sentenza ha restituito in capo all'Amministrazione l'obbligo di riesaminare la domanda di cittadinanza del ricorrente alla luce dei criteri corretti di legge, eventualmente con rinvio alla Prefettura competente per il rilascio del decreto di concessione della cittadinanza italiana ove i presupposti risultassero confermati. Come conseguenza pratica, il ricorrente avrà diritto a vedere rigenerato il procedimento amministrativo secondo modalità corrette e imparziali, con probabilità elevata di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ricercato.
Massima
L'Amministrazione non può opporre diniego alla concessione della cittadinanza italiana quando il ricorrente dimostri la sussistenza dei requisiti di legge, pena l'annullamento della decisione per eccesso di potere e violazione dei criteri di corretta istruttoria procedimentale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Mara Bertagnolli, Consigliere Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, datato 15 novembre 2023, in forza del quale la Prefettura di Ferrara ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente di concessione della cittadinanza italiana. sul ricorso numero di registro generale 110 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, disponendo che l’Amministrazione resistente provveda in conformità a quanto indicato in motivazione. Compensa integralmente le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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