Tar Friuli Venezia Giulia - TriesteSEZIONE PRIMA27 marzo 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600105/2026

Espulsione Definitiva Dal Corso Additive Manufacturing Biennio 2024-2026

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha impugnato un provvedimento di espulsione definitiva dal corso biennale in Additive Manufacturing per il periodo 2024-2026, esperendo ricorso amministrativo presso il TAR del Friuli Venezia Giulia. Il ricorso era rivolto a contestare la legittimità del provvedimento disciplinare che lo escludeva dalla prosecuzione della formazione specialistica. Durante il pendenza del giudizio, tuttavia, il corso ha completato il suo ciclo ordinario, giungendo alla conclusione naturale della formazione biennale. Questa circostanza sopravvenuta ha determinato il venir meno della relazione tra la controversia e l'interesse concreto del ricorrente a vedersi restituito lo status di partecipante attivo al percorso didattico. Il Tribunale amministrativo ha rilevato questa trasformazione sostanziale del rapporto azionato durante il procedimento giudiziale.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito della disciplina dei diritti dei partecipanti ai programmi di formazione professionale e specialistica, nonché dei poteri di esclusione che gli enti gestori possono esercitare in caso di violazione dei regolamenti interni. La materia è governata dalle disposizioni vigenti in tema di istruzione superiore, corsi di specializzazione e competenze disciplinari degli organismi formativi, oltre che dal quadro generale del diritto amministrativo concernente la legittimità dei provvedimenti amministrativi e la rilevanza dell'interesse della parte ricorrente. I principi di diritto processuale amministrativo impongono che il ricorso rimanga vivo e funzionale alla tutela di posizioni giuridiche effettivamente lese durante il procedimento, senza che la cognizione giudiziale possa esercitarsi su questioni divenute puramente accademiche o ormai incapaci di produrre effetti pratici e modificativi della situazione di fatto.

La questione giuridica

Il punto controverso affrontato dal Tribunale è se il ricorso avverso l'espulsione dal corso mantenesse una rilevanza processuale tale da giustificare la prosecuzione del giudizio. In particolare, la questione attiene alla verificazione della permanenza dell'interesse ad agire del ricorrente allorché il corso di specializzazione ha subito una conclusione naturale durante il decorso del giudizio amministrativo. Infatti, qualora il corso fosse già terminato al momento della decisione del giudice, l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di espulsione non avrebbe potuto ripristinare una situazione giuridicamente significativa per il ricorrente, bensì avrebbe prodotto meramente effetti sulla carta senza alcuna ricaduta pratica sulla fruibilità della prestazione formativa.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha sviluppato un'argomentazione fondata sul principio della strumentalità del giudizio amministrativo rispetto alla tutela effettiva di diritti e interessi legittimi. Ha verificato come, nel corso del procedimento, la situazione fattuale si fosse trasformata in maniera tale da rendere sostanzialmente impossibile il ripristino della posizione giuridica del ricorrente: una restituzione al corso risulterebbe priva di utilità concreta qualora il corso medesimo avesse già concluso il suo ciclo biennale. Il Tribunale ha accertato che non sussistevano profili di danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile, né altre forme di tutela che potessero giustificare la prosecuzione del giudizio. L'interesse processuale, che costituisce requisito essenziale per l'esercizio dell'azione amministrativa, si era così dissolto per effetto della sopravvenuta carenza di una situazione concretamente modificabile. Il giudice ha applicato il principio secondo cui il ricorso diviene improcedibile quando l'interesse che lo sorregge cessa di sussistere nel corso del procedimento per circostanze sopravvenute.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciandosi il ventisettemaggio di marzo dell'anno duemilaventisei. Tale pronuncia risolve la controversia eliminando il caso dal ruolo processuali senza entrare nel merito della questione relativa alla legittimità del provvedimento di espulsione, giacché venuta meno la necessità di una tutela giurisdizionale effettiva. Il ricorso non poteva proseguire proficuamente verso una pronuncia di accoglimento, atteso che nessuna conseguenza pratica avrebbe potuto derivare per il ricorrente dall'annullamento del provvedimento impugnato.

Massima

Il ricorso amministrativo avverso un provvedimento di esclusione da un corso di formazione specialistica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il corso ha completato il suo ciclo ordinario durante il pendenza del giudizio, rendendo impossibile la restituzione di una posizione giuridica ormai priva di contenuto economico e didattico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Modica de Mohac di Grisi',	Presidente
Manuela Sinigoi,	Consigliere, Estensore
Daniele Busico,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del Provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare -OMISSIS- del 09/06/2025;
- del successivo decreto di rigetto del ricorso presentato dall'odierno ricorrente dd. 01/07/2025;
- del regolamento di disciplina dell'ITS Academy Udine, con particolare riferimento all'art. 6;
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2025, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pesce e Federica Bergamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy Udine, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giacomo Biasutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per il ricorrente l’avv. Filippo Pesce e per la Fondazione intimata il prof. avv. Giacomo Biasutti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore-Academy Udine, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge. Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del medesimo.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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