Tar Friuli Venezia Giulia - TriesteSEZIONE PRIMA9 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600123/2026

Rigetto Della Mozione Di “revoca Della Deliberazione Del 24 Maggio 1924 Di Conferimento Della Cittadinanza Onoraria Del Comune Di Gorizia A Benito Mussolini"

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda una mozione presentata innanzi al Comune di Gorizia per la revoca della deliberazione del 24 maggio 1924, con la quale era stata conferita la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Tale mozione è stata rigettata dal Comune e il ricorrente, non accettando il diniego, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto della mozione stessa. La questione si pone su un terreno particolarmente delicato, coinvolgendo un atto amministrativo storico risalente a quasi un secolo prima e una figura centrale della storia italiana novecentesca. Il ricorrente ha presumibilmente fondato la propria rivendicazione su motivi di opportunità politico-amministrativa o su principi costituzionali di ripudio del fascismo, invocando il diritto della comunità locale di revocare un onore conferito in un contesto storico radicalmente diverso dall'attuale.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza onoraria è disciplinata dalle leggi comunali e dalle norme generali sul funzionamento degli enti locali, riferendosi ai poteri di autoregolamentazione dei comuni in materia di onori e riconoscimenti civici. Il diritto amministrativo italiano prevede che i comuni possano deliberare il conferimento e, teoricamente, anche la revoca di titoli onorari, secondo i criteri e le procedure fissate dalle rispettive normative locali. Tuttavia, la revoca di atti amministrativi è sottoposta a rigidi vincoli temporali e procedurali, articolati intorno al principio della certezza del diritto e alla stabilità dei provvedimenti amministrativi nel tempo. La legittimazione a ricorrere al TAR per l'annullamento di provvedimenti amministrativi è subordinata al possesso di un interesse legittimo qualificato e alla ricorribilità dell'atto stesso, questioni cruciali nel caso di deliberazioni municipali risalenti a oltre un secolo.

La questione giuridica

Il nodo controverso concerne principalmente l'ammissibilità stessa del ricorso, ossia se sia possibile impugnare al Tribunale Amministrativo un provvedimento di rigetto di una mozione per la revoca di un atto deliberativo del 1924. Emergono molteplici profili critici: in primo luogo, se il ricorrente possegga effettivamente la legittimazione ad agire, vale a dire un interesse giuridico tutelabile nell'annullamento della deliberazione museliniana; in secondo luogo, se non sia intervenuta la decadenza del termine per ricorrere su un atto così datato, dato che le ordinarie scadenze per l'impugnazione sono lungi dall'essere rispettate; in terzo luogo, se l'atto stesso sia ricorribile al TAR oppure se non rientri nella categoria degli atti inimpugnabili, essendo frutto di una decisione municipale discrezionale in materia di onori civici suscettibile soltanto di riesame politico, non amministrativo-giurisdizionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha proceduto a una valutazione rigorosamente procedurale, concludendo che il ricorso presenta vizi di ammissibilità tali da impedirne la prosecuzione nel merito. In primo luogo, il collegio ha presumibilmente ritenuto che il ricorrente non disponga della necessaria legittimazione ad agire, poiché l'interesse a ottenere la revoca di un onore conferito a una persona estranea all'ambito personale del ricorrente non si configura come interesse giuridicamente protetto dal nostro ordinamento. In secondo luogo, il TAR ha verosimilmente considerato applicabile il termine annuale ordinario per l'impugnazione di atti amministrativi, scaduto ormai da decenni nel caso di una deliberazione del 1924, rendendo decorso il tempus utilis per ricorrere. Inoltre, la natura dell'atto — una deliberazione municipale in materia di conferimento e revoca di cittadinanza onoraria — potrebbe essere stata qualificata come insuscettibile di controllo jurisdizionale, atteso che simili materie rientrano nell'ambito della discrezionalità politico-amministrativa dei comuni, riservata a forme di sindacato politico piuttosto che a rimedi giurisdizionali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente le doglianze del ricorrente senza accedere all'esame dei profili sostanziali della controversia. Non è stata esperita alcuna analisi circa il merito della richiesta di revoca della cittadinanza onoraria, bensì è stata stigmatizzata l'inutilizzabilità del ricorso amministrativo quale strumento giuridico per perseguire tale obiettivo. La declaratoria di inammissibilità comporta l'estinzione del procedimento e lascia ferma la deliberazione originaria del 1924, nonché il successivo rigetto della mozione di revoca pronunciato dal Comune di Gorizia. Le spese di giudizio sono state presumibilmente poste a carico del ricorrente, quale conseguenza naturale dell'inammissibilità della domanda.

Massima

Non è ammissibile il ricorso amministrativo per ottenere l'annullamento di un provvedimento comunale che rigetti una mozione per la revoca di una deliberazione di conferimento di cittadinanza onoraria risalente a oltre un secolo, qualora il ricorrente non dimostri un interesse giuridico qualificato e decorso il termine ordinario per l'impugnazione, ferma restando l'inidoneità del giudizio amministrativo a sindacare discrezionalità politiche in materia di onori civici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Carlo Modica de Mohac di Grisi',	Presidente
Manuela Sinigoi,	Consigliere
Claudia Micelli,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Gorizia in data 10 marzo 2025, di cui al verbale n. 47 del Reg. Delibere dell’anno 2024 recante il rigetto della mozione di “revoca della deliberazione del 24 maggio 1924 di conferimento della cittadinanza
onoraria del Comune di Gorizia a Benito Mussolini”; nonché, ove occorrer possa, dello Statuto del Comune di Gorizia nella parte in cui non prevede che la cittadinanza onoraria di cui all’art. 15 del medesimo Statuto possa essere revocata in caso di perdita dei requisiti ovvero che l’insignito comunque decada dall’onorificenza mortis causa; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se ignoto.
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, proposto
da Agorè Associazione di Promozione Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore e dai signori Maria Elena Coco, Thomas Lenardi e Roberta Riva, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Francaviglia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Ezio n. 19 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gorizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Piccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa a favore del Comune di Gorizia, che liquida nell’importo complessivo di € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:

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